Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-10-2013) 18-11-2013, n. 46198

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, confermava la sentenza in data 27 maggio 2011 del Tribunale di Milano, appellata da A.T., condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 2.000 di multa in quanto responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, con il riconoscimento della ipotesi lieve di cui al comma 5 del predetto articolo e delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva per avere ceduto un quantitativo di hashish (in (OMISSIS));
2. Rilevava la Corte di appello che le doglianze difensive erano apodittiche e meramente ripetitive di argomenti dedotti in primo grado, a confutazione delle quali valeva la condivisibile motivazione resa dal Tribunale, alla quale ci si riportava.
3. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, avv. xxx xxx, che denuncia il vizio di motivazione a carico della sentenza impugnata, che si era limitata a rinviare a quella di primo grado senza prendere in considerazione le argomentazioni difensive, che sostenevano argomentatamente la configurabilità nella specie della ipotesi di consumo di gruppo di sostanza stupefacente.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. La sentenza della Corte di appello non riporta il contenuto delle doglianze difensive e si limita, in poche righe, a rinviare per relationem alla sentenza di primo grado, di cui non vengono nemmeno riassunti i passaggi argomentativi, con ciò impedendo al giudizio di legittimità di svolgere la propria funzione di controllo della esattezza logico-giuridica della decisione impugnata a fronte delle doglianze difensive.
L’esame dell’atto di appello, d’altro canto, evidenzia che con esso venivano addotti rilievi circa la mancata configurabilità dell’uso di gruppo, che, al di là delle argomentazioni dedotte, in questa sede non valutabili, meritavano considerazione da parte del giudice della impugnazione, tanto più che sull’argomento non aveva preso specifica posizione la sentenza di primo grado.
3. La sentenza va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che all’esito di un nuovo giudizio prenderà specifica posizione sulle doglianze dedotte dall’appellante.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2013

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