Corte di Cassazione – Sentenza n. 10188 del 2011 Toni accesi degli avvocati nelle aule dei Tribunali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Rilevato in fatto

Il GdP di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha assolto l’avv. S.M. per non aver commesso il fatto dal delitto di ingiuria in danno dell’avv. V.W. , cui aveva indirizzato una lettera, con la quale, ritenendosi offeso per il termine “risibile” che il V. aveva utilizzato, nel corso di un procedimento civile, per definire una tesi caldeggiata dal suo avversario (lo S. , appunto), lo invitava a tenere un comportamento più rispettoso, ispirato ai principi di correttezza professionale,alla buona educazione e a non comportarsi, essendo un anziano avvocato, come un irruento scavezzacollo.
Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica e il V. , articolando censure sostanzialmente identiche.
Innanzitutto, viene impugnata anche l’ordinanza dibattimentale 19.5.2008, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Con tale provvedimento non è stata ammessa la costituzione di PC dell’avv. V. , in quanto presentata da soggetto diverso da quello indicato nella procura speciale. In realtà, l’atto di costituzione di PC conteneva la nomina quale difensore e procuratore speciale dell’avv. Pr. Il predetto atto fu depositato dalla d.ssa L. , collaboratrice di studio del V. Orbene, nessuna norma impone che l’atto debba essere depositato personalmente dal procuratore speciale, specie se tale deposito non avviene in udienza, ma, come nel caso di specie, in cancelleria.
In secondo luogo, si deduce mancanza e/o manifesta illogicità di motivazione. Invero il giudice civile, invitato dallo S. a eliminare dal verbale la parola (”risibile”) ritenuta offensiva, si è rifiutato di fare ciò non ravvisandone gli estremi. Ebbene, secondo il GdP, la valutazione del predetto giudice non poteva sostituirsi a quella dell’interessato che, evidentemente, si è sentito offeso. Sempre per il GdP, il contenuto della lettera di S. al V. non è offensivo, ma rappresenta espressione della sua amarezza di fronte al comportamento, ritenuto ingiusto, di un collega.
La motivazione tuttavia appare tamquam non esset perché non spiega e non giustifica l’offensività delle parole usate dallo S. , il quale, viceversa, conclude la sua missiva chiedendo le formali scuse del V. e minacciando, in caso contrario, di procedere nelle sedi opportune per ottenere soddisfazione. In sintesi, la sentenza del GdP ignora completamente le gravi offese e le minacce indirizzate dallo S. al V.
Il 10.2.2011 ha depositato memoria il difensore dello S. , con la quale sostiene che l’ordinanza con la quale non è stata ammessa la costituzione di PC è, alla luce della giurisprudenza di legittimità, che ha trovato conforto in quella costituzionale, non impugnabile.
A seguito di tanto, non essendo stato instaurato il rapporto processuale, il V. non avrebbe potuto neanche proporre ricorso per cassazione, ma, a tutto voler concedere, appello, atteso che la impugnazione della PC può avere ad oggetto le sole statuizioni civili, anche in tema di ingiuria, essendo stato abrogato l’art. 577 cpp.
Afferma poi il predetto difensore che anche il ricorso del PM è inammissibile, perché sostiene la offensività della lettera redatta dallo S., estrapolando frasi e parole e decontestualizzandole, operazione strumentale per una censura tutta articolata nel merito.

Considerato in diritto

L’impugnazione proposta nell’interesse di V.W. è inammissibile.
Al proposito, è da ricordare che le SU di questa Corte (sent. 12 del 1999, ric. Pediconi, RV 213858) hanno chiarito che, mentre l’ordinanza dibattimentale di esclusione della PC è definitivamente inoppugnabile, quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile, da parte dell’imputato, unitamente all’impugnazione della sentenza (conf., tra le tante, ASN 200939321 – RV 239188).
L’ordinanza di esclusione manca di contenuto decisorio, atteso che essa non pregiudica l’esercizio dell’azione risarcitoria in sede civile (ASN 201014332 – RV 246609).
Estromesso, dunque (a torto o a ragione) dal processo, il V. non poteva certamente proporre ricorso per cassazione, anzi, a ben vedere, la sua impugnazione non è nemmeno qualificabile come ricorso.
Consegue condanna del predetto al pagamento delle spese processuali e al versamento di somma a favore della Cassa ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 300.
Per gli stessi motivi è manifestamente infondata la prima censura del ricorso del PM.
La seconda censura è infondata. Il ricorso del PM, quindi, merita rigetto.
Invero, è certamente errato sostenere, come fa il GdP, che ciò che rileva non è la obiettiva offensività dei termini utilizzati, ma il fatto che il destinatario dell’espressione “si sia sentito offeso”.
È evidente, infatti, che la sussistenza di un reato non può essere ancorata alla sensibilità della (presunta) PO, di talché, a fronte della medesima condotta, taluno si senta offeso e altri no e dunque l’agente sia o non sia, secondo quanto ritiene la presunta vittima, colpevole o meno.
Nei delitti contro l’onore, ciò che rileva, oltre al dolo generico dell’agente, è la obiettiva capacità offensiva (da giudicarsi in base al significato socialmente condiviso delle parole) delle espressioni utilizzate.
Non ogni espressione che crea disappunto è, per ciò solo, offensiva, né offensiva è “automaticamente” una espressione “forte” o pungente.
Nel corso di un procedimento giudiziario, le parti sovente, per screditare la tesi avversaria, utilizzano frasi e parole che, in diverso contesto, difficilmente sarebbero tollerate. Ma l’ordinamento ritiene ciò perfettamente fisiologico, atteso che si è in presenza di una contesa – aperta e radicale – tra soggetti aventi interessi contrastanti e che esprimono tesi contrapposte.
Definire “ridicolo” l’argomentare del proprio avversario è certamente un modo di esprimersi sgradevole e, forse, deontologicamente riprovevole, ma, non per questo, integrante gli estremi dei delitti ex artt. 594 o 595 cp.
Parimenti, risentirsi per l’utilizzo (da parte di un collega) della espressione sopra riportata e replicare invocando l’ossequio ai dettami della buona educazione, della correttezza professionale e della gravitas, che la serietà della professione e l’età matura del proprio avversario processuale dovrebbero imporre, nemmeno integra estremi di reato.
Trattasi della normale (anche se accesa) dialettica tra persone, che sono portatrici di opposte posizioni.
La riserva, poi, di far ricorso all’organo disciplinare di categoria non è, di per sé, né offensiva, né integrante l’estremo di una minaccia ingiusta, perché rientra nei diritti del professionista.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’impugnazione di V.W. , che condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma di trecento Euro a favore della Cassa delle ammende; rigetta il ricorso del Pubblico ministero.

Depositata in Cancelleria il 14.03.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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