T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 318

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 26.12.10 e depositato il 17.01.11, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che respingeva la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per la sussistenza di un precedente penale ostativo al rilascio del provvedimento.

Il ricorrente nel’unico motivo di ricorso lamentava la nullità del provvedimento per violazione di legge in quanto l’ultima proroga del permesso di soggiorno era successiva alla commissione del reato per il quale aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena poiché il giudice aveva fatto una prognosi positiva circa la sua pericolosità; inoltre si trattava di persona da lungo tempo presente in Italia e che svolge regolare attività lavorativa.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente è stato condannato per reato che l’art. 4,coma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’autorità amministrativa.

Questa scelta del legislatore è stata recentemente avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale (148\08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.

Non rileva la sua condizione di persona munita di regolare lavoro poiché il motivo ostativo costituito dalla sentenza penale rende il provvedimento vincolato e la circostanza potrebbe essere presa in considerazione solo se il diniego si fondasse su una valutazione discrezionale della pericolosità.

Le spese possono essere compensate per ragioni di equità sostanziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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