Cons. Stato Sez. V, Sent., 03-02-2011, n. 798

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
La ricorrente Cooperativa a r.l. xxxespone che la sentenza n. 5537/2009 in data 17 settembre 2009 della Quinta Sezione aveva accolto l’appello avverso la sentenza n. 9128, del 9 gennaio 2008 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede di Napoli, aveva rigettato i ricorsi riuniti nei confronti del provvedimento del Commissario Straordinario, n. 379 del 21 aprile 2006 e dell’ordinanza del Dirigente del Settore Manutenzione, Mobilità e Traffico del Comune di xxx, n. 70 del 28 aprile 2006 con i quali rispettivamente sono state assegnate alla Cooperativa C.P., nuove aree di sosta nel territorio comunale ed è stata revocata l’attribuzione del parcheggio a pagamento di piazza Matteotti alla Cooperativa, in applicazione dei precedenti atti e provvedimenti di affidamento dei lavori di riqualificazione urbana di piazza Matteotti al Consorzio xxx e di approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione urbana di Piazza Matteotti;
La sentenza n. 5573/09 è stata trasmessa al Comune di xxx il 17 settembre 2009 senza alcun riscontro;
In data 15 gennaio 2010 la Cooperativa a r.l. xxxaveva invitato e diffidato il Comune di xxx a dare concreta esecuzione alla sentenza n. 5573/09 a dare nel termine di trenta giorni dalla notifica, con l’avvertenza che in caso di mancata esecuzione sarebbero state esperite le azioni consentite dalla legge;
Alla diffida non è seguita alcuna attività da parte del Comune e la Cooperativa ha adito la Sezione in sede di ottemperanza al giudicato per l’esecuzione della Sentenza n. 5573/09, per la condanna del Comune al pagamento delle somme spettanti, anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta.
Motivi della decisione
Va precisato che la Sezione, con la sentenza n. 5537/2009 in data 17 settembre 2009, ha riformato, in accoglimento dell’appello proposto dalla Cooperativa a r.l. C.P., la sentenza n. 9128, in data 9 gennaio 2008 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede di Napoli, limitatamente al secondo e al terzo motivo dell’appello con i quali è stata riproposta la censura, disattesa nel precedente grado, dell’illegittimità della delibera del Commissario Straordinario, n. 379 del 21 aprile 2006 e dell’ordinanza n. 70 del 28 aprile 2006, del Dirigente del Settore Traffico per omesso avviso di avvio del procedimento in violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
Con la delibera n. 379 del 21 aprile 2006, il Commissario Straordinario, in aggiunta alla revoca della concessione stipulata con la Cooperativa xxxaveva individuato le nuove aree da assegnare a compensazione di quelle sottratte per essere destinate a parcheggio a pagamento, di cui alcune nella stessa piazza Matteotti ed altre in alcune zone della periferia cittadina, qualificate non redditizie e in alcune delle quali non erano stati attivati i parcheggi a pagamento.
Con l’ordinanza n. 70 del 28 aprile 2006, il Dirigente del Settore Mobilità e Traffico del Comune aveva riassegnato nelle altre zone cittadine i posti in precedenza gestiti dalla Cooperativa ricorrente, previa la revoca dell’autorizzazione al parcheggio di piazza Matteotti.
Ad avviso della Sezione, la Cooperativa xxxnon poteva essere considerata in piena conoscenza in capo di siffatti provvedimenti né al momento di proposizione del primo ricorso n. 6494/2003, né al momento di proposizione del secondo ricorso n. 1633/2005, appuntati l’uno nei confronti della convenzione del 2 aprile 2003 e della delibera di giunta comunale n. 523 del 25 luglio 2001 ivi riportata e l’altro nei confronti della delibera della giunta comunale n. 44 del 19 gennaio 2005 e della determinazione n. 113 del 18 febbraio 2005.
In relazione al ricorso n. 3642/2006, col quale erano state impugnate dalla Cooperativa C.P., in aggiunta ai citati provvedimenti, le deliberazioni n. 234/2003 e n. 633/2005, di approvazione della progettazione ed esecuzione delle opere e di approvazione del progetto definitivo della riqualificazione urbana di Piazza Matteotti, la Sezione ha affermato che "rappresentava oggetto sostanziale di domanda non già la semplice demolizione dei precedenti provvedimenti per avere inserito nel novero delle opere anche il parcheggio coperto, oltre a quello di superficie, ma l’evidente danno della Cooperativa per avere acquisito un equivalente in posti auto di valore molto inferiore a quello devoluto dal Comune al Consorzio xxx".
