Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 18-11-2013, n. 46173

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa il 25/03/2011, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, in data 10/02/2009 – appellata, tra gli altri, da R.L., M.E., S.E., Sa.En., B. G., imputati del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis (come loro rispettivamente contestato in atti) – dichiarava non doversi procedere nei confronti di R.L., M. E., S.E., Sa.En., B.G. per essere il reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis estinto per prescrizione, confermava le statuizioni civili dell’impugnata sentenza nei confronti di R.L., M.E., B.G., S.E., revocando, limitatamente a quest’ultimo la condanna al pagamento della provvisionale di Euro 239.375,03, disposta in 1^ grado a favore della parte civile Comune di xxx; revocava, altresì, le statuizioni civili nei confronti di Sa.En..
2. R.L., M.E., S.E. proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
2.1. In particolare la difesa di R.L. esponeva:
a)che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis (ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260); il tutto in riferimento al D.Lgs. n. 22 del 1957, art. 33; sul punto peraltro la decisione impugnata non era congruamente motivata;
b) che la costituzione di parte civile del Comune di xxx nel dibattimento di 1^ grado era tardiva e comunque illegittima, essendo stata effettuata tramite sostituto processuale non munito di procura speciale;
c) che la provvisionale liquidata alla parte civile Comune xxx andava revocata e ciò anche in applicazione dell’effetto estensivo a favore degli altri imputati? dell’impugnazione proposta da S.E.;
d) che, comunque, la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla misura della provvisionale come determinata in atti.
2.2. La difesa di M.E. esponeva, quale motivo unico, che la revoca della provvisionale nei confronti di S.E. andava estesa a tutti gli imputati.
2.3. La difesa di S.E., mediante articolate argomentazioni, esponeva:
a) che non ricorrevano gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato de quo; in ordine al quale, comunque, la sentenza impugnata non era congruamente motivata (motivi 1, 2, 3);
b) che era prescritto – all’atto della costituzione di parte civile – il diritto del Ministero dell’Ambiente al risarcimento dei danni;
c) che era illegittima la condanna al risarcimento dei danni a favore della Provincia di Bologna e del Comune di xxx, non ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto (motivi 4, 5, 6).
La difesa di S.E., con memoria in data 27/09/2013 da ritenersi motivo nuovo, evidenziava la illegittimità della condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili alla luce delle modifiche normative di cui al D.L. n. 135 del 2009, art. 5 bis, convertito con modificazioni nella L. n. 116 del 2009, in riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 300, 303 e 311.
3. Tutti i predetti ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.
3.1. La difesa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare presentava propria memoria, in data 13/08/2013, con la quale chiedeva l’inammissibilità /o rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. I ricorsi sono infondati.
1.1. Nella fattispecie in esame agli attuali ricorrenti – per quanto necessita rilevare in questa sede – è stato contestato il reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis (ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260); come formulato in atti al capo A) della rubrica.
1.2. All’esito del giudizio di 1^ grado (sentenza Tribunale di Bologna 10/02/2009) R.L., M.E., S. E. (ossia gli attuali ricorrenti) sono stati riconosciuti colpevoli del reato di cui al capo a) della rubrica e condannati rispettivamente il R. alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione; il M. a quella di anni due e mesi due di reclusione; lo S. a quella di anni due e mesi sei di reclusione.
I predetti imputati venivano, altresì, condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, ossia: Ministero dell’Ambiente, Comune di xxx e Provincia di Bologna; danni da liquidarsi in separato giudizio; con una provvisionale (a carico sempre dei citati imputati) immediatamente esecutiva in favore della parte civile Comune di xxx, provvisionale determinata in complessivi Euro 239.375,93.
1.3. All’esito del giudizio di 2 grado (sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 25/03/2011). La Corte Territoriale dichiarava non doversi procedere nei confronti di R.L., M.E., S.E. in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis (ora D.Lgs. n. 156 del 2006, art. 260; capo A) della rubrica) per essere il reato estinto per prescrizione. Confermava le statuizioni civili nei confronti dei predetti appellanti, revocando nei soli confronti di S. E. la condanna al pagamento della provvisionale.
2. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che la Corte Territoriale – unitamente alla decisione di 1 grado – ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.
2.1. In particolare, quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 (già D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis) – il tutto ai fini della decisione in ordine alle statuizioni civili, ai sensi dell’art. 578 c.p.p. – la Corte di Appello, mediante valutazioni di merito immuni da errori di diritto, ha accertato che R.L., quale amministratore unica della società "L. xxx srl"; M. E., quale consulente della predetta "L. xxx srl"; S. E., quale amministratore unico della società denominata "xxx srl" – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – avevano organizzato un traffico di rifiuti, mediante illecito avvio al recupero di kg. 16.039.300 di rifiuti speciali di cui ai codici CER (OMISSIS), dei quali circa 12.706.800 kg. inidonei al recupero agevolato; il tutto al fine di conseguire un ingiusto profitto e con le modalità come individuate in atti (vedi sentenza 2 grado pagg. 32 – 59).
