Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 11-09-2012, n. 15199

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Svolgimento del processo
La Corte di appello di Catania, con il decreto indicato in epigrafe, rigettava il ricorso proposto da M.B.S., con il quale veniva richiesto l’equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo già pendente davanti al TAR di Catania in merito al proprio rapporto di lavoro con l’ASL di xxx, e conclusosi con sentenza del 29 gennaio 2009.
Premesso che il ricorrente aveva già attenuto il ristoro del pregiudizio relativamente alla medesimo processo, con riferimento al periodo compreso fra le date di presentazione del ricorso amministrativo e di una precedente domanda di riparazione, si osservava che – stante l’autonomia dei due giudizi, il ricorso in esame, non preceduto da autonoma istanza di prelievo, era improponibile.
Per la cassazione di tale decisione il M.B. propone ricorso, affidato a due motivi, cui l’Amministrazione resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 6 Cedu e della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4: il giudizio presupposto va inteso, al di là della presentazione in tempi diversi, delle domande di riparazione del pregiudizio derivante dalla durata irragionevole, in maniera unitaria, ragion per cui, avendo la parte già presentato istanza di prelievo, non vi era alcuna ragione per rinnovarla, neppure ai fini della procedibilità della (nuova) domanda di ristoro del pregiudizio derivante dalla prosecuzione del processo amministrativo.
Con il secondo motivo la medesima questione viene prospettata sotto il profilo del vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione agli aspetti evidenziati con la prima censura.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in considerazione della loro intima connessione, sono fondati.
Vale bene premettere che non è contestato che il ricorrente avesse già presentato, nell’ambito del giudizio presupposto, istanza di prelievo (per altro rilevante, in base all’interpretazione fornita da questa Corte il relazione al D.L. n. 112 del 2008 , art. 54 alla stregua del principio tempus regit actum solo in relazione al periodo successivo all’entrata in vigore di tale norma : Cass., 10 ottobre 2008, n. 24901; Cass., 13 aprile 2012, n. 5914).
La tesi secondo cui ogni giudizio di equa riparazione, relativo al medesimo procedimento presupposto, debba essere sorretta, ai fini della proponibilità della domanda, da una distinta ed autonoma istanza di prelievo non è in ogni caso condivisibile.
Deve in primo luogo richiamarsi in principio, già affermato da questa Corte (Cass., 27 agosto 2003, n. 12541), secondo cui il giudizio presupposto ha carattere unitario; la possibilità, prevista espressamente dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 di proporre la domanda di riparazione anche durante la pendenza del processo, se determina l’autonomia, sotto il profilo procedurale, delle azioni proposte separatamente in relazione a frazioni temporali diverse, con l’eventuale formazione, sotto il profilo sostanziale, della cosa giudicata in relazione alle decisioni nel frattempo emesse e divenute definitive, non incide sul carattere unitario del giudizio presupposto.
Se quindi, ogni domanda di riparazione fa riferimento – a prescindere dalla diversità dei segmenti cronologici il relazione ai quali si deduce la violazione del principio della durata ragionevole – a un unico processo presupposto, la presentazione dell’istanza di prelievo, che riguarda quest’ultimo e non le azioni fondate sulla L. n. 89 del 2001, non deve essere rinnovata in relazione a ciascuno di tali giudizi, svolgendo la sua funzione acceleratoria nell’ambito del solo procedimento presupposto, funzione la cui efficacia permane nel tempo, senza alcuna necessità di rinnovazione. In altri termini, la corte territoriale ha confuso la possibilità di agire in tempi diversi per la realizzazione del diritto alla riparazione per la violazione del principio della durata ragionevole del processo, con la conseguente possibilità di instaurare, in tempi diversi, una pluralità di procedimenti (con esclusione dell’ipotesi dell’abuso del diritto: Cass., 1 marzo 2012, n. 3207), con l’unicità del processo presupposto, nel quale, ove prevista, può assumere rilievo la citata istanza di prelievo, senza che sia necessario – ove non sia imposta da norme che disciplinino lo svolgimento del giudizio amministrativo – la sua rinnovazione.
All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della decisione impugnata.
Ricorrono per altro gli estremi, non essendo necessarie ulteriori acquisizioni, per la decisione della causa nel merito, nel senso del riconoscimento del diritto del ricorrente all’indennizzo per il periodo successivo a quello già riconosciuto con il precedente decreto, – non essendo emersi elementi per ritenere giustificata la protrazione della già irragionevole durata del giudizio presupposto.
In relazione a tale durata, pari ad anni due e mesi undici circa, applicando i criteri normalmente adottati in casi analoghi da questa Corte, sulla base della giurisprudenza della Cedu, appare equo liquidare la somma di Euro 2.800,00, con gli interessi dalla data della domanda. Le spese dei giudizi di merito e quelle di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 2.800,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 873,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 765,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 6 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

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