T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., 31-01-2011, n. 52

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

La K. snc, quale proprietaria tavolare della p.ed. 397/1 e delle pp.ff. 2117/1 e 2118/1 C.C. Gries, si grava avverso la deliberazione della Giunta provinciale specificata in epigrafe, avente per oggetto l’approvazione parziale di modifiche al piano urbanistico del comune di Bolzano, con correzioni d’ufficio, limitatamente al punto nn. 5.5, ove, in accoglimento dell’osservazione n. 12, non è stato accettato lo stralcio parziale della zona di verde pubblico in vicolo Muri, con relativa trasformazione in verde privato e dei provvedimenti connessi, in particolare i pareri della Commissione urbanistica provinciale specificati in epigrafe, limitatamente al cambiamento di destinazione in vicolo Muri della zona di verde pubblico in zona di verde privato.

Il ricorso è sorretto dai seguenti motivi in diritto:

1.Violazione, mancata e/o erronea applicazione degli artt. 20 e 21 L.P. n. 13/1997. Sviamento di potere. La Provincia non è autorizzata a modificare d’ufficio il piano urbanistico comunale se non per i profili tassativamente indicati dalla legge.

2. Eccesso di potere per difetto di motivazione: la Provincia non ha indicato a quale delle ipotesi previste dal numero 2 dell’art. 20 LUP intende far riferimento.

3. Eccesso di potere per motivazione carente ed illogica nonché per travisamento di fatto: la Provincia non ha motivato perché ritiene infondate le controdeduzioni del Comune. L’area non è mai stata accessibile al pubblico.

4. Violazione dell’art. 19 c. 4 e dell’art. 20 LUP: non è consentito alla Provincia di accogliere osservazioni respinte dal Comune per tardività.

Si è ritualmente costituita la Provincia autonoma di Bolzano, con comparsa di stile, producendo documentazione e con memoria difensiva di data 24.9.2010 ha chiesto il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza; il Comune di Bolzano non si è costituito.

Alla pubblica udienza del 27.10.2010, in prossimità della quale la ricorrente, con memoria di data 11.10.2010, ha illustrato le proprie tesi difensive replicando alle difese della Provincia, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Espone la ricorrente che nel piano urbanistico del Comune di Bolzano la maggior parte delle pp.ff. 2217/1 e 2118/1 per decenni era destinata a zona di verde pubblico e dal 1996 in tali particelle fondiarie erano previsti campi da gioco per bambini. Pertanto da molto tempo le pp.ff. di proprietà della ricorrente erano assoggettate a vincolo di esproprio, senza che venisse avviato il relativo procedimento.

Nel 2007 la società ricorrente chiedeva di trasformare la zona da verde pubblico in verde privato ed in occasione dell’assunzione di varianti di assestamento al PUC, con delibera di data 3.10.2008, il Consiglio comunale decideva la trasformazione di una parte della zona in verde privato, ad eccezione di ca. 1.300 mq che rimanevano destinati a verde pubblico. Avverso tale delibera alcuni cittadini presentavano, dopo la scadenza del termine, delle osservazioni a favore del mantenimento della intera zona a verde pubblico a tutela della qualità della vita del circondario, segnalando la presenza di animali quali pipistrelli, picchi e ricci e l’esistenza in loco di un antico muro d’argine del fiume Talvera. Con delibera del 2.4.2009 il Consiglio comunale respingeva le osservazioni in quanto tardive e comunque perché in tutti questi anni non è stato possibile attuare le previsioni del PUC ed il Comune corre il rischio di dover corrispondere un indennizzo per la reiterazione del vincolo, rimane un’area di ca 1300 mq di verde pubblico, la destinazione a verde privato costituisce comunque la salvaguardia del polmone verde esistente e consente la realizzazione di nuova cubatura in misura molto limitata. Con delibera del 14.9.2009 la Provincia respingeva la modifica deliberata dal Comune in parte qua, ritenendo che la rinuncia al verde pubblico in quella zona comportasse un peggioramento della qualità di vita del quartiere.

Il ricorso è fondato per l’assorbente fondatezza dei due primi motivi di gravame.

Con i primi due motivi il provvedimento viene aggredito sotto il profilo della violazione degli articoli 20 e 21 della LP n. 13/1997 e per difetto di motivazione non avendo la Provincia specificato a quale delle ipotesi previste dall’art. 20 n. 2 intendesse far riferimento.

Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente stante la loro connessione logicogiuridica, colgono nel segno.

