Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-09-2012, n. 15174

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Svolgimento del processo
Con ricorso del 23-9-1997 D.S.R., premesso di aver prestato attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato in favore della xxx s.r.l. con mansioni di autista dal febbraio 1990 all’ottobre 1995, conveniva in giudizio la suddetta società chiedendo che fosse accertata l’inefficacia e/o l’illegittimità del licenziamento intimatogli oralmente in data 11-10-1995 (per supposto giustificato motivo oggettivo da dedotta inabilità fisica) con la condanna della società alla sua reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno.
La xxx si costituiva in giudizio deducendo la piena efficacia e legittimità del recesso intimato per iscritto in forza del giudizio medico di inidoneità fisica allo svolgimento delle specifiche mansioni di autista per le quali il ricorrente era stato assunto e dell’impossibilità di provvedere all’adibizione mansionale alternativa del medesimo.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari con sentenza in data 12/7/2004 rigettava la domanda attorea, ritenendo la piena efficacia e legittimità del licenziamento.
Il D.S. con ricorso dell’1-9-2005 proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.
La società appellata si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte di Appello di Bari, con sentenza depositata il 16-4-2010, in accoglimento dell’appello, dichiarava l’illegittimità del licenziamento impugnato, ordinava la reintegrazione del D.S. nel posto di lavoro e condannava la xxx alla corresponsione in suo favore delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento sino alla data della sentenza, oltre gli accessori di legge e le spese del doppio grado.
In sintesi la Corte territoriale rilevava la efficacia del recesso intimato per iscritto con la raccomandata del 4-9-95 e ribadito con la raccomandata del 12-10-95 e affermava la illegittimità del licenziamento in relazione all’obbligo di repechage, non avendo la società soddisfatto l’onere probatorio su di essa incombente ed essendo anzi emerso che il D.S., all’epoca dichiarato inidoneo alla guida di automezzi per patente D, in realtà era stato adibito alla guida degli automezzi societari (di categoria B e C) di guisa che neppure risultava impedita la possibilità della prosecuzione della pregressa attività.
Circa, poi, l’applicabilità della tutela reale la Corte di merito rilevava che la società, che non aveva ottemperato all’ordinanza con cui era stata disposta l’esibizione dei libri paga e matricola, non aveva assolto all’onere probatorio in ordine al requisito dimensionale.
Per la cassazione di tale sentenza la xxx ha proposto ricorso con due motivi.
Il D.S. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con due motivi.
Infine entrambe le parti hanno depositato memoria e il D.S. ha avanzato istanza di rimessione in termini per la notifica del controricorso nel domicilio eletto dalla società xxx, in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. xxx, essendo stato lo stesso notificato presso lo studio dello stesso in Bari alla Via Melo 120.
Motivi della decisione
Preliminarmente, riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c., va dichiarata la improcedibilità del controricorso con il ricorso incidentale, che in ordine logico va esaminata prima di ogni ulteriore questione (ivi compresa quella relativa alla sanabilità della nullità della notifica del controricorso stesso come sopra effettuata presso l’avv. xxx ma non nel domicilio eletto).
Premesso che ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 3, "il controricorso è depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione…", nella fattispecie il controricorso risulta depositato tardivamente in data 16-12-2010 ben oltre il detto termine dalla notificazione avvenuta l’8-11-2010.
Tanto basta per dichiarare improcedibile il controricorso con il ricorso incidentale, con conseguente divieto per questa Corte di conoscerne il contenuto.
Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione degli artt. 437 e 414 c.p.c., L. n. 604 del 1966, art. 3, artt. 2103 e 2087 c.c., nonchè vizio di motivazione, la società censura l’impugnata sentenza per avere disatteso eccezione di inammissibilità della nuova domanda avanzata dal lavoratore, il quale solo in appello aveva richiesto di essere adibito a mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto.
Il motivo è infondato giacchè l’obbligazione di adibire il lavoratore licenziato in altre mansioni, reperibili in azienda, di analogo livello professionale è a carico del datore di lavoro e il dipendente ha solo un onere di indicare la posizione lavorativa, eventualmente anche con mansioni diverse, cui poter essere adibito.
In particolare nella fattispecie, la Corte di merito, dopo aver accertato la mancanza nel parco della società di automezzi necessitanti di patente D", ha rilevato che "proprio in ragione della concreta marginalità della preclusione medico-legale alla guida" di tali automezzi, "avendo invero l’appellante condotto mezzi ricompresi in patenti non precluse dal punto di vista della capacità funzionale, la richiesta coltivata con il ricorso introduttivo di primo grado non poteva che essere generica ovvero finalizzata alla prosecuzione della pregressa attività espletata senza specificazione di categorie di mezzi attesa appunto la disponibilità indifferenziata del D.S. a collaborare nella guida di tutti i mezzi aziendali".
In sostanza quindi il D.S., senza incorrere in alcuna novità della domanda, in appello ha semplicemente ribadito, con ulteriori deduzioni, che egli ben poteva proseguire l’attività già concretamente svolta nella guida dei mezzi aziendali (non necessitanti di patente D).
Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., lamenta che la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione in sostanza decidendo sulla domanda avanzata per la prima volta in appello relativa allo svolgimento di mansioni diverse rispetto a quelle di assunzione in relazione alle quali era stata accertata la sua inidoneità fisica.
Anche tale motivo non merita accoglimento.
La asserita novità della domanda è stata già esclusa nell’esame del precedente motivo.
Va osservato, poi, che la decisione della Corte di merito è fondata sulla considerazione – basata sulle allegazioni delle parti – che il datore di lavoro non ha soddisfatto l’onere probatorio sull’impossibilità del repechage, non avendo del resto neppure dedotto il sufficiente impiego dell’ulteriore personale dipendente alla conduzione dei mezzi per i quali il D.S. ha invocato la riadibizione mansionale.
Il ricorso principale va pertanto respinto.
Infine non deve provvedersi sulle spese, considerata la improcedibilità del controricorso con il ricorso incidentale, e non avendo il difensore del D.S. neppure partecipato alla discussione orale.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara improcedibile il controricorso con il ricorso incidentale; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

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