Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-10-2013) 28-01-2014, n. 3875

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione K.A. C, avverso la ordinanza in data 20 ottobre 2011, emessa dalla settima sezione penale della Cassazione, con pronuncia di inammissibilità, sul ricorso dello stesso imputato contro la sentenza della Corte d’appello di Roma, di conferma della condanna per il delitto di detenzione a fine di spaccio, di sostanza stupefacente.

Lamenta che la condanna sarebbe il frutto di una macchinazione ordita, ai suoi danni, da parte del reparto operativo dei Carabinieri che intendeva vendicarsi sullo stesso imputato, a causa di una precedente assoluzione dello stesso conseguita.

Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

La pronuncia definitiva della cassazione è impugnabile, ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p.. soltanto per errore materiale o per errore percettivo sul fatto, nel quale il giudice sia incorso.

Posto che nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie, in cui il condannato semplicemente lamenta l’ingiustizia della condanna per fattori estranei al processo che avrebbero consentito un travisamento del fatto l’impugnazione deve dichiararsi inammissibile, essendo ormai la condanna, passata in giudicato.

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 1000.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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