Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-10-2013) 16-12-2013, n. 50648

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con ordinanza del 7.11.2012 il Giudice di pace di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da P.G. di dichiarare non esecutiva per nullità della notificazione la sentenza emessa il 18.3.2010 dal Giudice di pace di Roma, che lo aveva condannato alla multa di Euro 1.000 per il reato di ingiurie in danno di tre agenti della Polizia di Stato; rigettava la richiesta subordinata di rimessione in termine per interporre appello.
Avverso l’ordinanza P.G. propone personalmente ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) il difensore di fiducia presso il cui studio il ricorrente aveva eletto il domicilio non ha mai comunicato all’interessato l’avvenuta notificazione della sentenza contumaciale, con l’inevitabile spirare del termine per l’impugnazione; 2) dopo l’espletamento della procedura di correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza (recante l’indicazione del nominativo dell’imputato Pa.Gi. in luogo del corretto nominativo P.G.) il giudice avrebbe dovuto procedere a nuova notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza riportante l’annotazione della avvenuta correzione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
1. L’esistenza di un rapporto di difesa di tipo fiduciario, con elezione di domicilio presso il medesimo difensore di fiducia, costituisce circostanza idonea a garantire la effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento conclusivo rappresentato dalla sentenza emessa in contumacia, con conseguente esclusione del diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione previsto dall’art. 175 c.p.p., comma 2, (conforme Sez. 6^, n. 22247 del 04/02/2011, xxx, Rv. 250054).
La asserita negligenza del difensore nel proporre impugnazione non integra alcuna ipotesi di caso fortuito o forza maggiore legittimanti la restituzione nel termine per l’impugnazione, (conformi da ultimo Sez. 4^, n. 31408 del 09/05/2013, xxx, Rv. 255952; Sez. 4^, n. 20655 del 14/03/2012, xxx, Rv. 254072).
2. Premesso che non si è verificato alcun errore di persona nella identificazione dell’imputato, ma un semplice errore di trascrizione, nella intestazione della sentenza, del nome proprio dell’imputato ( Gi. in luogo di G., ferme restando per il resto le generalità indicate), si rileva che il giudice ha legittimamente esperito la procedura di correzione dell’errore materiale prevista dall’art. 130 c.p.p., dando rituale avviso all’imputato ed al suo difensore di fiducia che hanno prestato acquiescenza all’ordinanza di correzione non impugnandola. (La legittimità della correzione delle generalità del condannato nelle forme previste dall’art. 130 c.p.p., è stata ritenuta da Sez. 1^, n. 13564 del 22/01/2009 – dep. 27/03/2009, Ristic, Rv. 243435).
Nessuna disposizione prevede che, dopo l’annotazione della correzione dell’errore materiale sull’originale della sentenza contumaciale, occorra procedere ad una seconda notificazione dell’estratto della sentenza recante la correzione.
A norma dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *