SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE SENTENZA 19 settembre 2016, n.18280

Ritenuto in fatto

La causa è sorta nel 2006 e concerne la richiesta di restituzione di tredici oggetti d’arte, tra cui opere di autori famosi quali -omissis- , che durante la relazione sentimentale tra le parti, protratta per parecchi anni, l’odierno resistente aveva consegnato alla ricorrente.
Il tribunale di Milano nel 2009 ha accolto la domanda limitatamente ad un tavolo in noce intarsiato.
La Corte di appello con la sentenza 3 marzo 2011 ha confermato la natura di liberalità d’uso della dazione di quasi tutte le opere, ormai in possesso della convenuta.
1.1) Ha però escluso tale natura quanto ad un quadro di -omissis- del valore stimato di seicentomila Euro, asseritamente donato a chiusura di uno screzio tra le parti, perché la donazione, avvenuta unitamente al regalo di un brillante da tredici carati, costituiva apprezzabile depauperamento del patrimonio del donante; avrebbe quindi richiesto la forma prevista dall’art. 782 c.c..
La Corte di appello ha conseguentemente condannato la convenuta al pagamento in favore dell’attore del controvalore del bene, alienato nelle more.
La donataria ha interposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.
Il resistente ha svolto ricorso incidentale, affidato a cinque motivi.
Fissata per la trattazione, la causa è stata rinviata su richiesta delle parti in vista di un possibile accordo.
In vista dell’odierna udienza non è stata depositata alcuna memoria.

Ragioni della decisione

2) La censura esposta dalla ricorrente denuncia vizi di motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla ratio decidendi riassunta sub p.1.

Essa sostiene che il quadro di XXXXXXX e l’anello erano stati donati con atto qualificabile come liberalità d’uso e che la Corte di appello non avrebbe motivato adeguatamente in ordine alla proporzionalità dei doni con il tenore di vita degli interessati.

A tal fine evidenzia tra l’altro che l’opera di XXXXXXX nel 2006 era stata stimata soltanto 555.380,00 Euro; che la dazione era giustificata anche dalle spese sostenute dalla convenuta per l’organizzazione di una festa in onore dell’attore, da lui ingiustificatamente annullata; che altri due quadri regalati erano del valore di 400 o 450 mila Euro; che il patrimonio dell’attore era all’epoca di diverse decine di milioni di Euro; che il valore dell’anello era stato stimato dalla Corte di appello con immotivata illazione, ipotizzando un complessivo valore dei due beni superiore al milione di Euro.

Il motivo di ricorso è da rigettare.

La Corte di appello ha scrupolosamente esaminato gli elementi rilevanti per la decisione: la grande consistenza del patrimonio dell’attore; l’abitudine di questi di elargire regali costosi in occasione di ricorrenze; il rilievo della valutazione dei singoli beni.

Con insindacabile apprezzamento di merito ha reputato che tra questa abitudine e il regalo di inusitato valore costituito dal quadro di XXXXXXX e dal prezioso brillante vi sia ‘un vero iato’. Ha argomentato in proposito sia sulla base dello ‘sforzo economico’ che il dono complessivo richiedeva, sia sulla base delle motivazioni del regalo, che non era di routine, ma era un ‘presente per ottenere il perdono a fronte di un comportamento incongruo’.

2.1) A fronte di queste esaurienti argomentazioni, le critiche svolte in ricorso costituiscono in sostanza una richiesta di rivisitazione delle valutazioni che spettano al giudice di merito.

Ed infatti: non viene indicata alcuna risultanza di causa atta ad attribuire all’anello, che la stessa ricorrente definisce sfavillante, un valore inferiore a quello presunto dalla Corte di appello. Eppure la ricorrente è o almeno è stata in possesso dell’oggetto, avrebbe potuto farlo stimare, avrebbe potuto indicare un valore inferiore, offrendo argomenti atti a svilire un brillante di ben tredici carati, consegnatole nel contesto di relazioni del tipo che ella stessa accredita.

Inoltre è incongrua la considerazione dell’annullamento della festa quale metro per commisurare la liberalità d’uso. Se infatti se ne dovesse tenere conto in modo decisivo, la dazione potrebbe essere qualificata come donazione remuneratoria, ugualmente bisognevole di forma pubblica, come prontamente rilevato in controricorso.

Ed è la stessa ricorrente ad ammettere (pag. 20) che nel caso in esame si potrebbero configurare entrambe le ipotesi di cui all’art. 770 c.c..

Se ne desume che, una volta riscontrata l’anomalia della causale e l’anomalia del valore rispetto anche ai pur preziosi precedenti regali, la decisione della Corte di appello di qualificare questa elargizione come donazione di grande valore, non riconducibile al secondo comma, costituisce qualificazione correttamente motivata, che ha tenuto conto di tutti i fattori che sono diversamente valutati da parte ricorrente.

