Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44347

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Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 11/3/2013 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna pronunciava, ai sensi dell’art. 425 c.p.p., sentenza di non luogo a procedere nei confronti di: 1) xxx Soc. Coop. in persona del legale rappresentante C.M. nato a (OMISSIS) per l’illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24, comma 1, con riferimento al reato di cui all’art. 640 bis c.p.. 2) xxx Soc. Coop. Agricola in persona del legale rappresentante D.P.S. nato a (OMISSIS) per gli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 29 e 30 comma 1 in riferimento al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24, in relazione al reato di cui all’art. 640 bis c.p., per essere gli illeciti estinti per prescrizione.
2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna, sollevando il seguente motivo di gravame: erronea applicazione della legge penale nonchè o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 22. Evidenzia, al riguardo, che il giudice è incorso nell’errore che la contestazione si riferisse esclusivamente alla truffa commessa per l’ottenimento del contributo di Euro 1.000.000,00 dalla Regione consumata in data 9/10/2006 e non anche all’ulteriore episodio, legato al primo dal vincolo della continuazione, consumato in data (OMISSIS); e rappresenta al riguardo che il capo d’imputazione faceva proprio riferimento ad una condotta consumata alle date del (OMISSIS) e (OMISSIS).
Motivi della decisione
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Come correttamente argomentato dal P.M. ricorrente il Giudice, nel dichiarare la prescrizione degli illeciti amministrativi contestati alle due società cooperative ha valutato esclusivamente la responsabilità amministrative dei suddetti enti con riferimento alla truffa commessa per l’ottenimento del contributo di Euro 1.000.000 dalla Regione, reato venuto a consumazione in data 9/10/2006, omettendo di prendere in considerazione che dal capo di imputazione si faceva riferimento a condotte commesse alle date del (OMISSIS). E quanto a questa seconda data, dalla lettura del capo di imputazione a) relativo alla truffa aggravata, richiamato espressamente nella contestazione della violazione amministrativa, si evince chiaramente che il P.M. aveva contestato due distinti episodi di truffa con eventi differenti: il primo, appunto, era quello relativo alla liquidazione del contributo di Euro 1.000.000,00 conseguito fraudolentemente dalla xxx Soc. Coop consumato in data (OMISSIS) ed in relazione al quale, correttamente, il giudice dichiarava la prescrizione dell’illecito amministrativo contestato;
ed un secondo episodio, analiticamente descritto nella richiamata imputazione di cui al capo a), avente ad oggetto lo svincolo della garanzia fideiussoria rilasciata, ugualmente in modo fraudolento, in relazione al medesimo contributo, reato questo consumatosi in data 29/2/2008 ed in relazione al quale non era maturato il termine di prescrizione del corrispondente illecito amministrativo.
Certo sulla base della descritta prospettazione accusatoria il Giudice avrebbe potuto operare le valutazioni di propria competenza, precluse in sede di legittimità, ritenendo essersi trattato di un fatto unico, costituendo il secondo episodio relativo allo svincolo della fideiussione un post factum non punibile o, in alternativa, ravvisando l’ipotesi del reato continuato come ipotizzato dal P.M. Ma ciò dalla lettura della sentenza impugnata non risulta essere stato effettuato e, pertanto, si impone l’annullamento della decisione impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame sullo specifico punto relativo agli illeciti amministrativi ascritti alle due società connessi con il reato di cui all’art. 640 bis c.p., consumato in (OMISSIS) in seguito allo svincolo della fideiussione rilasciata dalla compagnia assicuratrice per conto della xxx Soc. Coop. a copertura dell’intero contributo erogato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’illecito amministrativo correlato al reato ex art. 640 bis c.p., consumato il (OMISSIS) e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bologna per nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013

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