Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15325

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Svolgimento del processo

Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Salerno, per quanto qui rileva, rigettava la domanda di equa riparazione proposta – tramite il proprio procuratore generale, F.G. – da F.M.C., in relazione alla durata non ragionevole di un procedimento promosso davanti al Tribunale di Paola da F. M., del quale l’istante era erede, con atto di citazione del 16 maggio 1970 e definito con sentenza depositata nel dicembre 2007.

Veniva osservato che, poichè il dante causa dell’istante era deceduto in data 17 maggio 1972, prima che venisse superato il termine di durata ragionevole del giudizio – indicato in tre anni -, nessun indennizzo competeva alla predetta iure hereditatis. Nè, per altro verso, la stessa poteva aver subito un pregiudizio in relazione al periodo successivo, non avendo mai assunto la qualità di parte in detto giudizio. Per la cassazione di tale decreto la F. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

Con ordinanza in data 17 novembre 2011 questa Corte disponeva la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato, che veniva eseguita.

L’amministrazione non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 300 c.p.c., dell’art. 565 c.c. e dell’art. 6 Cedu: la ricorrente, pur non essendosi costituita nel giudizio presupposto, ne avrebbe seguito l’iter (partecipando a un sopralluogo) e comunque, ne avrebbe subito gli effetti in quanto erede universale della parte. Ai fini della previsione della L. n. 89 del 2001, art. 2 rileverebbe il fatto di aver subito un danno in conseguenza della durata irragionevole de processo, indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di parte.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione alla condanna della F. al pagamento delle spese processuali.

Il ricorso è infondato.

Quanto alla prima censura va richiamato il prevalente e condiviso orientamento di questa Corte (Cass. n. 26686 del 2006; Cass. n. 23055 2006 in consapevole, argomentato contrasto con il contrario precedente di cui a Cass. 26931 del 2006; Cass. 16284 del 2009) secondo cui deve essere esclusa la titolarità del diritto "iure proprio" in capo all’erede non costituito nel processo presupposto (in tema, cfr pure Cass. 200602969; 200519032), dal momento anche che: – "per tutto il tempo durante il quale, deceduta la parte originaria, gli eredi non abbiano ritenuto di costituirsi o non siano stati chiamati in causa, pur esistendo un processo non vi è la parte che della sua irragionevole durata possa ricevere nocumento".

E’ stato altresì affermato che la necessità di una costituzione in giudizio della parte che invoca la tutela della legge a sanzionare l’irragionevole durata e premessa indiscutibile per una ragionevole operatività dell’intero sistema di cui alla L. n. 89 del 12001, nè potendo operare in difetto di tal costituzione lo scrutinio sul comportamento della parte delineato dall’art. 2, comma 2, della legge nè tampoco essendo esercitabili i poteri di liquidazione equitativa dell’indennizzo correlati, ragionevolmente, al concreto patema che sulla parte ha avuto la durata del processo (S.U. 1338/04)".

Per altro l’argomento della continuità della posizione processuale per il successore che si ritrae dall’art. 110 c.p.c. non coglie nel segno, posto che il sistema sanzionatorio delineato dalla Convenzione Europea e tradotto in norme nazionali dalla L. del 2001 non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato ma sulla somministrazione di sanzioni riparazione a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali ed in base ad indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito" l’equa riparazione prevista dal diritto interno presuppone, non il mero assoggettamento alle conseguenze della decisione giudiziaria o il mero coinvolgimento nella decisione, ma il patema da ritardo irragionevole di definizione, che a sua volta presuppone la conoscenza del processo stesso e l’interesse alla sua rapida conclusione, circostanze di cui la mancata costituzione in giudizio non consente di presumere la ricorrenza ed anzi favorisce l’apprezzamento in senso negativo.

Del tutto condivisibile, poi, è l’esclusione di un pregiudizio risarcibile maturato prima del decesso del dante causa, sia per la ragione indicata dalla corte territoriale, sia per essersi tale evento verificatosi prima del 1 agosto 1973 (Cass., 10 luglio 2009, n. 16284; Cass., 20 giugno 2006, n. 14286).

Del pari infondato è il secondo motivo, avendo correttamente la corte territoriale applicato il principio della soccombenza.

Al rigetto del ricorso non consegue alcuna statuizione il merito alle spese relative al presente giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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