Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 20-01-2014, n. 2207

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
La xxx Ass. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione emessa il 7 gennaio 2013 dal GIP del Tribunale di Catania nel proc. pen. n. 13568/2011 in cui risultavano indagati T.M. e L.C.G.S., all’esito dell’udienza camerale fissata ai sensi dell’art. 410 c.p..
A sostegno dell’impugnazione la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 124, 482 e 476 c.p., ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e), in quanto prima il P.M. èpoi il G.I.P non avrebbero correttamente individuato il dies quo dal quale doveva decorrere il termine per la proposizione della querela, si duole anche per essere stata ritenuta la condotta di falsificazione materiale del certificato medico, assorbita nel reato di cui all’art. 642 c.p., comma 2.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Osserva la corte che, poichè l’ordinanza di archiviazione è impugnabile nei rigorosi limiti fissati dall’art. 409 c.p.p., comma 6, che, nel fare espresso e tassativo richiamo ai cas. previsti dall’art. 127 c.p.p., comma 5, legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso non siano state rispettate le regole sull’intervento delle parti in camera di consiglio, è inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa con il quale sono proposte censure attinenti alla valutazione di non fondatezza della notizia di reato (Vedi C cost., sent. n. 353 del 1991). (Sez. 6^, n. 5144 del 16/12/1997 – dep. 12/01/1998, xxx ed altro, Rv. 210060): In particolare poichè l’ordinanza di archiviazione, resa previa fissazione dell’udienza camerale, è ricorribile solo nei casi di mancato avviso alle parti ed ai difensori dell’udienza camerale ex art. 127 c.p.p., comma 5, ne consegue che non è mai consentito il ricorso per motivi diversi, cioè attinenti al merito della notitia criminis ma anche relativi ai presupposti di procedibilità che, pur integrando un motivo di violazione di legge, non rientrano tra le ipotesi contemplate di violazione del contraddittorio (Nella specie il motivo addotto dalla persona offesa si riferiva alla violazione delle norme riguardanti la presentazione della querela).
(Sez. 5^, n. 5052 del 21/10/1999 – dep. 15/11/1999, xxx, Kv.
215629).
3. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e tale dichiarazione consegue, per il disposto dell’art 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di Euro 1000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014

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