La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito con un proprio apprezzamento, potendo solo controllare la ragionevolezza e plausibilità delle valutazioni proposte dalla sentenza di appello, che risulta incensurabile.

3) Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 770 cc.

Secondo l’attore, la Corte di appello ha errato nel qualificare liberalità d’uso i doni fatti per la ricorrenza della ‘festa della donna’ o ‘per la festa di San Valentino’.

La norma di cui all’art. 770 c.2 dovrebbe essere applicata sulla base di criteri di rigore, rifacendosi a prassi consolidate nella società, al di là di ‘eventuali pratiche divenute comuni tra le parti’. Secondo il ricorso la nozione di liberalità d’uso sarebbe quindi rinvenibile, esemplificativamente, nel caso dei regali di Natale, ma non in relazione ad eventuali regali di Pasqua, restando esclusi in ogni caso i regali dovuti a comportamento stravagante, che contrasta con la consuetudine che deve presiedere alla liberalità d’uso.

La doglianza, che presenta profili di inammissibilità perché non risulta svolta in questi termini in appello, atteso che questo profilo non è trattato in sentenza, è comunque infondata.

La liberalità d’uso si configura qualora sia disposta in determinate occasioni, quali le nozze, i compleanni, gli anniversari, in cui per consuetudine si è instaurata l’abitualità diffusa di un certo comportamento.

La sussistenza delle condizioni per il manifestarsi di questi usi è verificabile diacronicamente, potendosi registrare adattamenti nel costume che sono recepiti dalla natura elastica della norma.

Ne consegue che feste e ricorrenze affermatesi nel corso del tempo possono far sorgere e consolidare usi nuovi, che legittimano l’applicazione della disposizione in esame.

Ciò è quanto hanno ritenuto i giudici di Milano nel configurare quale liberalità d’uso i regali fatti in occasione di due festività di conio non antico, quali la Festa della donna e la festività di San Valentino, da tempo impostesi con indiscutibile rilevanza in Italia e nel mondo occidentale.

In occasione di esse, ma altrettanto potrebbe dirsi per le c.d. festa della mamma o del papà, è invalso l’uso di regali tra gli innamorati o in onore alle donne, in quanto regali che si giustificano, come hanno rilevato tribunale e Corte di appello (cfr sentenza impugnata pag. 21 e 27), in relazione al legame esistente tra le parti.

È apodittico affermare che si tratti di stravaganti usi non riconducibili al disposto normativo ed è errato infatti affermare che regali di Pasqua – si pensi al regalo abituale dell’uovo di cioccolato, non di rado con sorprese preziose appositamente introdottevi – non corrispondano ad una consuetudine.

Che le abitudini attuali registrino, anche in occasione di festività di più recente storia, l’uso del dono di fiori, dolciumi o piccoli gioielli è realtà incontestabile, che appartiene alle comuni conoscenze e che è stata affermata sia pur implicitamente anche nel caso di specie, mediante i richiami svolti a pag. 27.

Ivi si è portata l’attenzione al costume sociale e familiare, evidentemente ritenuto sussistente, e alla circostanza che ‘l’entità dell’attribuzione’ va commisurata alla condizione socioeconomica delle parti.

Magistralmente Cass.12142/93, nell’affermare che il rilevante valore dell’oggetto donato non è ostativo alla configurazione di una liberalità d’uso, ha avuto modo di spiegare che usi e costumi propri di una determinata occasione sono da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale.

Sulla scorta di precedenti analoghi, la Corte di appello ha valutato la natura di queste elargizioni e il suo apprezzamento è ineccepibile.

Il motivo va quindi rigettato ribadendo che:

a) una liberalità d’uso prevista dall’art. 770, secondo comma, cod. civ. (non costituente donazione in senso stretto e perciò non soggetta alla forma propria di questa), sussiste quando la elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità alle condizioni economiche dell’autore dell’atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale.

b) Tali liberalità trovano fondamento negli usi invalsi a seguito dell’osservanza di un certo comportamento nel tempo, e dunque di regola in occasione di quelle festività, ricorrenze, occasioni celebrative che inducono comunemente a elargizioni, soprattutto in considerazione dei legami esistenti tra le parti.

3) Con queste riflessioni è stata già anticipata la risposta alla parte più rilevante del secondo motivo, che contesta l’adeguatezza della motivazione della sentenza, affermando che per le due festività esaminate sopra sarebbero concepibili solo regali come mazzi di mimose oppure cioccolatini o inviti a cena.

L’affermazione è smentita dal ricordato insegnamento secondo cui la portata economica delle elargizioni va commisurata alla condizione dei soggetti, che nel caso di specie disponevano, come attestato in sentenza e implicito nelle difese svolte, di ingenti patrimoni e mantenevano un elevatissimo tenore di vita.

