T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 01-02-2011, n. 191

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Svolgimento del processo
In data 1 luglio 1993 il Comune di Vicenza ha rilasciato alla F. Srl la concessione edilizia n.154/93 per la realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale direzionale nell’ambito del Piano Particolareggiato n.4.
Il terreno interessato dall’intervento è stato ceduto dalla F. Srl alla G. Spa la quale, a sua volta, lo ha alienato all’xxx Srl, assumendo anche l’impegno di procedere alla realizzazione delle opere oggetto della concessione edilizia provvedendo al pagamento dei relativi oneri concessori.
Terminata l’edificazione, l’xxx Srl ha richiesto il rilascio del certificato di agibilità specificando, con apposita relazione allegata all’istanza, che il pagamento degli oneri concessori, effettuato dalla G. Spa in adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, non teneva conto degli spazi destinati a parcheggio, in quanto non dovuti.
L’amministrazione comunale ha, tuttavia, insistito per il versamento degli oneri concessori anche relativamente agli spazi interrati sull’assunto che non ricorressero i presupposti per alcuna esenzione o scomputo.
La G. Spa ha provveduto, dunque, ad eseguire il versamento al fine di non incorrere in un inadempimento contrattuale e di assicurare all’xxx il rilascio del certificato di agibilità.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la G. Spa ha richiesto l’accertamento della non debenza degli oneri concessori corrisposti in relazione alla realizzazione di parcheggi interrati per la superficie di mq. 19.870 ovvero, in subordine, per la superficie di mq. 13.463, la condanna del Comune di Vicenza alla restituzione dell’intero importo versato per il titolo edilizio suddetto relativamente ai parcheggi interrati realizzati (pari a lire 394.289.386) ovvero, in subordine, nella misura ridotta corrispondente a lire 267.146.309, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del pagamento a quella della restituzione. Nei limiti dell’interesse, inoltre, è stata anche esperita l’azione di annullamento quanto alla nota prot. n. 15143 dell’8 giugno 1995, alla concessione edilizia n.154/93 del 1° luglio 1993 ed alla deliberazione del Consiglio Comunale di Vicenza n. 14 del 10 gennaio 1987.
Con l’unico articolato motivo di ricorso è stata dedotta la violazione degli artt. 41 quinquies e 41 sexies della l. n. 1150 del 1942 come modificati dagli artt. 17 e 18 della l. n. 765 del 1967; degli artt. 3 e 10 della l. n. 10 del 1977; dell’art. 7 della l. n. 94 del 1982; dell’art. 26 della l. n. 47 del 1985; degli artt. 9 e 11 della l. n. 122 del 1989; del D.L. n.88 del 1985; degli artt. 25 e 81 ss. della l. r. n. 61 del 1985 nonché il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Ciò che, in estrema sintesi, è stato sostenuto dalla difesa della ricorrente è che, rientrando i parcheggi tra le opere di urbanizzazione primaria obbligatorie nella misura definita dalla normativa sopra indicata e costituendo gli stessi pertinenze delle costruzioni, non era dovuto il versamento del contributo di costruzione nella sua integralità o quanto meno nella misura corrispondente ai parcheggi obbligatoriamente necessari.
Il Comune di Vicenza non si è costituito in giudizio.
All’udienza del 2 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con l’unico articolato motivo di ricorso è stata dedotta la violazione degli artt. 41 quinquies e 41 sexies della l. n. 1150 del 1942 come modificati dagli artt. 17 e 18 della l. n. 765 del 1967; degli artt. 3 e 10 della l. n. 10 del 1977; dell’art. 7 della l. n. 94 del 1982; dell’art. 26 della l. n. 47 del 1985; degli artt. 9 e 11 della l. n. 122 del 1989; del D.L. n.88 del 1985; degli artt. 25 e 81 ss. della l. r. n. 61 del 1985 nonché il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti.
La difesa della ricorrente, ricostruendo la disciplina normativa applicabile alla fattispecie, evidenzia che i parcheggi rientrano tra le opere di urbanizzazione per le quali l’art. 9 della l. n. 10 del 1977 ha previsto l’esonero dall’onere di corrispondere i costi di costruzione e che, inoltre, la realizzazione dei parcheggi costituisce, entro i limiti quantitativi previsti dalla normativa nazionale e regionale sopra indicata, un obbligo, essendo necessario assicurare il rispetto degli standard.
Viene, inoltre, evidenziato come, attraverso previsioni specifiche, tra le quali in particolare la l. n. 112 del 1989, il legislatore nazionale si sia impegnato a fornire una risposta alle esigenze connesse alla carenza di parcheggi ed al conseguente decongestionamento della viabilità in specie nei centri urbani, anche attraverso una semplificazione della procedura, con sostanziale affermazione del carattere pertinenziale dei parcheggi rispetto alla residenza.
Analoghe considerazioni, ad avviso della difesa della ricorrente, dovrebbero essere svolte in relazione alle ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, i parcheggi siano correlati all’edificazione di strutture commerciali che attraggono un consistente numero di utenti e, dunque, di veicoli.
