Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-10-2013) 03-02-2014, n. 5212

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27.12.2011 il Giudice di Pace di Sorrento dichiarava M.U. responsabile del reato di cui all’art. 612 c.p., commesso nei confronti di C.G., in data (OMISSIS), e condannava l’imputato alla pena di Euro 40,00 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche, ed al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) e C).

Sul punto rilevava il difetto della condizione di procedibilità, evidenziando che la persona offesa si era limitata alla presentazione di un esposto, nel quale non aveva formalizzato istanza di punizione.

Pertanto chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

Il ricorso risulta dotato di fondamento.

Invero, come dedotto dalla difesa del ricorrente l’atto con il quale si è dato corso al procedimento de quo risulta privo dei requisiti necessari a integrare l’istanza di punizione,dato che la persona offesa dal reato aveva inviato una missiva alle autorità di ps.. Con esplicito riferimento ad una semplice "diffida" all’odierno imputato al fine di far desistere il predetto dal ulteriori condotte analoghe a quella indicata nell’atto di denuncia.

A riguardo va richiamato il principio giurisprudenziale enunciato da questa Corte Ebbene tale richiesta non può ritenersi suscettibile di concretare la manifestazione di volontà di dare corso all’esercizio dell’azione penale, come previsto dall’art. 336 c.p.p. (non essendo valida come querela la semplice denuncia, secondo il principio sancito da questa Corte con sentenza Sez. 5, n. 28851 del 14.5.2002 – RV222745).

Pertanto deve essere pronunziato l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza, dichiarando l’improcedibilità dell’azione penale per mancanza di valida querela.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di una valida querela.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014

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