Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 18-11-2013, n. 46190

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Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Agrigento, con ordinanza emessa il 18/04/2013 – provvedendo sulla richiesta di riesame, avanzata nell’interesse di C.G. e G.M., avverso il decreto di sequestro preventivo, disposto in data 25/02/2013, dal Gup del Tribunale di Agrigento, avente per oggetto le scommesse sportive su eventi virtuali, nonchè tre postazioni informatiche utilizzate per la raccolta delle scommesse medesime; cose rinvenute all’interno dei locali commerciali della società xxx, ubicata come in atti, di cui i predetti G. e C. erano soci – accoglieva il gravame e revocava il decreto di sequestro preventivo del 25/02/2013.
2. Il PM presso il Tribunale di Agrigento proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).
2.1. In particolare il PM ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che nella fattispecie ricorreva il fumus commissi delicti relativo ai reati di cui all’art. 718 cod. pen. e L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis, trattandosi di giochi d’azzardo abusivi e di attività di raccolta di scommesse esercitata senza la prescritta autorizzazione amministrativa e senza la licenza di PS di cui all’art. 88 T.U.P.S..
Tanto dedotto il PM ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione
1. Il ricorso del PM è fondato.
1.1. Il Gup del Tribunale di Agrigento con provvedimento del 25/02/2013 disponeva il sequestro preventivo degli apparecchi e chioschi oggetto di riscontro da parte della PG e collegati al sito (OMISSIS) o praticati attraverso terminali/totem collegati ad altri siti di gioco non autorizzati, o con riferimento alle scommesse sportive su eventi virtuali rinvenute all’interno dei locali commerciali, come individuati in atti, tra cui quello riconducibile all’esercizio commerciale xxx srl, di cui gli attuali ricorrenti erano soci, con sede in (OMISSIS) il tutto in riferimento ai reati di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis e art. 718 cod. pen..
1.2. Il Tribunale di Agrigento in sede di riesame, con ordinanza del 18/04/2013 accoglieva il gravame, ex art. 324 cod. proc. pen., proposto da C.G. e G.M., disponendo la restituzione agli avente diritto di quanto in sequestro.
2. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il Tribunale di Agrigento – pur avendo accertato che C.G. e G.M. gestivano un esercizio internet-point in cui si svolgeva l’attività di raccolta di scommesse sportive per conto della xxx (società austriaca, con sede a (OMISSIS), regolarmente autorizzata a svolgere l’attività di bookmaker dalla competente Autorità Austriaca) senza essere provvisti nè gli operatori in Italia, C. e G., nè la xxx della prescritta autorizzazione amministrativa dell’AAMM di Stato, nonchè della licenza di PS di cui all’art. 88 TULPS – affermava che non era necessario il rilascio dei citati titoli abilitativi di competenza dell’Autorità italiana.
3. Trattasi di statuizione errata in diritto. Al riguardo va ribadito che anche per società estere regolarmente autorizzate ad esercitare attività di bookmaker nello Stato di provenienza (come nella fattispecie per la xxx, munita dell’autorizzazione dal 26/05/2008), necessita acquisire l’autorizzazione dell’AAMM dello Stato italiano e la licenza di PS, quantomeno per l’intermediario operante nel territorio italiano conforme: sez. 3 sent. n. 32089 del 21/02/2013.
3.1. Al riguardo va altresì precisato che la società xxx non ha partecipato alle gare indette (a seguito del decreto Bersani del 2006) per l’attribuzione dell’autorizzazione amministrativa dell’AAMM di Stato; poichè la stessa è sorta nel 2008, epoca successiva all’espletamento delle gare medesime effettuate nel 2006.
Nella fattispecie, pertanto, non sussiste, allo stato degli atti, la violazione degli artt. 43 e 49 del Trattato CE, con conseguente applicabilità della legge penale di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis.
4. Va annullata, quindi, l’ordinanza del Tribunale di Agrigento, in data 18/04/2013, con rinvio a detto ufficio per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Agrigento.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2013

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