Su tali basi si afferma, dunque, che, proprio a motivo della sussistenza di obblighi normativamente previsti che impongono la realizzazione, in fase di edificazione, di un certo quantitativo di parcheggi – che costituiscono opere di urbanizzazione, che rilevano al fine del rispetto degli standard previsti e che, inoltre, sarebbero da qualificare in termini di opere pertinenziali e non costituiscono in senso tecnico "carico urbanistico" aggiuntivo – non sarebbe dovuto, in relazione ad essi, il versamento degli oneri concessori.
In via subordinata, la difesa della ricorrente ha sostenuto che certamente l’esenzione dal contributo deve essere affermata in relazione ai parcheggi che sono stati realizzati in osservanza delle disposizioni che impongono il quantitativo minimo obbligatorio.
La censura è infondata e va disattesa.
Il Collegio evidenzia, preliminarmente, che del tutto non pertinente risulta il riferimento, nella fattispecie oggetto di giudizio, alla l. n. 112 del 1989 (cd. Legge Tognoli) che ha uno specifico ambito di applicazione, riferendosi ai parcheggi pertinenziali ad immobili residenziali mentre, nella fattispecie oggetto di giudizio, la concessione edilizia è relativa alla costruzione di un centro commerciale e direzionale, rispetto al quale i parcheggi, come di seguito si avrà modo di meglio specificare, non costituiscono affatto pertinenze in senso urbanistico.
L’ampia dissertazione svolta dalla difesa della ricorrente non coglie il nucleo essenziale della vicenda qui in esame, che richiede di stabilire se l’esenzione dal contributo di concessione, pretesa dalla ricorrente invocando le norme sui parcheggi pertinenziali, sia applicabile all’opera della stessa realizzata.
E’ fuori discussione che, come chiarito dalla costante giurisprudenza, i parcheggi di proprietà pubblica, realizzati secondo le previsioni dello strumento urbanistico, anche dai soggetti privati, sono esenti dal contributo concessorio, a norma dell’art. 9, lett. f) della l. n. 10 del 1077. Ma è altrettanto certo che i parcheggi costruiti in aree private per libera scelta speculativa di un imprenditore rappresentano una modificazione edilizia del territorio realizzata su domanda del soggetto interessato, assimilabile a tutte le altre forme di edificazione soggetta a concessione ed ai relativi oneri (in questi termini, ex multis, Cons. St., sez. V, 22 dicembre 2005, n. 7344; T.A.R. Lombardia, Brescia, n.425 del 1992).
La dimostrazione sta proprio nella legge Tognoli con la quale si è voluta favorire la realizzazione di parcheggi pertinenziali, per fini di decongestionamento della viabilità, esentando dagli oneri concessori la costruzione di un ben determinato tipo di parcheggio, il quale, di per sé, sarebbe stato pienamente assoggettabile al contributo (ibidem).
Il Collegio evidenzia, inoltre, che i parcheggi realizzati sono qualificabili in termini di pertinenze in senso urbanistico trattandosi di opere funzionalmente collegate all’esercizio dell’attività principale e non costituiscono – come peraltro puntualmente evidenziato dall’amministrazione comunale nella relazione trasmessa con la nota prot. n.15143/89 dell’8 giugno 1995 (all. 8 delle produzioni documentali di parte ricorrente) – opere di urbanizzazione; la previsione di specifici standard con rifermento all’edificazione commerciale e direzionale risponde, infatti, alla ratio di assicurare una compensazione in relazione al maggiore fabbisogno di spazi e parcheggi dovuto al flusso dei clienti delle strutture de quo.
Le opere in questione non sono state realizzati dal costruttore in luogo del comune né ricorrono altri presupposti idonei a sostenerne l’esonero, sicché ai sensi dell’art. 86 della l.r. n. 61 del 1985 non è ammesso, in relazione ad esse, alcuno scomputo (cfr., Cons. St., sez. V, 1 marzo 2000, n. 1088).
Anche a prescindere da tale considerazione, inoltre, il Collegio, in conformità con la consolidata giurisprudenza, deve evidenziare che la normativa in materia (artt. 7, 11 e 13 della l. n. 10 del 1977 ed ora art, 16 e 17 del d.p.r. n. 380 del 2001) prevede solo in determinate ipotesi e previa convenzione la possibilità dell’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione mediante lo scomputo, totale o parziale, del contributo, per cui le somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione non sono rimborsabili perché ciò non è previsto dalla legge (così T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 3 agosto 2006, n. 1118).
Lo stesso art. 86 della l.r. n. 61 del 1985, nel disciplinare lo scomputo della quota di contributo per oneri di urbanizzazione, espressamente dispone che tale scomputo può essere riconosciuto solo qualora il concessionario si sia obbligato con il Comune a cedere le aree e le opere di urbanizzazione già esistenti o da realizzare con le modalità e le garanzie di cui alla convenzione dell’art. 63.
Alla luce delle considerazioni svolte le pretese della ricorrente – peraltro relative all’intero onere concessorio e non solo alla parte relativa agli oneri di urbanizzazione – non possono trovare accoglimento neanche con riferimento alla domanda dedotta in via subordinata.
Il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato.
Non si dispone in ordine alle spese del giudizio in ragione del comportamento processuale dell’intimata Amministrazione, non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Brunella Bruno, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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