CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 ottobre 2011, n. 20460 Compravendita maso chiuso – Diritto ad agevolazioni fiscali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 26/1/07 depositata il 30.7.2008, la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, confermando la decisione di primo grado, ha riconosciuto il diritto di P.C. al rimborso dell’imposta corrisposta in sede di registrazione dell’atto di compravendita rogato il 19.5.2004, del maso chiuso "Lanzenschuster" a (OMISSIS), sul presupposto che le agevolazioni fiscali,di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 7 competono, a prescindere dalla qualifica di coltivatore diretto o d’imprenditore agricolo del contribuente, alla data dell’acquisto.

Per la cassazione di tale sentenza, ricorre l’Agenzia delle entrate sulla scorta di un motivo. L’intimato resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col proposto ricorso, l’Agenzia delle Entrate, formulando idoneo quesito, deduce che i giudici d’appello hanno violato il D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5 bis, commi 2 e 3, nel ritenere privi di rilevanza, ai fini del conseguimento dei benefici fiscali previsti dalle citate disposizioni, la qualifica soggettiva di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell’acquirente del maso chiuso ed il requisito oggettivo relativo alla presentazione dell’istanza all’organo competente, onde poter fruire dei benefici stessi.

Afferma, in particolare, la ricorrente che la disposizione violata va interpretata alla luce del globale impianto normativo del decreto in cui è contenuta, di tal che la necessità della qualifica soggettiva del richiedente e la presentazione dell’istanza all’IPA, per ottenere l’attestato circa la ricorrenza della qualifica stessa, discendono dalla disposizione contenuta nell’art. 5 bis, comma 2 in esame.

Inoltre, il contribuente aveva tralasciato di rendere nell’ambito dello stesso atto di compravendita, la dichiarazione prescritta dal comma 4 del medesimo articolo, non essendo stato menzionato, in seno al rogito, il vincolo d’indivisibilità del fondo.

Il ricorso è infondato.

Il n. 97 del 1994, art. 5-bis, commi 1 e 2, e ridotto ad un sesto gli onorari notarili, in ipotesi di trasferimento, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli in favore di "coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento", disponendo, al comma 3, che "le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad un sesto in favore della costituzione del compendio unico di cui al comma 2 spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla L.P. autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, effettuati tra vivi o mortis causa ad acquirenti che nell’atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni".

Il dato letterale della disposizione smentisce l’assunto della ricorrente: la previsione di un comma a sé stante per disciplinare il beneficio nell’ipotesi di trasferimento di masi chiusi, unitamente all’utilizzo dell’avverbio "comunque" indicano che le provvidenze sono "in ogni caso" dovute quando l’oggetto della cessione è costituito da un maso, sol che l’acquirente si impegni a condurlo, direttamente, per dieci anni, anche "con dichiarazione separata", per rendere la quale non è prescritto alcun termine.

Ma l’esegesi della ricorrente non trova base, neppure, seguendo il criterio sistematico da essa propugnato, dato che D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5 bis risulta dettato in funzione della "conservazione dell’integrità aziendale", e, cioè, della costituzione di un’estensione fondiaria idonea a raggiungere il livello minimo di produttività, onde fruire del sostegno e degli investimenti previsti dai regolamenti comunitari, finalizzati a ricostituire e a rafforzare la competitività delle zone rurali, tramite misure strutturali e di accompagnamento. Tale livello di produttività è assicurata nel caso del maso chiuso, dalla sua stessa consistenza, dato che, secondo la L.P. di Bolzano n. 17 del 2001, che disciplina l’istituto, il maso deve esser di norma costituito (art. 2, comma 1), oltre che da una casa di abitazione con relativi annessi rustici, da terreni idonei a far ritrarre un reddito medio annuo sufficiente per assicurare un adeguato mantenimento ad almeno quattro persone (senza tuttavia superare il triplo di tale reddito).

Resta da aggiungere che l’espressa menzione dell’indivisibilità del fondo, prescritta per il compendio unico dal D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5 bis, comma 4 e soggetta a trascrizione, non ha ragione d’essere nel caso qui in rilievo di acquisto del maso chiuso, che va iscritto nella Sezione I del libro fondiario e che costituisce, di per sé, un’unità indivisibile, tenuto conto che le modifiche nell’estensione e nella consistenza dei diritti reali ad esso connessi sono soggette ad autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi (L.P. cit. artt. 1, 4 e 11).

Ne consegue che per finire dei benefici di cui al D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5 l’acquirente del maso non deve spendere la qualifica soggettiva di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, non essendo, pertanto, onerato di richiedere all’Ispettorato Agrario Provinciale l’attestazione dei predetti requisiti.

Il controricorrente ha chiesto la condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese, anche dei gradi di merito, nonché al pagamento della sanzione di cui all’art. 2 Cost.

Le spese del presente giudizio di legittimità, secondo il criterio legale della soccombenza vanno poste a carico dell’Agenzia, ed in favore del controricorrente, e si liquidano in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre ad accessori e a spese generali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1700,00, oltre accessori e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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