Zone rifugio (d. comunit.) (Zone refuge)

Il Trattato della Comunità Europea, permette d’ impedire discriminazioni fiscali tra i Paesi membri.
Queste norme servono ad evitare che il sistema tributario di un paese si organizzi per dare accoglienza a fattori produttivi provenienti da altri Stati.
La legislazione comunitaria,vuole evitare,che i capitali vengano trasferiti nel Paese dove l’ organizzazione fiscale è favorevole ad alcune imposte e che soprattutto ritornino al proprio Paese in forma di investimento estero in modo da evitare il pagamento dei tributi.

Zona economica esclusiva (d. internaz.) (Exclusive Economic Zone)

Area di 200 miglia, confinante con il mare territoriale, in cui lo Stato costiero ha il potere di esercitare sempre nei limiti lo sfruttamento delle risorse economiche del sottosuolo marino e delle acque sovrastanti.
Comunque, lo Stato costiero non può limitare agli altri Stati la possibilità di navigare, sorvolare o utilizzare l’area a fini internazionali leciti