DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2011, n. 171

Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneita’ psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 245 del 20-10-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare,
l’articolo 55-octies, inserito dall’articolo 69 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’
del lavoro pubblico e di efficienza delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 10 gennaio 1957, n. 3, recante disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e
successive modificazioni;
Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela
della liberta’ e dignita’ dei lavoratori, della liberta’ sindacale e
dell’attivita’ sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
n. 461, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti per
il riconoscimento dell’infermita’ da causa di servizio, per la
concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo
indennizzo, nonche’ per il funzionamento e la composizione del
comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, recante revisione della
disciplina della invalidita’ pensionabile;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di trattamento di dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni recante codice dell’Amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
Visto l’articolo 20 decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
recante norme in materia di provvedimenti anti crisi, nonche’ proroga
dei termini e della partecipazione italiana a missioni
internazionali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso il 19 maggio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 9 giugno 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali;

Emana
il seguente regolamento

Art. 1

Oggetto e destinatari

1. Il presente regolamento disciplina la procedura, gli effetti ed
il trattamento giuridico ed economico relativi all’accertamento della
permanente inidoneita’ psicofisica dei dipendenti, anche con
qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti
di ricerca e delle universita’, delle Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell’articolo 55-octies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo
n. 165 del 2001 rimane ferma la disciplina prevista dai rispettivi
ordinamenti.

Art. 2 Inidoneita’ psicofisica 1. Ai fini del presente decreto, si intende per inidoneita’ psicofisica permanente assoluta o relativa quanto contenuto nelle lettere a) o b): a) inidoneita’ psicofisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermita’ o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilita’ di svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa; b) inidoneita’ psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermita’ o difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilita’ permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento.

Art. 3 Presupposti ed iniziativa per l’avvio della procedura di verifica dell’idoneita’ al servizio 1. L’iniziativa per l’avvio della procedura per l’accertamento dell’inidoneita’ psicofisica permanente spetta all’Amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero al dipendente interessato. Se il dipendente presta servizio in un’amministrazione diversa rispetto a quella di appartenenza, la procedura e’ attivata dall’amministrazione di appartenenza su segnalazione di quella presso cui il dipendente presta servizio. La segnalazione avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilita’ dei dati trattati, di cui agli articoli 11, comma 1, lettera d), e 22, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. 2. Il dipendente puo’ presentare istanza per l’avvio della procedura all’amministrazione di appartenenza in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova. 3. La pubblica amministrazione avvia la procedura per l’accertamento dell’inidoneita’ psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneita’ psichica permanente assoluta o relativa al servizio; c) condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneita’ fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

Art. 4

Organi di accertamento medico

1. L’accertamento dell’inidoneita’ psicofisica e’ effettuato dagli
organi medici competenti in base agli articoli 6, 9 e 15 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001.
2. Gli organi medici possono avvalersi per specifici accertamenti,
analisi o esami del Servizio sanitario nazionale.

