Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15226

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I sigg.ri R., G. e L.F. hanno impugnato un avviso di classamento notificato dall’Ufficio del Territorio di Prato, relativo ad un immobile di cui sono comproprietari.

La CTP adita ha accolto parzialmente il ricorso, attribuendo all’immobile la classe 5 in luogo della 4, cat. A/10.

Respingendo gli appelli proposti da entrambe le parti, la CTR ha confermato la decisione di primo grado.

Con l’odierno ricorso, i contribuenti chiedono la cassazione della sentenza di appello, meglio in epigrafe indicata, sulla base di due motivi.

L’Agenzia del Territorio resiste con controricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

Con il primo motivo, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 36 i ricorrenti lamentano la irritualità e la genericità degli atti difensivi e di impugnazione dell’Agenzia del Territorio.

Il motivo è inammissibile per la sua genericità, perchè i ricorrenti non spiegano quale incidenza abbiano avuto le allegazioni e le argomentazioni della parte pubblica nella formazione della decisione, ma prima ancora il motivo è inammissibile per carenza di interesse, perchè l’appello incidentale dell’ufficio è stato implicitamente rigettato.

Vengono poi denunciate carenze di motivazione della sentenza impugnata, in maniera del tutto carente di autosufficienza, perchè non sono indicati i fatti controversi che, in ipotesi, sarebbero stati decisivi ai fini della decisione, in relazione ai quali la motivazione della CTR sarebbe viziata.

Con il secondo motivo, denunciando vizi di motivazione, vengono prospettate censure di merito che attengono alla motivazione dell’atto di classamento, alla istruttoria svolta dall’ufficio e alla valutazione di tali elementi, nemmeno specificamente indicati.

Conseguentemente, il ricorso va rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese di questa fase, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro milleduecento/00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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