Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-09-2012, n. 15170

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con distinti atti di ppello tempestivamente depositati e ritualmente notificati A.L., B.M. e C. D. hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, del 13 maggio-13 giugno 2004, con la quale sono state respinte le domande tesa ad ottenere la declaratoria di nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro intercorsi tra le parti e conseguentemente ripristinare il rapporto e condannare le Poste al risarcimento del danno da commisurarsi a tutte le retribuzioni globali di fatto maturate fino all’effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro. Ad avviso degli appellanti la sentenza sarebbe errata sotto vari profili e, pertanto, ne hanno chiesto la riforma ed il conseguente accoglimento deLle conclusioni già formulate in primo grado e reiterate nel gravame.
Si è costituita la xxx spa resistendo all’appello del quale ha chiesto la reiezione.
La corte d’appello di Roma con sentenza dell’11 novembre 2008-12 ottobre 2009 dichiarava cessata la materia del contendere tra A. L. e xxx s.p.a. e compensava tra le parti le spese del giudizio. Accoglieva gli appelli proposti da B.M. e C.D. e dichiarava la nullità dei termini apposti ai contratti intercorsi tra le parti ( B. dal 1.12.1999 al 29.2.2000 e C. 1.3-30.6.2000) e sussistente tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.12.1999 per la B. e dal 1.3.2000 per il C.. Condannava la società appellata al risarcimento del danno da commisurarsi alle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora ( B. 10.6.2003, C. 30.7.2002). Compensava tra le parti le spese del grado di giudizio.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società con due motivi.
Resistono con distinti controricorsi le parti intimate.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è articolato in due motivi. In particolare la società contesta l’affermazione della sentenza impugnata che ha individuato nella data del 30 aprile 1998 il termine ultimo di validità ed efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997.
2. Il ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente – è infondato.
Si tratta di contratti di lavoro a tempo stipulati rispettivamente con decorrenza 1 dicembre 1999 (fino al 20 febbraio 2000) e 1 marzo 2000 (fino al 30 giugno 2000); ossia si tratta di contratti stipulati quando, in ragione del mutamento della disciplina contrattuale collettiva applicabile, non poteva più farsi ricorso alla causale delle esigenze eccezionali. Non rileva neppure l’accordo sindacale del 2 luglio 1998 che ha differito la data di efficacia della disciplina contrattuale speciale al 31 dicembre 1998.
In particolare, quindi, come questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 24148 del 2011) ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1/10/2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n. 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
3. Il ricorso va quindi rigettato.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condannai ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 30,00 per esborsi e in Euro tremila/00 per onorari di avvocato ed oltre accessori di per ciascuna delle parti intimate.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *