T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 219

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Svolgimento del processo
Con decreto 14 ottobre 2008, n. 1722, la Corte d’appello di Lecce condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla corresponsione in favore degli attuali ricorrenti della somma di Euro 5.000,00, ciascuno, oltre ad interessi di legge dalla data della domanda fino all’effettivo sodddisfo, a titolo di equa riparazione ex l. 24 marzo 2001 n. 89 (previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo) per l’eccessiva durata di un procedimento di appello presso il Consiglio di Stato; condannava altresì l’Amministrazione resistente al pagamento in favore del procuratore distrattario delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 900,00 (di cui Euro 350,00 per diritti e Euro 550,00 per onorari), oltre ad accessori di legge.
Il decreto era notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27 dicembre 2008 e diveniva definitivo a seguito della mancata proposizione del ricorso per cassazione (come da certificazione 5 maggio 2010 del Cancelliere della Corte d’Appello di Lecce).
I ricorrenti instauravano procedura esecutiva preso l’A.G.O. (in particolare, nelle forme del pignoramento presso terzi) che si concludeva negativamente a seguito della dichiarazione negativa resa dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Lecce; con atto notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 15 giugno 2010, i ricorrenti diffidavano pertanto l’Amministrazione ad adottare, nel termine di trenta giorni, tutte le determinazioni ed i provvedimenti necessari alla liquidazione e corresponsione della somma in questione, maggiorata degli interessi.
Nonostante il formale atto di intimazione e diffida ritualmente notificato, l’Amministrazione intimata non adottava le dovute determinazioni di esecuzione del giudicato, determinando la necessità della proposizione del presente ricorso per ottemperanza.
Alla camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il ricorso passava quindi in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
La Sezione ritiene, infatti, di non aver motivo per discostarsi dalla giurisprudenza (Consiglio Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2464) che ha concluso per la possibilità di esperire il ricorso per ottemperanza anche nei confronti dei decreti di condanna all’equa riparazione previsti dall’art. 3 della l. 24 marzo 2001 n. 89.
La soluzione è, infatti, imposta da quanto già pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza in relazione al decreto ingiuntivo e da una serie di considerazioni relative alla natura decisoria del decreto ex art. 3 l. 89 del 2001: "nonostante l’articolo 3 su menzionato richiami il procedimento in camera di consiglio tramite rinvio agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile, la cui caratteristica è notoriamente la inidoneità al passaggio in giudicato a causa della loro modificabilità e revocabilità e quindi la loro sottoposizione alla c.d. clausola rebus sic stantibus, non può recarsi in dubbio che d’altra parte, sulla base del comma 6 dell’articolo 3 della L. 89/2001, che stabilisce che il decreto è ricorribile solo per Cassazione e che esso è immediatamente esecutivo, tale provvedimento sia assimilato a ogni altro titolo di provvedimento idoneo ad assumere la forza e la efficacia di giudicato e risulti, nelle more della impugnabilità con rimedi non straordinari, munito di esecutività. L’art. 3 della legge n. 89 del 2001, recante disposizioni sul procedimento diretto ad azionare il diritto all’equa riparazione di cui all’art. 2, dopo aver dettato le modalità per la proposizione della domanda modella il procedimento stesso su quello previsto in via generale dagli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. e stabilisce che, all’esito di esso, la Corte di merito pronunzia con decreto "impugnabile per cassazione".
L’adozione del modello camerale per il procedimento de quo è però determinata dal carattere di celerità che ispira quel modello, ritenuto dal legislatore più agile e rapido rispetto al processo di cognizione ordinaria. La scelta in tal senso, dunque, è stata operata come misura acceleratoria, perseguita mediante una procedura definibile in tempi brevi. Ma il provvedimento che la conclude è senza dubbio definitivo (non essendo previsti altri rimedi, a parte il ricorso per cassazione) ed ha natura decisoria, essendo idoneo ad incidere con efficacia di giudicato sull’interesse della parte all’equa riparazione, avente consistenza di diritto soggettivo e tale espressamente qualificato dalla legge" (Consiglio Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318).
Del resto, si tratta di soluzione che non è stata certo modificata dall’art. 112, 1° comma lett. c) del codice del processo amministrativo che ha operato un riferimento ampio alle "sentenze passate in giudicato e…(agli) altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario", così confermando l’applicabilità dell’istituto dell’ottemperanza anche ai provvedimenti del giudice ordinario diversi dalla sentenza, ma caratterizzati dal carattere della definitività (come il decreto ingiuntivo o i decreti ex art. 3 l. 89 del 2001).
Nella specie, il decreto ex art. 3 l. 24 marzo 2001, n. 89 di cui i ricorrenti chiedono l’adempimento non ha costituito oggetto di ricorso per cassazione opposto ed è divenuto definitivo, come da certificazione 5 maggio 2010 del Cancelliere della Corte d’Appello di Lecce, depositata in atti.
È poi ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30) e, pur trattandosi di adempimento non più necessario ai sensi dell’art. 114, 1° comma del codice del processo amministrativo, è stato notificato formale atto di messa in mora ed invito ad adempiere rispetto al quale l’Amministrazione è rimasta inerte.
In tale situazione, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di corrispondere ai ricorrenti quanto stabilito dal decreto 14 ottobre 2008, n. 1722 della Corte d’appello di Lecce ed,in particolare, la somma di Euro 5.000,00, ciascuno, ai Sigg. L.C., A.R. e F.V., oltre ad interessi di legge dalla data
della domanda fino all’effettivo sodddisfo e la somma di Euro 900,00 (di cui Euro 350,00 per diritti e Euro 550,00 per onorari), oltre ad accessori di legge al procuratore distrattario Avv. xxx (ricorrente in proprio in questa sede, per la parte di propria competenza).
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere assegnato il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alla corresponsione ai ricorrenti delle somme sopra indicate.
Al tempo stesso, il Collegio nomina il Dirigente dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (o un suo sostituto) affinché ove l’indicato termine di 60 (sessanta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni.
L’eventuale compenso al Commissario ad acta sarà successivamente liquidato dal Presidente della Sezione, delegato per l’incombenza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in mancanza di nota spese, in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
accoglie il ricorso per ottemperanza presentato, in data 11 novembre 2010, dai ricorrenti e, per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di procedere all’esecuzione del decreto 14 ottobre 2008, n. 1722 della Corte d’appello di Lecce, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
b) dispone che, in difetto di adempimento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla liquidazione e corresponsione di quanto dovuto proceda, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, il Commissario ad acta individuato nel Dirigente dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (o in un suo sostituto);
c) delega il Presidente della Sezione alla liquidazione del compenso per l’attività del Commissario ad acta.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla corresponsione ai ricorrenti, a titolo di spese del giudizio, della somma di Euro 1.000,00, (mille/00), oltre ad IVA e CAP.
Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia autentica della presente ordinanza all’Amministrazione intimata ed al Commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Referendario
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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