Per l’adozione di varianti al piano urbanistico comunale va applicato lo stesso procedimento prescritto per l’approvazione del PUC, ai sensi dell’art. 21 della L.P. n. 13/1997. Detto articolo fa specifico riferimento all’art. 20 della L.P. n. 13/1997, che disciplina al punto 2) lettera A) i casi in cui la Provincia può introdurre direttamente le modifiche d’ufficio al piano urbanistico comunale (o ad una variante), ovvero "per assicurare:

a) il rispetto delle disposizioni della normativa vigente, nonché delle previsioni del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale,

b) la razionale e coordinata sistemazione dei servizi, delle opere e degli impianti di interesse statale, provinciale e comprensoriale;

c) la tutela del paesaggio;

d) la tutela dei complessi storici, monumentali, ambientali, archeologici e dell’insieme".

Ebbene, nel caso in esame, la Provincia ha apportato direttamente una correzione d’ufficio al punto 5.5 Eliminazione verde pubblico – Vicolo Muri, senza indicare quale fosse la previsione specifica che la permetteva e con la seguente testuale motivazione: "Non può essere accettato lo stralcio proposto. La rinuncia al verde pubblico in questa ubicazione comporta un peggioramento della qualità di vita del quartiere e dei confinanti. Con convenzione urbanistica si potrebbe trovare la possibilità di realizzare un’area accessibile al pubblico", aggiungendo, in sede di esame delle osservazioni presentate al Comune da Nadia Franceschini + 5: "Con il rigetto della modifica di cui al punto 5.5 l’osservazione è da ritenersi accettata".

La difesa della Provincia argomenta estesamente sul fatto che non si tratterebbe nel caso di specie di una correzione d’ufficio, bensì di una restituzione della variante, da qualificarsi come essenziale, al Comune di Bolzano ai sensi dell’art. 20 lett. B) della vigente legge urbanistica provinciale.

La tesi difensiva, ad avviso del Collegio, è destituita di fondamento.

Infatti la classificazione effettuata dalla Provincia solo in sede difensiva (e quindi costituente una motivazione postuma) del proprio intervento pianificatorio attraverso la variante in esame, è contraddetta sin dalla formulazione dell’oggetto della delibera impugnata in parte qua: "Approvazione parziale di modifiche al piano urbanistico con correzioni d’ufficio", per proseguire con il contenuto della delibera costituito da approvazione delle modifiche con correzioni d’ufficio e terminare con la disposizione sub B) "di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione". Non vi è traccia, quindi, della pretesa restituzione al Comune della variante per la conseguente rielaborazione.

L’art. 21 della LUP relativo alle varianti al piano urbanistico comunale, come dianzi esposto, fa espresso riferimento all’art. 20 comma 1 lett. A punto 2 rispetto alla possibilità per la Provincia di apportare modifiche d’ufficio e dispone inoltre: "se la commissione urbanistica provinciale esprime parere negativo alla variante al piano urbanistico comunale per ragioni diverse da quelle di cui all’articolo 20, comma 1, lettera A, punto 2, l’assessore provinciale all’urbanistica trasmette tale parere al sindaco" per le relative controdeduzioni. Ebbene, non si rinviene agli atti neppure la trasmissione al sindaco del parere negativo della commissione urbanistica provinciale da parte dell’assessore provinciale all’urbanistica, ai sensi del suddetto art. 21 punto 1 L.P. n. 13/1997.

Il provvedimento impugnato, pertanto, almeno per quanto emerge dalla motivazione sul punto, come sopra riportata, è stato assunto introducendo unilateralmente delle modifiche, da parte della Provincia, in violazione dei presupposti tassativamente elencati al punto 2) lett. A) dell’art. 20 LP n. 13/97, o quanto meno, se anche simili presupposti fossero stati presenti, di un tanto non è data contezza nella parte motiva dell’impugnata delibera della Giunta provinciale del 14.9.2009.

Come più volte argomentato da questo Tribunale, la Provincia può interferire direttamente nella potestà pianificatoria dei Comuni rispetto ai loro territori unicamente nei casi espressamente previsti dalla legge, da interpretarsi peraltro in modo restrittivo, onde non scalfire l’autonomia dei Comuni costituzionalmente garantita (vedi: TRGA Bolzano 30.9.2002, n. 439; 5.8.2004, n. 373 e 13.3.2007, n. 97).

La delibera impugnata, limitatamente ai punti specificati, è pertanto viziata per difetto di motivazione, violazione di legge e sviamento di potere, come lamentato dalla ricorrente e la fondatezza assorbente dei motivi esaminati impone l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento, in parte qua, della delibera provinciale oggetto del gravame.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma per la provincia di Bolzano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnata delibera del 14 settembre 2009 limitatamente ai punti 5.5. e 12.

Condanna la Provincia a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio, spese che liquida nell’importo di euro 3000,00 (tremila/00), oltre ad IVA, CNPA ed al contributo unificato, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Margit Falk Ebner, Presidente

Marina Rossi Dordi, Consigliere, Estensore

Hans Zelger, Consigliere

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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