Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-10-2013) 18-11-2013, n. 46205

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, su domanda del Ministro della giustizia e acquisito il parere favorevole del Procuratore generale in sede, esprimeva a norma dell’art. 743 c.p.p., decisione favorevole alla esecuzione in Portogallo della residua pena detentiva inflitta a xxx con sentenza in data 14 luglio 2011 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, divenuta irrevocabile in data 21 settembre 2011.
Il F. era stato condannato con detta sentenza alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre alla multa, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ed in data 11 aprile 2012 aveva prestato davanti al Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia il consenso al trasferimento in Portogallo per l’esecuzione della residua pena, quantificata dalla Corte di appello, dedotto il presofferto e computato il periodo della liberazione anticipata accordata dalla magistratura di sorveglianza, in anni uno, mesi dieci e giorni ventitre di reclusione alla data del provvedimento.
2. Ricorre per cassazione il F., che denuncia il mancato computo del tempo di pena scontato in regime di affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 Ord. Pen., disposto con ordinanza n 500/2012 xxx del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con termine della pena al 15 maggio 2014; con conseguente violazione dell’art. 10 della Convenzione di Strasburgo in data 21 marzo 1983, secondo cui "In caso di continuazione dell’esecuzione, lo Stato di esecuzione è vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione così come stabilite dalla condanna".
3. Successivamente alla proposizione del ricorso, il F., in data 30 settembre 2013, presentava alla Corte di appello di Bologna richiesta di revoca del trasferimento, facendo presente che con provvedimento in data 30 agosto 2013 il Magistrato di Sorveglianza aveva accolto l’istanza di liberazione anticipata concedendo ulteriori 45 giorni di riduzione della pena inflitta con riferimento al periodo 16 febbraio-16 agosto 2013; ditalchè il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio nell’Emilia, con provvedimento in data 2 settembre 2013, aveva determinato la data di fine-pena al 31 dicembre 2013.
Motivi della decisione
1. Ha ragione il ricorrente a dolersi della mancata considerazione del periodo di affidamento in prova al servizio sociale, che, a norma dell’art. 47 Ord. Pen., , comma 12, ove abbia avuto esito positivo, estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale.
D’altro canto, l’esito positivo del periodo trascorso in affidamento sociale è nella specie certificato dal provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Bologna in data 30 agosto 2013 con il quale, a norma dell’art. 54 Ord. Pen., è stata concessa al F.D. A., come previsto del citato art. 47, comma 12 bis, una ulteriore riduzione di pena di giorni 45 a titolo di liberazione anticipata.
Che, poi, il periodo di affidamento in prova (oltre a quello relativo alla liberazione anticipata) debba essere computato ai fini della esecuzione all’estero di pena inflitta dall’a.g. italiana è principio che si ricava dalla citata Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 (entrata in vigore e resa esecutiva con strumenti adottati sia dallo Stato Italiano sia da quello Portoghese), che, all’art. 10, prevede che "lo Stato di esecuzione è vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione così come stabilite dallo Stato di condanna".
2. Ma proprio dall’accennato provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Bologna, e dal conseguente provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio nell’Emilia in data 2 settembre 2013, si ricava che la pena inflitta al F.D.A., tenuto conto del nuovo periodo di liberazione anticipata, dovrà cessare alla data del 31 dicembre 2013.
Si tratta di un elemento nuovo – dipendente da provvedimenti dell’a.g. italiana, non preventivabili al momento del consenso prestato dal F.D.A. in data 11 aprile 2012 al trasferimento in Portogallo per l’espiazione della residua pena – che in considerazione del ravvicinatissimo tempo di cessazione della esecuzione della pena, legittima la dichiarazione dell’interessato di revoca del consenso Il tutto in aderenza al disposto dell’art. 205 bis disp. att. c.p.p., che accorda rilievo alla revoca del consenso in precedenza espresso qualora le circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua determinazione "si siano successivamente modificate".
3. Stante tale legittima espressione di revoca del consenso, viene a cadere il presupposto su cui si fonda la procedura di trasferimento all’estero per l’esecuzione della residua pena, considerato imprescindibile sia dall’art. 742 c.p.p., comma 2, sia dall’art. 3, comma 1, lett. d), della predetta Convenzione di Straburgo.
Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2013

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