Rispetto a questo diverso petitum la Sezione ha ritenuto che "la violazione dell’art. 7, L. 241/1990 non abbia carattere meramente formale, trattandosi di una modalità dell’agire amministrativo, sempre più rivolto a garantire la partecipazione dei soggetti interessati al provvedimento, ancora più necessaria quando l’amministrazione, sia pur nell’ambito della sua discrezionalità, incida su situazione di legittima aspettativa degli interessati imponendo loro sacrifici e pregiudizi in relazione al perseguimento dei suoi fini, cui essi non possono sottrarsi in relazione ad oneri di solidarietà che incombono su tutti i soggetti dell’ordinamento".
Sia pure riconoscendo fondata la censura, la Sezione ha rilevato che dal suo accoglimento non discende "l’annullamento dei provvedimenti impugnati. Ai sensi dell’art. 21octies della legge 241/1990, non è, infatti, annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, qualora il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".
Sempre ad avviso della Sezione "è però, innegabile il riflesso sul piano risarcitorio dell’illegittimità, alla luce dei criteri generali che governano l’azione amministrativa ed individuano i tratti essenziali del rapporto tra esercizio del pubblico potere e tutela della posizione del privato, nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità".
La sentenza ha pertanto riconosciuto che "il carattere meramente procedimentale della censura accolta e la sua inerenza ai rapporti fra il comune e la cooperativa per quanto attiene alla sostituzione, per effetto della clausola convenzionale, della zona destinata alla riqualificazione con altre zone cittadine destinate a parcheggio a pagamento, non vale ad attribuire all’appellante il diritto al risarcimento in forma specifica ma senz’altro quello al risarcimento per equivalente, tenuto conto del coacervo delle circostanze in cui sono stati adottati gli impugnati provvedimenti e del comportamento del Comune e della Cooperativa".
Il ricorso deve essere conclusivamente accolto in relazione a quest’ultima domanda e va dichiarato l’obbligo del Comune di xxx di provvedere determinando in via equitativa l’importo da corrispondere alla Cooperativa ricorrente a titolo di risarcimento del danno rappresentato dal differenziale fra il coacervo degli importi percepiti nell’ultimo triennio per il parcheggio a pagamento di piazza Matteotti gestito dalla Cooperativa e quelli assegnati alla Cooperativa stessa, attivati e non in relazione alle nuove aree di sosta nel territorio comunale nelle quali sono situati i parcheggi medesimi.
A tal fine devono essere assegnati al Comune 90 (novanta) giorni per procedere alla determinazione, in contraddittorio con la Cooperativa alla determinazione del risarcimento secondo i criteri appena delineati, al decorso dei quali vi procederà un Commissario ad acta designato dalla Provincia di xxx nei successivi 60 (sessanta) giorni.
Delle relative operazioni e dei criteri seguiti della determinazione dell’ammontare del risarcimento dovrà essere redatto processo verbale che sarà comunicato alla Segreteria della Quinta Sezione del Consiglio di Stato a cura del funzionario del Comune cui compete la funzione di responsabile del procedimento o del Commissario ad acta.
Allo scadere del centocinquantesimo giorno dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, la presente causa sarà riassunta a cura della parte più diligente anche ai fini di determinare il compenso spettante all’eventuale Commissario ad acta.
Le spese della presente fase di giudizio possono compensarsi salvo restando l’eventuale compenso spettante al Commissario ad acta.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, pronunciando sul ricorso per l’ottemperanza in epigrafe, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, assegna all’Amministrazione resistente il termine di 90 giorni, decorrenti dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, per dare ottemperanza alla decisione di cui in epigrafe, secondo i criteri di cui in premessa, e, nell’eventualità dell’inerzia dell’Amministrazione, nomina un Commissario ad acta, come specificato in motivazione, perché provveda in via sostitutiva.
Spese della presente fase compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2010 con l’intervento dei Signori:
Calogero Piscitello, Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere
Cesare Lamberti, Consigliere, Estensore
Aniello Cerreto, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere

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