T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 303

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame la ricorrente, disoccupata e totalmente invalida perché paraplegica e non deambulante, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale gli è stata negata la revisione del canone di locazione dalla stessa richiesta in relazione alla propria deprecabile situazione economica, percependo solamente un sussidio erogato dal comune.

A sostegno del proprio ricorso ha dedotto la violazione di legge e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza ed insufficienza di motivazione, travisamento di fatto, contraddittorietà.

Si è costituita l’amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.

Con ordinanza n. 134/2000 del 13 gennaio 2000 la sezione II ha accolto l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Successivamente le parti hanno presentato memorie a conferma delle rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 17.1.2011, il gravame è stato, quindi, trattenuto per la decisione.

Deve, in via preliminare, essere esaminata l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’amministrazione intimata in relazione all’assunta sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

A parere dell’Aler, il fatto che sia stato dichiarato perento il ricorso che l’istante aveva presentato avverso il decreto di decadenza dall’assegnazione dell’immobile farebbe venir meno l’interesse alla decisione del presente gravame.

L’eccezione deve essere disattesa.

All’epoca dell’emissione del provvedimento all’esame del collegio, infatti, il decreto di decadenza dall’assegnazione dell’appartamento era stato sospeso con ordinanza cautelare di questo Tribunale e non era, pertanto, efficace. L’amministrazione non avrebbe dovuto, pertanto, tenerne conto, ed avrebbe dovuto esaminare la richiesta di revisione del canone di locazione in relazione alle condizioni sociali ed economiche della ricorrente.

Tanto premesso, la ricorrente ha di certo interesse a che il collegio si pronunci sulla legittimità o meno del provvedimento al momento in cui l’Aler ha riscontrato tale istanza, più di dieci anni fa, anche al fine di eventuali richieste risarcitorie.

Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento anche per quanto già detto in precedenza.

Parte ricorrente lamenta, essenzialmente, una carenza di istruttoria, oltre che di motivazione, atteso che la richiesta di revisione del canone, debitamente documentata, sarebbe stata respinta esclusivamente in relazione alla sussistenza del succitato decreto di decadenza dall’assegnazione dell’immobile, senza alcun riferimento alla reale situazione economica dell’istante.

La censura coglie nel segno.

L’amministrazione avrebbe dovuto fornire specifico riscontro alla richiesta di revisione del canone presentata dalla ricorrente in relazione alle precarie condizioni economiche e sociali dalla stessa documentate, senza tener conto del decreto di decadenza la cui efficacia, all’epoca dell’emanazione del provvedimento impugnato, era stata sospesa con provvedimento giurisdizionale, salve eventuali successive rideterminazioni.

Del resto, le condizioni economiche di indigenza e fisiche di invalidità assoluta e di totale incapacità lavorativa in cui versava – e versa attualmente – l’istante, continuamente assistita dai competenti servizi dell’ASL e del comune, avrebbero richiesto di certo un adeguato riscontro, anche in considerazione del fatto che l’interessata, proprio per le sue condizioni e non potendo godere dell’indennità di accompagnamento perché straniera, percepiva (e percepisce) un sussidio comunale che verrebbe quasi annullato dall’obbligo di pagare un canone determinato nella quota massima.

Per le suesposte considerazioni il ricorso va accolto, assorbendosi ogni ulteriore motivo di doglianza e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

Essendo stata parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 163/99 del 14 dicembre 1999, versato in atti, si provvede a liquidare in dispositivo all’avv. Giovanni Magnoni l’onorario e le spese spettanti al difensore, ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come da nota spese dallo stesso allegata, che si approva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Liquida all’avv. xxx, ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la somma complessiva di euro 2.077,87, così composta: euro 462,00 per diritti, euro 1.385,00 per onorari ed euro 230,87 per rimborso spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Referendario

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