Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-09-2012, n. 15161

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

che V.C., con ricorso del 21 aprile 2010, chiese alla Corte d’Appello di Torino, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 67, di dichiarare efficace nella Repubblica Italiana il provvedimento definitivo n. D412/01 del 7 gennaio-15 maggio 2001, pronunciato dalla Corte di Giustizia dell’Ontario-Canada su ricorso della V. nei confronti di F.M., con il quale la Corte canadese aveva disposto che la custodia delle due figlie minori spettava alla V., e che il F. era obbligato a corrispondere alla moglie le somme mensili di dollari canadesi 698,00 e di 850,00, rispettivamente, per il mantenimento della stessa moglie e delle figlie minori;

che il Presidente della Corte d’Appello, sezione famiglia, con decreto del 17-18 giugno 2010, fissò per la comparizione delle parti l’udienza del 12 novembre 2010, mandando alla ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto entro il 30 luglio 2010;

che tale notificazione fu eseguita a mezzo del servizio postale in piego raccomandato con avviso di ricevimento, spedito a F. M., (OMISSIS) in data 9 luglio 2010;

che l’avviso di ricevimento reca la dichiarazione che la consegna del plico è avvenuta in data 13 luglio 2010 a "destinatario persona fisica (…)"e la sottoscrizione di " F.M.";

che la Corte adita – in contumacia del F. ("(…) in considerazione del fatto che il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di comparizione è stato ritualmente notificato al convenuto, nel rispetto del tempo utile per consentire allo stesso di costituirsi (…)") -, con la sentenza n. 32/11 del 25 febbraio 2011, ha dichiarato efficace nella Repubblica Italiana il provvedimento definitivo n. D412/01 del 7 gennaio-15 maggio 2001, pronunciato dalla Corte di Giustizia dell’Ontario-Canada su ricorso di V.C. nei confronti di F.M.;

che avverso tale sentenza F.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria;

che resiste, con controricorso, V.C..

Motivi della decisione

che, con l’unico motivo (con cui deduce: "Nullità del procedimento e dell’impugnata sentenza a causa dell’inesistenza e/o nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4"), il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, in ragione della inesistenza-nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di comparizione;

che, in particolare, il ricorrente espone al riguardo che: a) come emerge dai numerosi documenti prodotti unitamente al ricorso per cassazione, alla data della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio – 13 luglio 2010 – egli risiedeva stabilmente da tempo (fin dal 2007) in (OMISSIS) – non già in (OMISSIS), dove è stata eseguita detta notificazione dall’ufficiale postale e dove abitava la propria madre, C.G., bensì – nella casa di sua proprietà sita in Via (OMISSIS), luogo ove è stata successivamente notificata in forma esecutiva la sentenza impugnata con il presente ricorso; b) la sottoscrizione " F.M.", apposta in calce alla dichiarazione contenuta nell’avviso di ricevimento con la quale si dichiara di aver ricevuto la raccomandata nella predetta data del 13 luglio 2010, deve ritenersi falsificata; c) tale falsificazione della sottoscrizione è stata segnalata con atto di denuncia/querela contro ignoti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 11 maggio 2011; d) la notificazione è stata eseguita non "in mani proprie" del destinatario, bensì a "estinatario persona fisica (…)";

che, con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., il ricorrente – sulla scorta di altri documenti depositati ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. – afferma che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, pur avendo accertato che la falsificazione della sottoscrizione del F. è stata effettuata dalla madre di questo, C.G., ha chiesto al giudice per le indagini preliminari l’archiviazione del procedimento penale in ragione della grave infermità (psicosi) da cui la stessa è affetta, onde appare verosimile che quest’ultima non ha consegnato il plico da lei ritirato al figlio;

che il ricorso non merita accoglimento;

che infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte, la querela di falso, mentre è proponibile in via incidentale nel giudizio di cassazione, determinando la sua sospensione, solo quando riguardi atti dello stesso procedimento di cassazione (il ricorso, il controricorso e l’atto-sentenza) o i documenti di cui è ammesso, in tale procedimento, il deposito ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., non lo è in riferimento ad atti del procedimento che si è svolto dinanzi al giudice del merito e la cui falsità è addotta per contestare il vizio di violazione di norme sul procedimento in cui sia incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, con la conseguenza che, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito – come nel caso di specie – la querela di falso deve essere proposta in via principale, con l’ulteriore conseguenza che è l’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., comma 1, n. 2, il mezzo per rescindere la sentenza che, poi, sia riconosciuto aver pronunciato su prove dichiarate false, laddove la nozione di prova, dovendosi correlare al tipo di vizio da cui si dimostri affetta la sentenza, può essere costituita dalla relazione di notificazione di un atto processuale, quando il vizio della sentenza sia un vizio derivante da violazione della norma sul procedimento che di tale atto dispone la notificazione (cfr., ex plurimis e tra le ultime, la sentenza n. 986 del 2009, nonchè le sentenze delle sezioni unite nn. 16402 del 2007, 9962 del 2010 e 11964 del 2011);

che, come emerge dall’esame diretto degli atti del processo, la fattispecie è caratterizzata, per un verso, dalla circostanza che l’avviso di ricevimento della raccomandata, con la quale sono stati notificati al ricorrente il ricorso introduttivo del giudizio ed il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di comparizione, reca la sottoscrizione " F.M.", esattamente corrispondente al nome dello stesso ricorrente, e, per altro verso, dalla circostanza (documentata mediante certificato di residenza "storico") che il ricorrente medesimo, alla data della notificazione degli atti predetti (13 luglio 2010), risiedeva stabilmente da tempo (fin dal 2007) in (OMISSIS) – non già in (OMISSIS), dove è stata eseguita detta notificazione dall’ufficiale postale e dove abitava la propria madre, C.G., bensì – nella casa di sua proprietà sita in Via (OMISSIS);

che – dovendosi in tema di notificazioni, ai fini della determinazione del luogo di residenza, fare riferimento a quella effettiva del destinatario dell’atto, tenuto conto che le risultanze anagrafiche hanno mero valore presuntivo e possono quindi essere superate dalla prova contraria, che può essere desunta da qualsiasi fonte di convincimento (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 24422 del 2006) – il Collegio ritiene che fra le predette due circostanze deve darsi prevalente efficacia probatoria alla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento esattamente corrispondente al nome del ricorrente;

che quest’ultimo – affermando che tale sottoscrizione è stata falsificata dalla propria madre -avrebbe dovuto proporre, in conformità al su richiamato, costante e condiviso orientamento di questa Corte, querela di falso in via principale in ordine alla asserita falsità della sottoscrizione medesima, al fine di privarla di ogni efficacia probatoria, ovvero dedurre e dimostrare, al medesimo fine, che tale asserita falsità era stata definitivamente accertata e dichiarata in sede penale nei modi e nelle forme previste dal relativo codice di rito (cfr. l’art. 241 c.p.p., art. 425 c.p.p., comma 5, artt. 537, 675 cod. proc. pen., art. 75 delle relative norme di attuazione; cfr., altresì, ex plurimis, la sentenza n. 2524 del 2006).

che, sulla base di tutte le considerazioni che precedono, non ha perciò alcun rilievo la circostanza dedotta dal ricorrente – secondo la quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha accertato che la falsificazione della sottoscrizione del F. è stata effettuata dalla madre di questo, C.G., ed ha quindi chiesto al giudice per le indagini preliminari l’archiviazione del procedimento penale in ragione della grave infermità (psicosi) da cui la stessa è affetta -, per la decisiva ragione che l’accertamento e la dichiarazione della falsità di un documento in sede penale, nei modi e nelle forme predetti, compete non già al pubblico ministero ma esclusivamente al giudice;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012
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