Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-10-2013) 14-11-2013, n. 45907

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza del 19.12.2012 il G.U.P. del Tribunale di Lecce dichiarava non doversi procedere nei confronti di R.G. e RO.Gi. in ordine al delitto di calunnia ai danni di Z.L., legale rapp.te della Banca di Credito Cooperativo di xxx e dell’avv. L.R. per essersi appropriati di una somma di denaro a loro consegnata in pagamento di rate di un mutuo.
2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione le parti civili.
3. Per Z.L. si deduce:
3.1. violazione dell’art. 368 c.p., in ragione della evidente malafede degli imputati nel coinvolgerlo nella denuncia, sebbene rivestisse la sola qualità di Presidente dell’istituto bancario , e non di direttore di banca, che lo escludeva da ogni possibile condotta appropriativa.
3.2. Manifesta illogicità della motivazione che – da un lato – stigmatizza la ingiustificata esasperata reazione dei R., quale desumibile da altri episodi di diffamazione e minaccia separatamente giudicati e – dall’altro – non ritiene di valorizzarla ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico, in ragione della natura ritorsiva della denuncia a fronte dei rifiuti manifestati dall’Istituto dinanzi alle pretese dei R..
4. Per L.R. si deduce mancanza di motivazione in relazione alla prova esistente in atti della assoluta malafede dei R. che non hanno mai provato di aver consegnato denaro al ricorrente.
5. I ricorsi sono fondati.
6. E’ consolidato l’orientamento secondo il quale il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), può avere per oggetto solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutare gli elementi acquisiti dall’Accusa e, quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d’insieme degli elementi acquisiti (Sez. 2^, n. 28743 del 14/05/2010, Orsini, Rv.
247860; Sez. 5^, n. 15364 del 18/03/2010, xxx, Rv. 246874; Sez. 4^, n. 2652/09 del 27/11/2008, xxx, Rv. 242500; Sez. 5^, n. 14253 del 13/02/2008, xxx, Rv. 239493). Il Giudice di legittimità, dunque, ha il compito di verificare se il Giudice dell’udienza preliminare abbia fatto un corretto esercizio del suo potere di prognosi riguardo agli eventuali sviluppi del processo, e, cioè, alla possibilità per il giudizio dibattimentale di offrire elementi di prova ulteriori ovvero o di consentire l’acquisizione metodologicamente più affidabile, perchè nel contraddittorio delle parti, di elementi in precedenza assunti unilateralmente: dati tali da pervenire a risultati conoscitivi che permettano di chiarire la vicenda oggetto del giudizio ed al Pubblico Ministero di sostenere l’accusa ai fini della eventuale pronuncia di condanna. Solo se tale verifica abbia offerto esiti sicuramente negativi – nel senso che se ne sarebbe potuta arguire una superfluità ovvero una inutilità del passaggio del processo alla successiva fase del giudizio dibattimentale, e di tanto il Giudice dell’udienza preliminare abbia dato adeguata e logicamente coerente contezza – alla Cassazione resterebbe preclusa ogni possibilità di censura della decisione adottata.
7. Nella specie il G.U.P. ha disposto il proscioglimento degli imputati dall’accusa mossa assumendo che la mancanza di prova certa della appropriazione indebita – proveniente dall’originario procedimento per appropriazione indebita – non induceva automaticamente la sussistenza della calunnia; che , quanto allo Z., seppure apparisse azzardata l’accusa rivoltagli di essersi spartito il denaro con il L., appariva dubbia la sussistenza dell’elemento psicologico circa la estraneità dello stesso ai fatti.
8. Ritiene il Collegio che sia la prima che seconda giustificazione violino il criterio prognostico preposto alla delibazione del giudice dell’udienza preliminare.
9. In tema di procedimento per reato di calunnia, il giudizio su questo reato è del tutto autonomo da quello concernente il reato ascritto al calunniato, tanto è che la sentenza, anche se irrevocabile, pronunciata nel processo eventualmente instaurato nei confronti dell’incolpato, non fa stato in quello contro il calunniatore, nel quale è consentito al giudice di rivalutare, ai fini dell’accertamento della falsità o meno della notitia criminis i fatti che hanno già formato oggetto di esame nel giudizio contro l’incolpato (Sez. 1^, Sentenza n. 6636 del 04/03/1987 Rv. 176049 Imputato: xxx; Sez. 6^, Sentenza n. 13868 del 30/06/1986 Rv.
174542 Imputato: xxx).
10. Così, quanto all’oggettiva dazione delle somme da parte dei R. la sentenza, rifugiandosi in astratte considerazioni, pretermette la valutazione circa l’asserita impossibilità da parte dei R. di provare la documentale ricevuta del trasferimento della somma al L..
11. Quanto alla posizione dello Z., non solo gli si attribuisce la qualità di "dottore della banca", nonostante venga già indicato sin dalla imputazione quale legale rapp.te dell’istituto e come tale non estraneo alla gestione delle rimesse d, denaro effettuate da, clienti, ma si afferma – Pur dopo aver considerato la mancanza di elementi per il concorso ne appropriazione – solo apoditticamente la sussistenza di dubbi sull’elemento psicologico nell’ambito di una condotta che vedeva lo Z. comparire – a distanza di dieci anni da una analoga denunzia – quale compartecipe di una appropriazione.
12. La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2013

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