Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 18-11-2013, n. 46174

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 24/01/2013, confermava la sentenza del Tribunale di Milano, in data 05/03/2012, appellata da B.G., imputato del reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, commi 1 e 1 bis, (come contestato in atti) e condannato alla pena di mesi due, gg. 15 di reclusione ed Euro 215,00 di multa; pena sospesa e non menzione.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

2.1. In particolare la difesa del ricorrente esponeva che la diffida ad adempiere da parte dell’INPS non era stata regolarmente comunicata a B.G..

Questi, pertanto, non era stato posto in grado di avvalersi della procedura di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis, ai fini del pagamento di quanto dovuto, con conseguente non punibilità dell’imputato.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. B.G., all’esito dei giudizi di 1 e 2 grado è stato riconosciuto colpevole del reato di cui alla L. 11 novembre 1983, n. 638, art. 2, commi 1 e 1 bis, per avere, quale rappresentante legale della ditta KB 99, omesso di versare le ritenute previdenziali/assistenziali, operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, relative ai mesi di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2005; per un totale di Euro 4.445,00.

1.2. La difesa di B.G., con l’attuale ricorso per Cassazione, ha circoscritto le proprie censure alla asserita omessa comunicazione della diffida all’INPS, ex L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis.

2. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che la censura è generica, perchè meramente ripetitiva di quanto dedotto in sede di merito. E’ altresì infondata: la Corte Territoriale – unitamente alla decisione di 1^ grado – ha congruamente motivato sul punto de quo, evidenziando che la diffida dell’INPS era stata regolarmente comunicata, tramite lettera raccomandata, inviata presso la sede della ditta KB99 in (OMISSIS) (vedi sent. 1 grado pag. 1; sent. 2 grado pag. 4).

Detta doglianza, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituisce nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito.

Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p. (Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. 1, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. 5, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745;

Sez. 5, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381).

3. La manifesta infondatezza del ricorso non consente di rilevare e dichiarare la prescrizione dei reati commessi sino al (OMISSIS); prescrizione maturata entro il 16/09/2013, data successiva alla sentenza impugnata, emessa il 24/01/2013 (sez. U. sent. n. 32 del 21/12/2000; sez. U. n. 23428 del 02/06/2005).

In ordine all’omesso versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali relative alle retribuzioni corrisposte nel Dicembre 2005, la prescrizione non è ancora maturata.

4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da B.G., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2013

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