T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 317

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
I ricorrenti avevano impugnato l’atto indicato in epigrafe ed il Comune di xxx si era costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 13.4.2010, l’istanza di sospensione del provvedimento veniva respinta per mancanza di fumus boni iuris.
Depositavano successivamente un ricorso per motivi aggiunti in data 13.10.2010 chiedendo nuovamente la sospensione del provvedimento impugnato.
Alla camera di consiglio del 9.11.2010 veniva chiesto un rinvio per la pendenza di trattative; in prossimità della successiva camera di consiglio, i ricorrenti depositavano una nota con la quale dichiaravano che era cessata la materia del contendere poiché le parti avevano raggiunto un accordo transattivo con il Comune.
Il Collegio non può che prendere atto della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese perché così richiesto dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,dichiara cessata la materia del contendere.
Spese del giudizio compensate.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Primo Referendario
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

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