T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 319

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso in esame regolarmente introdotto all’esame del Collegio lamenta che la domanda di regolarizzazione del ricorrente sia stata dichiarata inammissibile per essere stata richiesta la sanatoria per sei persone contro un massimo di tre.

Nell’unico motivo di ricorso si denuncia il fatto che non vi è stata la comunicazione dell’avvio del procedimento e pertanto il ricorrente non ha potuto presentare memorie.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 21.12.2010 il Collegio faceva presente che poteva porsi un problema di inammissibilità in relazione alla mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati.

Il difensore del ricorrente chiedeva termine per una memoria.

L’eccezione preliminare rilevata dal Collegio è fondata.

In una procedura siffatta lo straniero da regolarizzare, che il ricorrente riteneva falsamente eccedente rispetto alle quote di collaboratori familiari previste dalla legge, assume la veste di controinteressato poiché, in caso di accoglimento del ricorso, vedrebbe venir meno la sua regolarizzazione in Italia, pur esistendo formalmente una richiesta anche nei suoi confronti rispetto ad altri soggetti che si trovino nelle stesse condizioni e per i quali sia stata presentata domanda di regolarizzazione da parte dello stesso datore di lavoro.

Non essendo stato il ricorso notificato al controinteressato, esso è inammissibile.

La particolarità della vicenda e la novità della questione giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto lo dichiara inammissibile.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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