Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-10-2013) 14-11-2013, n. 45893

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 12.12.2011 la Corte di appello di Roma – a seguito di gravame interposto dall’imputato D.N.R. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina sez. distaccata di Gaeta il 9.10.2006 – ha confermato detta sentenza con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in relazione alla detenzione illecita di tre panetti di hashish commessa il (OMISSIS).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore deducendo:

2.1. Carenza di motivazione in ordine alla doglianza difensiva mossa in appello circa le contraddizioni delle tre testimonianze addotte dall’accusa in ordine alla dinamica del fatto.

2.2. Violazione dell’art. 157 c.p. non essendo stata rilevata la prescrizione del fatto reato a seguito della intervenuta L. n. 251 del 2005.

3. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo.

4. Il primo motivo è inammissibile in quanto sul punto la sentenza ha risposto all’analoga doglianza in appello rilevando la marginalità e l’ininfluenza delle discrasie rispetto al fondamento dell’accusa costituito dal rinvenimento dei panetti indosso all’imputato ed alla sua confessione.

5. Quanto al secondo motivo, il reato per il quale si procede risulta commesso il (OMISSIS) ed all’epoca era punito con pena massima di anni sei. Quindi, il termine prescrizionale ordinario ex L. n. 251 del 2005 è pari ad anni sei, aumentato, per le intervenute interruzioni, ad anni sette e mesi sei che scadeva il 26.8.2010.

Gli ulteriori periodi di sospensione del decorso della prescrizione (dal 13.3 al 10.5.2006; dal 10.5 al 9.10.2006 e dal 14.11 al 12.12 2011) comunque fanno scadere il termine ultimo complessivo prima della pronunzia impugnata.

6. Deve quindi annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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