Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 20-01-2014, n. 2208

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Svolgimento del processo
G.G., nella qualità di legale rappresentante della xxx di Gulizia Giuseppe e C, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Messina in data 11 gennaio 2013.
A sostegno dell’impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 410 c.p.p., assumendo che con l’opposizione, erano stati indicati gli atti di investigazione suppletiva e i motivi della fondatezza della notizia di reato, e pertanto non sarebbe stato consentito al GIP di dichiararne l’inammissibilità e di disporre l’archiviazione de plano senza fissare udienza in camera di consiglio.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Osserva la Corte che il giudizio di inammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione può attenere soltanto alla pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti e non anche, in chiave prognostica, alla fondatezza degli stessi. (Sez. 2^, n. 1304 del 07/12/2010 – dep. 19/01/2011, P.O. in proc. xxx, Rv. 249371) e, quindi, non alla valutazione sulla possibile capacità probatoria dei mezzi di prova indicati dalla persona offesa, che può essere effettuata soltanto in sede di udienza camerale). (Sez. 4^, n. 41625 del 27/10/2010 – dep. 24/11/2010, P.O. in proc. ignoti, Rv. 248914).
3. Nel caso in esame la decisione adottata è perfettamente aderente ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Il GIP, infatti, da un lato ha ritenuto che il reato non era prescritto, ma dall’altro si è espresso per la non incidenza in concreto delle indagini suppletive richieste , concernenti accertamenti irrilevanti, in quanto non pertinenti all’oggetto della causa e non dirimenti ai fini del decidere, consistenti nella verifica presso gli uffici giudiziari di Messina, Catania e di Milano della pendenza di cause civili tra xxx vs xxx, dell’oggetto, dello stato e del grado delle medesime nonchè nell’accertamento presso l’ufficiale giudiziario procedente relativo alla consegna e restituzione dei beni oggetto di contenzioso fra le parti in lite.
4. Correttamente dunque il GIP ha valutato l’infondatezza della notizia di reato, senza incorrere nei vizi di legittimità rilevabili in questa sede.
5. Alla luce delle suesposte considerazioni va dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso cui consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014

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