Art. 5

Procedura per la verifica dell’idoneita’ al servizio

1. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 3, comma 3, lettera a), del
presente decreto, l’amministrazione, prima di concedere l’eventuale
ulteriore periodo di assenza per malattia, dandone preventiva
comunicazione all’interessato, procede all’accertamento delle
condizioni di salute dello stesso, per il tramite dell’organo medico
competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di
permanente inidoneita’ psicofisica assoluta o relativa. Ferma
restando la possibilita’ di risoluzione del rapporto di lavoro in
caso di superamento del periodo di comporto previsto dai contratti
collettivi di riferimento, l’amministrazione procede ai sensi
dell’articolo 8 se in seguito all’accertamento medico emerge
un’inidoneita’ permanente psicofisica assoluta.
2. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b) e c),
l’amministrazione puo’ chiedere che il dipendente sia sottoposto a
visita da parte dell’organo medico competente, al fine di verificare
l’eventuale inidoneita’ relativa o assoluta, dandone immediata e
contestuale comunicazione al dipendente interessato.
3. Se dall’accertamento medico risulta l’inidoneita’ psicofisica
assoluta o relativa alla mansione l’amministrazione adotta i
provvedimenti di cui all’articolo 7.
4. Nel caso di accertata inidoneita’ permanente assoluta,
l’amministrazione procede ai sensi dell’articolo 8.
5. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento
sono effettuate ordinariamente per via telematica, in conformita’ a
quanto previsto nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, recante Codice dell’Amministrazione
digitale e nel rispetto della disciplina normativa di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, in materia di trattamento di dati
personali. Il dipendente puo’ chiedere in qualunque stato del
procedimento che gli atti gli vengano comunicati in via telematica,
dando preventiva comunicazione dei dati necessari. In caso di
trasmissione di documenti in forma cartacea, la documentazione
concernente dati relativi alle condizioni di salute dell’interessato
e’ inserita in plico chiuso, da allegarsi alla nota di trasmissione.
6. Rimane salva la vigente disciplina in materia di ricorsi in sede
amministrativa e giurisdizionale.

Art. 6

Misure cautelari

1. L’amministrazione puo’ disporre la sospensione cautelare dal
servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi:
a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno
ragionevolmente presumere l’esistenza dell’inidoneita’ psichica,
quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per
l’incolumita’ del dipendente interessato, degli altri dipendenti o
dell’utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneita’;
b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere
l’inidoneita’ fisica permanente assoluta o relativa al servizio,
quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per
l’incolumita’ del dipendente interessato, degli altri dipendenti o
dell’utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneita’;
c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di
idoneita’, in assenza di giustificato motivo.
2. Nell’ipotesi di cui alle lettere a) e b) l’amministrazione puo’
disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della
visita e avvia senza indugio la procedura per l’accertamento
dell’inidoneita’ psicofisica del dipendente.
3. Nell’ipotesi di cui alla lettera c), l’amministrazione puo’
disporre la sospensione cautelare e provvede per un nuovo
accertamento. In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla
visita reiterato per due volte, a seguito del procedimento di cui
all’articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001,
l’amministrazione puo’ risolvere il rapporto di lavoro con preavviso.
4. Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la
sospensione e’ preceduta da comunicazione all’interessato, che, entro
i successivi 5 giorni puo’ presentare memorie e documenti che
l’amministrazione ha l’obbligo di valutare. La sospensione e’
disposta con atto motivato e comunicata all’interessato.
5. L’efficacia della sospensione cessa immediatamente ove,
all’esito dell’accertamento medico, non sia riscontrata alcuna
inidoneita’ psicofisica in grado di costituire pericolo per
l’incolumita’ del dipendente interessato, degli altri dipendenti o
dell’utenza.
6. In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata
massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in
presenza di giustificati motivi.
7. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del
comma 1, lettere a) e b), e’ corrisposta un’indennita’ pari al
trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in
base alla legge e ai contratti collettivi. Al dipendente sospeso in
via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettera c), e’
corrisposta un’indennita’ pari al trattamento previsto dai CCNL in
caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale. Il
periodo di sospensione e’ valutabile ai fini dell’anzianita’ di
servizio. Nel caso in cui l’accertamento medico si concluda con un
giudizio di piena idoneita’, l’amministrazione provvede alla
corresponsione delle somme decurtate ai sensi del primo periodo del
presente comma, al ricorrere dell’ipotesi di cui al comma 1, lettere
a) e b).

