Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-10-2013) 16-12-2013, n. 50628

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Il Giudice di pace di Carinola ha dichiarato R. responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, in quanto, quale cittadino extracomunitario, aveva fatto ingresso o comunque si era trattenuto sul territorio dello Stato italiano in violazione delle norme in materia di immigrazione, alla data del (OMISSIS).

Ha quindi condannato il predetto alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda, sostituendo detta pena pecuniaria con la misura dell’espulsione dal territorio dello Stato italiano, senza peraltro determinarne la durata.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, personalmente, l’imputato deducendone l’illegittimità per difetto di motivazione: il giudice delle leggi, dichiarando la costituzionalità della norma incriminatrice contestata, ha altresì evidenziato che la competenza a conoscerlo da parte del Giudice di pace consente l’applicazione della norma di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, eppertanto la possibilità di dichiarare la improcedibilità dell’azione penale in costanza di particolare tenuità del fatto; sul punto nulla ha motivato la sentenza impugnata; l’imputato ha ottenuto il permesso di soggiorno valido per due anni con provvedimento del Tribunale per i minorenni prima della condanna; anche di questo non ha tenuto conto il giudice territoriale; la motivazione è comunque gravemente insufficiente; il giudice di prime cure non ha tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia europea 6.12.12, ric. Sagor, nella sostituzione della pena pecuniaria con la misura della espulsione non ricorrendo nella fattispecie alcuna delle ipotesi eccezionali previsti dall’art. 7 par. 4 della direttiva.

Il ricorrente ha quindi concluso con la richiesta di annullamento della sentenza con o senza rinvio.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere qualificato come appello con i provvedimenti consequenziali dettati dall’ordinamento processuale. Ed invero, osserva il Collegio che l’imputato, atteso il contenuto dell’impugnazione, pur avendo attivato ricorso per saltum, che gli è consentito D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 36, comma 2, ha in realtà denunciato ed invocato un esame nel merito, quale è quello che impone di svolgere verifiche – con vaglio che eccede quello della pura legittimità del provvedimento impugnato consentito a questa Corte – in ordine alla concreta situazione dell’imputato (possesso di documenti, sua nazionalità) che renda possibile l’espulsione. E’ peraltro evidente che la difesa ricorrente ben avrebbe potuto proporre appello avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace con la quale l’imputato è stato dichiarato responsabile della contravvenzione contestata con espulsione dal territorio dello Stato, quale sanzione sostitutiva dell’ammenda, e ciò perchè, a mente del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 36 e 37, l’imputato, ed il P.M., possono proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria. Nella fattispecie, in particolare, si deve avere riguardo alla pena sostitutiva e non a quella sostituita, ai fini della competenza a decidere in secondo grado, posto che la ratio della norma è quella di consentire lo scrutinio nel merito di causa nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni di maggior impatto sulla sfera di libertà dell’imputato (come può esserlo l’espulsione dallo Stato) rispetto alla mera irrogazione di una pena pecuniaria.

Ne consegue che il ricorso, per il principio generale di conversione di cui all’art. 568 c.p.p., comma 5, va qualificato appello e gli atti vanno trasmessi al giudice individuato per il secondo grado nel Tribunale monocratico di Santa Maria Capua Vetere (Cass., Sez. 1^, 01/12/2010, n. 43956; Cass., Sez. 1^, 01/12/2010, n. 52 (rv. 249435).

P.Q.M.

La Corte, qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il giudizio di 2^ grado.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013

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