Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 04-11-2013, n. 44484

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. – Con sentenza in data 27.7.2012, il giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Ancona ha condannato E.T. M. alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa, in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente commesso in (OMISSIS).

Con sentenza in data 10.12.2012, la corte d’appello di Ancona, confermata la pronuncia del primo giudice in relazione alla responsabilità penale dell’imputato, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio allo stesso inflitto, stabilendolo nella misura di due anni di reclusione ed Euro 8000,00 di multa.

Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato sulla base di cinque motivi di impugnazione.

2.1. – Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale confermato la responsabilità penale dell’imputato sulla base di elementi di prova del tutto insufficienti ad attestarne il riscontro, tenuto altresì conto della negligente considerazione del ruolo rivestito dagli altri soggetti coinvolti nell’ambito dell’operazione ch’ebbe a condurre all’arresto dell’imputato.

2.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione in cui è incorsa la sentenza d’appello, per avere la corte territoriale trascurato di considerare come il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto in possesso dell’imputato e dei soggetti con lo stesso coinvolti nella vicenda de qua, fosse pienamente compatibile con la destinazione dello stesso all’uso personale dei detentori (anche nella prospettiva del consumo di gruppo), tenuto conto del mancato rinvenimento di alcuna somma di danaro, nè di bilancini di precisione, nè di altro materiale potenzialmente idoneo a fondare il sospetto di una possibile destinazione dello stupefacente allo spaccio; e tanto, a tacere della circostanza secondo cui in nessun modo era stata provata l’esclusiva appartenenza all’imputato di tutto lo stupefacente rinvenuto.

2.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo la corte territoriale omesso di rilevare l’insussistenza di circostanze oggettive idonee a dimostrare la finalità della cessione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell’imputato.

2.4. – Con il quarto motivo il ricorrente si duole della mancata concessione, da parte dei giudici del merito, delle circostanze attenuanti generiche, allo stesso negate sulla base di un’incompleta considerazione del complesso degli indici di fatto rilevanti sul punto.

2.5. – Da ultimo, il ricorrente ha invocato la pronuncia della revoca della misura degli arresti domiciliari adottata nei suoi confronti, avuto riguardo al sopravvenuto venir meno dei presupposti di fatto idonei a giustificarne il persistente mantenimento.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è infondato.

Con riguardo al riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato, la corte territoriale, con motivazione esaustiva e dotata di piena coerenza logica e linearità argomentativa, ha evidenziato come, dal chiaro contenuto dei verbali della polizia giudiziaria acquisiti agli atti del giudizio (atti che non hanno trovato alcuna smentita nel corso del procedimento, salve le interessate contestazioni sollevate dall’imputato), è emerso come quest’ultimo, non appena fermata l’autovettura sulla quale viaggiava come passeggero, ha immediatamente e con un movimento repentino provveduto a far scivolare dietro il proprio sedile un oggetto immediatamente recuperato, il quale è risultato essere un ovetto di plastica all’interno del quale erano custoditi quattro involucri contenenti 18 grammi lordi di cocaina; altri involucri del tutto simili a quelli sopra descritti sono stati quindi rinvenuti, in parte, sotto il sedile occupato dall’imputato, e in altra parte all’interno della felpa indossata dallo stesso imputato.

Del tutto coerentemente, pertanto, sulla scorta di tali evidenze probatorie, i giudici del merito hanno ritenuto come tutto il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto secondo le descritte occorrenze dovesse ritenersi appartenere all’imputato, il quale, proprio in ragione del consistente quantitativo dello stesso e della già avvenuta relativa suddivisione in dosi separate, doveva ragionevolmente e logicamente ritenersi intento a cederlo ai soggetti insieme ai quali è stato sorpreso all’interno dell’autovettura fermata dalla polizia giudiziaria.

L’immediata ed esclusiva riferibilità all’imputato di tutta la sostanza stupefacente rinvenuta nell’autovettura de qua (sulla base della corretta valutazione critica operata dai giudici del merito degli indici di fatto così ricostruiti), vale a giustificare il trattamento, in punto di responsabilità, riservato all’imputato, rispetto agli altri soggetti insieme allo stesso contestualmente sorpresi.

Quanto al censurato diniego delle circostanze attenuanti generiche in favore dell’imputato, rileva la corte come, con motivazione coerente e immune da vizi d’indole logico-giuridica, il giudice d’appello abbia sottolineato l’inidoneità della mera incensuratezza dell’imputato a costituire di per sè un elemento utilmente valutabile a tal fine (per espressa disposizione di legge), non essendosi peraltro evidenziati ulteriori e diversi elementi di giudizio apprezzabili secondo gli auspici dell’imputato; in senso contrario avendo la corte territoriale piuttosto rilevato la circostanza costituita dall’avvenuto arresto dell’imputato in altra e diversa occasione per fattispecie criminosa analoga, essendo stato il prevenuto colto in possesso di altri 100 grammi di hashish e di altri 10 grammi di cocaina.

Del tutto inammissibile, infine, deve ritenersi l’invocata istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari in esecuzione a carico dell’imputato, attesa l’evidente improponibilità di detta istanza dinanzi a questa corte di legittimità.

L’accertamento dell’infondatezza di tutti i motivi di doglianza avanzati dall’imputato impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013
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