Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-10-2013) 23-01-2014, n. 3543

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Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 29.4.2013 il Tribunale di Milano dichiarava l’inammissibilità della istanza di riesame proposta nell’interesse di "xxx", in persona del legale rappresentante C. A., avverso ordinanza del GIP presso il Tribunale di Milano, in data 6.2.13, che disponeva, a seguito di istanza della parte civile – (Fallimento xxx s.p.a.), il sequestro conservativo sui beni immobili trasferiti da P.M., amministratore di fatto della xxx S.p.a. tra il 2005 ed il 2007, ad un xxx, denominato xxx, essendo il P. imputato con altri del delitto di bancarotta fraudolenta.
In particolare il Tribunale aveva ritenuto che l’impugnazione fosse stata presentata oltre il termine di legge, che è di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro (ex art. 324 c.p.p.), rilevando che la difesa nell’asserire che l’istante aveva avuto notizia del provvedimento con lettera inviata dal P., non aveva fornito documentazione inerente alla ricezione della missiva in data 8 aprile 2013. -Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione C. A., a mezzo del difensore, deducendo:
1-la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
A riguardo evidenziava l’erronea applicazione della legge penale, rilevando che la tardi vita dell’istanza di riesame era stata valutata considerando il termine di legge decorrente dal 6 aprile 2013, data di spedizione della lettera da parte di P. M., rilevando che il timbro apposto dall’ufficio postale era quello di partenza della missiva, che era pervenuta al destinatario solo in data 8 aprile 2013.
Rilevava di avere in tal senso allegato la missiva in questione.
In ordine a tali elementi deduceva la illogicità della motivazione, e concludeva chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione
Il ricorso è dotato di fondamento.
Invero, come dedotto dal ricorrente, si desume dalla lettera esibita dalla difesa, che era stata spedita da P.M. all’odierno ricorrente, la data di spedizione della missiva apposta con timbro postale del 6 aprile 2013.
Tale data non può riferirsi alla consegna della missiva stessa, non essendo stata spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Consegue da tali rilievi che erroneamente il giudice del riesame ha ritenuto tardiva la presentazione dell’istanza da parte del ricorrente, considerando la decorrenza del termine utile dalla data del 6 aprile 2103. (avendo il ricorrente dato dimostrazione della mancata conoscenza dell’atto in tale data (v. Cass., 3^, ord. 2428 del 9.7.97 – RV208806).
Va pertanto pronunziato l’annullamento del provvedimento impugnato, disponendo il rinvio al Tribunale di Milano, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014

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