Art. 7

Trattamento giuridico ed economico

1. Nel caso di inidoneita’ permanente relativa allo svolgimento
delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del
dipendente, l’amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero
al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in
mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla
posizione di inquadramento, valutando l’adeguatezza dell’assegnazione
in riferimento all’esito dell’accertamento medico e ai titoli
posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di
riqualificazione.
2. Nel caso di inidoneita’ a svolgere mansioni proprie del profilo
di inquadramento o mansioni equivalenti, l’amministrazione puo’
adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo
appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni
inferiori, se giustificate e coerenti con l’esito dell’accertamento
medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento
nell’area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un
percorso di riqualificazione.
3. Se non sono disponibili nella dotazione organica posti
corrispondenti ad un profilo di professionalita’ adeguata in base
alle risultanze dell’accertamento medico, l’amministrazione colloca
il dipendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a
successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto
di vista finanziario.
4. Se il dipendente e’ adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha
diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e
continuativo corrispondente all’area ed alla fascia economica di
provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam
riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.
5. Se l’inidoneita’ psicofisica relativa riguarda personale con
incarico di funzione dirigenziale, l’amministrazione, previo
contradditorio con l’interessato, revoca l’incarico in essere e, in
base alle risultanze dell’accertamento dell’organo medico competente,
puo’:
a) conferire un incarico dirigenziale, tra quelli disponibili,
diverso e compatibile con l’esito dell’accertamento medico,
assicurando eventualmente un adeguato percorso di formazione; a tal
fine l’amministrazione programma il conferimento degli incarichi
dirigenziali, tenendo anche conto delle procedure di verifica di
idoneita’ in corso;
b) nel caso di indisponibilita’ di posti di funzione
dirigenziale, il dirigente con inidoneita’ permanente relativa e’
collocato a disposizione dei ruoli di cui all’articolo 23 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, senza
incarico.
6. Nel caso di conferimento a dirigente di incarico di valore
economico inferiore, questi conserva il trattamento economico fisso e
continuativo corrispondente all’incarico di provenienza sino alla
prevista scadenza mediante la corresponsione di un assegno ad
personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.
7. Se l’inidoneita’ psicofisica relativa riguarda un dipendente con
incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e l’inidoneita’ risulta incompatibile con
lo svolgimento dell’incarico stesso, l’Amministrazione, previa
revoca, dispone la restituzione al profilo professionale di
inquadramento, ovvero il rientro presso le amministrazioni di
appartenenza nella posizione lavorativa precedentemente ricoperta.
8. In ogni caso, se il congelamento dei posti di cui al comma 3 non
e’ possibile a causa di carenza di disponibilita’ in organico,
l’amministrazione avvia una procedura di consultazione di mobilita’,
anche temporanea, presso le amministrazioni aventi sede nell’ambito
territoriale della provincia ai fini della ricollocazione del
dipendente interessato. All’esito della procedura di consultazione,
da concludersi entro 90 giorni dall’avvio, se non emergono
disponibilita’, si applica l’articolo 33 del decreto legislativo n.
165 del 2001.
9. Resta salva per il personale docente del comparto scuola e delle
istituzioni di alta cultura la normativa di cui all’articolo 3, comma
127, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. Per la determinazione dei criteri di ricollocazione del
dipendente ai sensi dei commi 2 e 5 l’amministrazione segue la
procedura di informazione sindacale.

Art. 8 Risoluzione per inidoneita’ permanente 1. Nel caso di accertata permanente inidoneita’ psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all’articolo 1 comma 1, l’amministrazione previa comunicazione all’interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l’ indennita’ sostitutiva del preavviso.

Art. 9 Disposizioni finali 1. Le disposizioni oggetto del presente decreto di attuazione dell’articolo 55-octies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano in via automatica, ai sensi dell’articolo 2, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. Resta ferma la disciplina vigente in materia di trattamenti pensionistici per inabilita’, ivi compresa quella recata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 3. Rimane salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 e successive modificazioni, nonche’ dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e del decreto legislativo n. 38 del 2000 in materia di infortuni sul lavoro. Rimane fermo, altresi’, quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro. 4. Resta salva la disciplina di maggior favore per le situazioni in cui sia accertato lo stato di tossicodipendenza e di alcolismo cronico, nonche’ di gravi patologie in stato terminale del dipendente. 5. Resta salva la disciplina di maggior favore della legge n. 68 del 1999 per i lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilita’.

Art. 10 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 27 luglio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 68

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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