Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-10-2013) 23-01-2014, n. 3542

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Roma, avverso la sentenza del locale Gup, in data 27 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 425 c.p.p., nei confronti di L. M., C.K., D.A. e F.A., perchè non costituisce reato, quello che a ciascuno era stato rispettivamente contestato, come commesso, ex art. 483 c.p., nel 2008.

Il procedimento è stato pronunciato nei confronti dei soggetti menzionati, accusati di avere attestato, contrariamente al vero, che le generalità dichiarate da tale P.V.D., nella richiesta di rinnovo di carta d’identità a nome di P. L., nato a (OMISSIS), erano quelle corrispondenti al soggetto medesimo.

Il Gup osservava che mancava l’elemento psicologico del reato, ipotizzando che gli imputati potessero essere stati tratti in inganno dallo stesso P., il quale aveva mostrato loro una falsa denuncia di smarrimento della carta di identità.

A ciò aggiungeva il giudice che la presenza di testimoni era ultronea dal momento che, per attestare le proprie generalità, è sufficiente un’autocertificazione.

Deduce il Procuratore generale che la attestazione delle proprie generalità non è materia ricompresa fra quelle per le quali il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46 consente la dichiarazione sostitutiva di certificazione.

In secondo luogo l’impugnante censura il dubbio sollevato dal giudice in una materia, quale è quella dell’ufficio del testimone, nella quale obbligo primario di quest’ultimo è quello di impegnarsi ad una dichiarazione di scienza che abbia ad oggetto soltanto quei fatti che siano a sua diretta quanto effettiva conoscenza: e, nel caso di specie, gli imputati avevano falsamente attestato, nella sostanza, di avere in precedenza conosciuto la persona di cui confermavano le generalità.

Il difensore di C. ha presentato una memoria nella quale ha sollecitato una pronuncia di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e, nel merito, perchè il falso non è ravvisabile in una materia nella quale nessuna norma giuridica prevede che la dichiarazione del teste sia destinata a provare la verità del fatto.

Il ricorso è fondato.

Come correttamente osservato dal Procuratore generale, l’art. 46 del D.P.R. sopra citato non annovera le generalità del soggetto, tra quelle che possono formare materia di dichiarazione sostitutiva di certificazione (ed. autocertificazione).

D’altra parte, la funzione del testimone in occasione della richiesta di rilascio di carta di identità da parte di soggetto che non rechi con sè un altro documento di identità valido, è quella di attestare la autenticità delle generalità, attestazione che non può che provenire dalla pregressa e sicura conoscenza del soggetto interessato.

Pertanto è affetta dal vizio di manifesta illogicità, la motivazione con la quale il giudice ha ritenuto di riconoscere, in capo ai soggetti chiamato a testimoniare, il dubbio sulla consapevolezza della falsità del fatto da essi dichiarato: un dubbio che è escluso in radice dalla natura stessa della funzione che il testimone era chiamato a svolgere e che attiene ad una attestazione di scienza che non lascia margini di operatività al dubbio interiore sulla correttezza di quella attestazione.

Invece si rileva infondata la osservazione della difesa di C., atteso che la condotta del soggetto chiamato a testimoniare, nella specie, rientra nella fattispecie del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 47, ossia della norma che prevede la dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà su "qualità personali" o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato: comportamento che va dunque tenuto con obbligo di verità, essendo viceversa, sanzionato, ai sensi dell’art. 483 c.p..

La sentenza in oggetto merita dunque di essere annullata, con rinvio all’ufficio del Gup per l’ulteriore corso, attraverso una decisione che si uniformi al principio di diritto enunciato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014

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