T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 321

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui era stato rigettata la richiesta di permesso di soggiorno ex art. 28 DPR 394\1999 per motivi familiari, onde poter convivere con un familiare avente nazionalità italiana.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione poiché su tali tipi di provvedimenti è prevista la giurisdizione del giudice ordinario.

L’eccezione è fondata.

Ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 286\98 i ricorsi in materia di permessi per motivi familiari debbono essere presentati al Tribunale in composizione monocratica.

La giurisdizione appartiene perciò al giudice ordinario presso cui dovrà essere riassunto il ricorso che in questa sede non può che essere dichiarato inammissibile.

Stante la natura della pronuncia le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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