Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15234

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Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 100/2/08 depositata in data 16.12.2008, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da xxx S.p.A. avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 137/30/07 depositata in data 27.2.2007 che aveva dichiarata la parziale "legittimità" dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI 2001 emesso dal Comune di Agrate Brianza e notificato in data 7.12.2005 e col quale avviso era stata recuperata a tassazione una differenza ICI per l’anno d’imposta 2001 oltre accessori dovuti ex lege.
2. In particolare la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia riteneva che la differenza d’imposta comunale, nel suo ammontare, dovesse essere determinata soltanto ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 1, che, per i fabbricati iscritti al catasto, prevedeva che la base imponibile fosse da calcolarsi sulla scorta della rendita catastale corretta dai moltiplicatori stabiliti all’art. 52, u.c., xxx. E, cioè, senza tener conto di eventuali specificità e quale in thesi sarebbe stata ad es. una supposta difficoltà di commercializzazione dell’immobile.
3. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, xxx S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
4. Il Comune di Agrate Brianza ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo la ricorrente xxx S.p.A. ha censurato l’impugnata decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost. e questo perchè evidentemente ritiene la disposizione costituzionale in parola direttamente utilizzabile quando il reale valore commerciale dell’immobile assoggettato ad ICI non corrisponda a quello determinato semplicemente sulla scorta della rendita catastale corretta siccome unicamente previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2.
Il motivo è infondato.
Come noto, l’art. 3 Cost. non può esser direttamente applicato per dirimere una controversia e bensì può soltanto costituire parametro per sindacare la legittimità di una disposizione o al più per interpretarla in un modo costituzionalmente orientato.
Peraltro, sotto il primo profilo, la Corte Cost. ha già avuto occasione di vagliare la legittimità del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, affermando che la norma da ingresso ad un oggettivo criterio di determinazione di imposta che non contrasta col principio di capacità contributiva e che pertanto risponde ad una scelta del legislatore non irragionevole ed ai sensi proprio dell’art. 3 Cost.
(C. Cost. 302/02; C. Cost. 111/97).
Il principio di diritto che deve esser statuito è quindi quello seguente: "Il valore dell’immobile ai fini del calcolo dell’ammontare dell’ICI deve esser determinato esclusivamente secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5".
2. Le spese del presente seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente xxx S.p.A. a rimborsare al controricorrente Comune di Agrate Brianza le spese del grado, liquidate in complessivi Euro 2.600,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese ed oltre a spese generali ed a oneri contributivi e fiscali dovuti per legge.
Così deciso in Roma, in data 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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