MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DECRETO 14 giugno 2011, n. 170 Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 5 dell’articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 244 del 19-10-2011

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo
2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 237 dell’11 ottobre 2007, nonche’ il contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto
ministeri per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 23
gennaio 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4
febbraio 2009;
Visto l’articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici del 4 aprile 2001;
Visto l’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 16 aprile 2002,
n. 125;
Visto l’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visti il verbale dell’accordo raggiunto in data 11 marzo 2008, in
sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale
sono stabiliti le modalita’ e i criteri di ripartizione del predetto
incentivo economico;
Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’11
febbraio 2011;
Vista la comunicazione effettuata con nota n. 82753 in data 21
marzo 2011 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il presente decreto si applica ai contratti di competenza del
Ministero degli affari esteri aventi per oggetto la realizzazione di
opere o lavori.
2. La somma di cui al comma 5 dell’articolo 92, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e’
ripartita dal dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale
attuatore dell’intervento in base al presente regolamento.
3. Il personale destinatario della somma di cui al comma 2 e’
individuato, in base all’articolo 92, comma 5, del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tra
il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del
progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del
collaudo, nonche’ tra i loro collaboratori.
4. L’affidamento di un incarico di natura professionale di cui al
all’articolo 92, comma 5, del citato decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e’ effettuato mediante decreto ministeriale. E’ facolta’
del dipendente incaricato di non accettare l’incarico ricevuto, entro
sessanta giorni dalla nomina, con rinuncia motivata. Il rifiuto
dell’incarico esclude il predetto dipendente dall’erogazione del
relativo compenso incentivante.
5. La percentuale, da applicare all’importo posto a base di gara di
un’opera o di un lavoro, o al costo in Euro indicato nel quadro
economico per la realizzazione di un’opera o un lavoro nei casi in
cui l’onere non sia interamente a carico dello Stato, per determinare
la somma di cui al comma 2 e da corrispondere al personale di cui al
comma 3, e’ data dalla addizione di una delle aliquote percentuali di
cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto
b):
a) aliquota percentuale relativa all’entita’ dell’opera
determinata come di seguito:
1) 1,00 per cento per progetti il cui importo a base di gara
non ecceda euro 150.000;
2) 0,95 per cento per progetti il cui importo a base di gara e’
compreso tra euro 150.001 ed euro 750.000;
3) 0,90 per cento per progetti il cui importo a base di gara e’
compreso tra euro 750.001 ed euro 5.000.000;
4) 0,85 per cento per progetti il cui importo a base di gara e’
compreso tra euro 5.000.001 ed euro 25.000.000;
5) 0,80 per cento per progetti il cui importo a base di gara
supera 25.000.000 di euro;
b) aliquota percentuale relativa alla tipologia dell’opera
determinata come di seguito:
1) 1,00 per cento per progetti riguardanti nuove opere,
ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
2) 0,90 per cento per progetti di manutenzione straordinaria;
3) 0,80 per cento per progetti di manutenzione ordinaria.
6. L’aliquota percentuale complessiva e’ applicata nella misura
massima del 2 per cento nei seguenti casi:
a) progetti di speciale complessita’ di cui all’articolo 90 comma
6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, accertati e
certificati dal Responsabile del Procedimento;
b) progetti realizzati per stralci funzionali;
c) interventi su immobili di interesse storico-artistico.

Art. 2

1. La somma, determinata con i criteri di cui all’articolo 1, e’
ripartita tra il personale di cui al comma 3 dell’articolo 1, in base
a quanto segue:
a) responsabile del procedimento: 15 per cento;
b) incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori:
45 per cento;
c) incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro
tecnici collaboratori: 3 per cento;
d) incaricati della direzione dei lavori e loro tecnici
collaboratori: 21 per cento;
e) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 12 per
cento;
f) altri componenti dell’ufficio che hanno collaborato alla
predisposizione degli atti pur non sottoscrivendone i relativi
elaborati: 4 per cento.
2. Il dirigente di cui all’articolo 1, comma 2, nell’ipotesi in cui
la redazione di un progetto richieda l’apporto di una pluralita’ di
competenze tecniche, puo’ nominare un coordinatore della
progettazione, con le modalita’ di cui all’articolo 1 comma 4.
3. L’aliquota di cui al punto e), comma 1, e’ addizionata a quella
di cui al punto d) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato
di collaudo e’ sostituito con quello di regolare esecuzione.
4. Nei casi di affidamento di lavori in concessione, per le
attivita’ di vigilanza previste dal comma 8 dell’articolo 141 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni, l’aliquota di cui al punto d), comma 1, e’ addizionata
a quella di cui al punto a) del medesimo comma.
5. Ove, per difetto dei requisiti a norma di legge, sia nominato un
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione diverso dal
direttore dei lavori, a tale soggetto incaricato compete un’aliquota
pari al 3% della somma, determinata con i criteri di cui all’articolo
1. Tale importo e’ decurtato dalla corrispondente aliquota
dell’incaricato della Direzione dei Lavori.
6. Nel caso di obbligo di collaudo in corso d’opera, per le ipotesi
di cui all’articolo 141 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni, il compenso incentivante di
cui al comma 1 lettera e) e’ aumentato del 20% unicamente se e’
disponibile apposito accantonamento preventivo negli stanziamenti di
bilancio previsti per l’attuazione del singolo intervento. Il
compenso incentivante di cui al comma 1, lettera e), assorbe ogni
ulteriore compenso per tale incarico. E’ comunque fatto salvo il
rimborso delle spese autorizzate e documentate per le operazioni di
collaudo.

Art. 3 1. Gli importi derivanti dall’applicazione degli articoli 1 e 2 del presente regolamento e spettanti al personale di cui all’articolo 2,comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono ripartiti tra gli stessi secondo la seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico ove: C j indica la somma finale da ripartire al soggetto j-esimo; P i indica la somma per ciascun progetto da ripartire ai tecnici di cui ai punti b), c), d) ed e); M j indica il coefficiente di compenso professionale di cui al comma 2; N j indica il coefficiente di prestazione di cui al comma 3; ∑ indica la sommatoria dei prodotti dei coefficienti di compenso e prestazione di tutti i soggetti tra i quali e’ ripartito il compenso P i. 2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle competenze assunte nell’ambito del progetto, e’ cosi’ fissato: a) progettista, direttore lavori, collaudatore: 0,50; b) collaboratore tecnico che partecipa direttamente alla redazione degli elaborati: 0,30; c) altri collaboratori: 0,15. 3. Il coefficiente di prestazione e’ pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell’incaricato o collaboratore. Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attivita’ di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) ed e) non e’ totale, e’ fissato dal responsabile unico del procedimento, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto e, comunque, con valore inferiore all’unita’. 4. Qualora nella redazione di un progetto o fasi di esso non si renda necessario l’inserimento di uno dei profili professionali, il compenso e’ ripartito esclusivamente tra il personale dipendente che ha effettivamente partecipato alla redazione del progetto. 5. L’aliquota percentuale di cui all’articolo 2, comma 1, punto f) e’ ripartita in parti uguali. 6. Per l’attribuzione del compenso agli incaricati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all’importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di tale importo. 7. La liquidazione dell’incentivo avviene su disposizione del dirigente dell’Ufficio attuatore dell’intervento, in corrispondenza del progressivo completamento di ciascuna delle seguenti fasi del procedimento, previa acquisizione della relativa documentazione d’ufficio: a. approvazione della progettazione preliminare; b. approvazione della progettazione definitiva; c. validazione della progettazione esecutiva; d. aggiudicazione dei lavori; e. singoli stati di avanzamento dei lavori; f. collaudo dei lavori. 8. La liquidazione delle somme di cui al comma precedente e’ disposta dal dirigente responsabile del relativo capitolo di spesa nei termini di legge, previa verifica del rispetto del comma 1 dell’articolo 4. 9. La liquidazione in acconto ai sensi del comma 7 e’ comunque subordinata alla verifica di cui all’articolo 4 comma 2 del presente regolamento.

Art. 4 1. I singoli importi dei compensi incentivanti risultanti dall’applicazione delle aliquote percentuali di cui all’articolo 2, comma 1 del presente regolamento, devono essere incrementati, all’interno della somma di cui al comma 5 dell’articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, come determinato ai sensi dell’articolo 1 del presente regolamento, delle percentuali destinate al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione. 2. Qualora la sommatoria delle aliquote di cui al comma 1, corrispondenti a prestazioni effettivamente affidate al personale di cui all’articolo 1 comma 3, incrementate delle percentuali destinate al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione, risulti eccedente il 100%, tali aliquote saranno rideterminate proporzionalmente talche’ la loro somma risulti comunque contenuta nell’importo di cui all’articolo 1 comma 6, ai sensi dell’articolo 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

Art. 5

1. Ai sensi dell’articolo 253 comma 1 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, le disposizioni di
cui agli articoli precedenti sono applicate ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo per i
quali, negli stati di previsione della spesa per la realizzazione
delle opere relative o nei bilanci, sia stata gia’ prevista la
devoluzione a favore del fondo incentivante della somma
corrispondente all’elevazione al 2% dell’aliquota massima.

Art. 6 1. E’ abrogato il decreto 16 aprile 2002, n. 125. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 giugno 2011 Il Ministro: Frattini Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 15

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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