3. Le censure dedotte nei ricorsi R. (motivo 1), S. (motivi 1 -3) sul punto in esame sono ripetitive di quanto già dedotto in Appello. Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito (vedi sentenza 2 grado, citate pagg. 32 – 59). Dette doglianze, peraltro, costituiscono eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p. (Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. 1, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. 5, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745;
Sez. 5, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381).
4. Sono, altresì, infondate le ulteriori censure – peraltro prevalentemente ripetitive di quanto eccepito in Appello – attinente agli effetti civili della sentenza impugnata per le seguenti ragioni principali:
4.1. La costituzione di parte civile del Comune di xxx (motivo n. 2 ricorso R.) è stata effettuata legittimamente nell’udienza preliminare e ritualmente rinnovata nell’udienza dibattimentale dell’11/06/2008 (vedi sentenza 2 grado pagg. 21 – 22).
4.2. La richiesta di estensione della statuizione civile – con cui è stata revocata nei confronti di S.E. la condanna al pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 239.375,03 a favore del Comune di xxx (motivo 3 ricorso R.. Motivo unico ricorso M.) – va disattesa.
La norma di cui all’art. 587 c.p., comma 1, – in base alla quale, nel caso di concorso di più persone nello stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purchè non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati non impugnanti – attiene esclusivamente agli effetti penali della sentenza impugnata. Detta norma non si estende agli effetti civili della sentenza impugnata, disciplinati esclusivamente dal principio del devolutum (art. 597 c.p.p., comma 1), con conseguente preclusione derivante dall’effetto devolutivo dell’appello.
Al riguardo si rileva che la Corte Territoriale, mediante idonee valutazioni di merito, ha evidenziato che soltanto la difesa dello S. aveva dedotto come specifico motivo di Appello la questione inerente alla propria condanna solidale con il R. e gli altri imputati al pagamento della predetta provvisionale di Euro 239.375,03 in favore del Comune di xxx;
somma corrispondente alla spesa sostenuta dal Comune per la messa in sicurezza dell’area.
L’accoglimento, pertanto, di tale motivo di impugnazione con conseguente revoca della provvisionale nei confronti dello S. non si estendeva – per le ragioni esposte sopra – anche alle altre parti civilmente convenute (vedi sent. 2 grado pagg. 28 – 29).
4.3. Peraltro R.L. – diversamente da quanto contestato con il quarto motivo del suo ricorso – con la propria condotta omissiva aveva determinato in modo esclusivo, senza concorso di colpa del citato Comune, il danno specifico attinente alla liquidazione della citata provvisionale immediatamente esecutiva; il tutto come congruamente motivato dalla Corte di Appello (vedi sul punto sent. 2 grado pagg. 29 – 31).
4.4. L’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da parte del Ministero dell’Ambiente, con conseguente inammissibilità della relativa costituzione di parte civile – dedotta nel ricorso S. (4 motivo del ricorso) – va disattesa.
Detta questione, invero, attiene al merito della liquidazione dei danni demandata al giudice civile e non alla ammissibilità della costituzione di parte civile. Peraltro, la costituzione del Ministero dell’Ambiente è stata tempestiva, tenuto conto degli atti interruttivi del decorso della prescrizione del reato; interruzione che si estende anche alla prescrizione del diritto azionato con l’azione civile; il tutto come congruamente motivato dalla Corte Territoriale (vedi sentenza 2 grado pagg. 20 – 21).
4.5. Le ulteriori censure dedotte nel ricorso S. (motivi 5 e 6) attinenti al risarcimento dei danni a favore della Provincia di Bologna e del Comune di xxx, sono generiche perchè meramente ripetitive di quanto dedotto, unitamente agli altri impugnanti, in sede di Appello. Sono, altresì, infondate perchè inerenti a valutazioni di merito congruamente motivate ed immuni da errori di diritto (vedi sent. 2 grado pagg. 22 – 26).
4.6. La questione attinente alle violazioni del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 300, 303 e 311, come modificato dal D.L. n. 135 del 2009, art. 5 bis in relazione all’asserita omessa motivazione sulla impossibilità del ripristino in forma specifica – eccezione proposta nel motivo nuovo presentato con memoria del 27/09/2013 dalla difesa di S.E. – è inammissibile. Detta questione costituisce censura nuova dedotta per la prima volta in modo specifico in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità della stessa, ex art. 606 c.p.p., comma 3.
5. Vanno respinti, pertanto, i ricorsi proposti da R.L., M.E., S.E. con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese a favore delle costituite parti civili, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Comune di xxx, Provincia di Bologna, Ministero dell’Ambiente, liquidate per ciascuno in complessivi Euro duemila, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2013
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