Quanto alla circostanza che non sarebbe stata fornita adeguata prova della consegna del quadro di XXXXX per la ricorrenza di san Valentino, la censura si risolve nella richiesta di un inammissibile apprezzamento di merito. Basti dire che essa lamenta che sia stato valorizzato un messaggio di posta elettronica che alludeva a un San Valentino ‘in ritardo’, circostanza che è stata valutata dalla Corte di appello unendola al fatto che il soggetto del dipinto (‘XXXXXX’) era coerente con quella festa.

Dunque a fronte di una così logica e ineccepibile considerazione degli elementi dati, la Corte di cassazione non può ingerirsi nel giudizio di merito.

4) Con il terzo motivo l’attore deduce che la sentenza impugnata sarebbe affetta da vizi di motivazione perché inizialmente controparte aveva qualificato liberalità d’uso solo le opere di -omissis- , affermando che le altre opere erano proprie.

Aggiunge che la convenuta aveva addotto una lettera dell’attore 2001, in cui egli aveva soltanto manifestato la volontà di permettere alla convenuta di trattenere le altre opere, asportate senza il suo consenso. Solo in un secondo tempo la convenuta aveva allegato l’acquisto in forza di ‘donazioni d’uso’.

Deduce che vi sarebbe contraddittorietà tra la lettera che autorizzava a trattenere quanto preso senza il suo consenso e la liberalità e lamenta che la Corte di appello non abbia considerato questo profilo.

Anche questa censura è infondata.

La lettera riprodotta in ricorso risulta infatti, per quanto si evince dal ricorso stesso (pag. 35), prodotta dalla convenuta a sostegno di legittima proprietà dei beni, non certo a riconoscimento di una precarietà della concessione negando la liberalità.

Le correzioni di impostazione difensiva in corso di causa sono consentite se non rivelano intrinseca contraddittorietà.

Ed invero non vi è incompatibilità tra negare la restituzione di un bene producendo un documento che esprime, secondo chi se ne avvale, già il titolo a trattenerlo e affermare poi che vi era altro titolo proprietario ex art. 770 c.c..

Il ricorso postula tale incompatibilità dando per scontato che vi fosse il riconoscimento di asportazione abusiva dall’appartamento (flat), secondo la tesi affermata dalla lettera, ma tale riconoscimento non si può certo ravvisare nella produzione della lettera proveniente dal G., che giovava a dimostrare la legittima proprietà.

Dunque la risultanza invocata non aveva alcuna portata decisiva per negare che, a prescindere dal consenso alla detenzione già dichiarato nel 2001 dall’attore, la convenuta potesse, completando le difese, negare la restituzione adducendo altro, più confacente, titolo di acquisto.

Bene ha quindi fatto la Corte di appello a trascurare questa discrasia difensiva, pienamente spiegabile con l’intreccio singolare dei rapporti tra le parti, l’oggetto (arredi domestici) della contesa e la sua complessità.

5) Fondato è invece il quarto motivo del ricorso incidentale, con il quale, in relazione al pagamento degli interessi sulla somma dovutagli quale controvalore del quadro di XXXXXXX, l’attore lamenta che la decorrenza sia stata fissata dalla sentenza al saldo. Deduce che la decorrenza degli interessi doveva essere fissata a partire dalla notifica dell’atto di citazione, avvenuta il 4 maggio 2006.

La censura trova riscontro nel disposto dell’art. 1148 c.c., in forza del quale il possessore di buona fede (profilo su cui il ricorso espressamente dichiara di non voler sollevare doglianza, cfr pag. 40) può trattenere i frutti del bene solo fino al giorno della domanda giudiziale.

Dal momento della domanda, una volta che venga riconosciuto il diritto alla restituzione della cosa, i frutti spettano al rivendicante.

Sul controvalore del bene, anche secondo la regola generale di cui all’art. 2033 c.c., spettano interessi dalla domanda.

Sul punto si può far luogo a decisione nel merito, poiché ex art. 384 c.p.c. non sono necessari altri accertamenti di fatto.

6) Resta respinto il quinto motivo, che invoca la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. della ricorrente, non certo ravvisabile nel pur infondato ricorso, che esponeva una critica a un apprezzamento di merito intrinsecamente opinabile.

7) Le spese di causa devono essere compensate con riguardo a tutti i gradi di giudizio:

per i primi due riprendendo quanto già ritenuto dalla Corte di appello; quanto al giudizio di legittimità, in considerazione della soccombenza reciproca per la più rilevante parte delle rispettive censure.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale.

Accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale, rigettati gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara spettanti all’attore gli interessi dalla data della domanda.

Spese di tutti i gradi di giudizio compensate tra le parti.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 marzo – 6 ottobre 2016, n. 19986

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27/9/2012 la Corte d’Appello di Bologna ha respinto il gravame interposto dalla sig. G.B. in relazione alla pronunzia Trib. Rimini n. 1325/04 di rigetto della domanda dalla medesima proposta nei confronti dei sigg. M. e L.M. nonché della compagnia assicuratrice Lloyd Adriatico s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il 28/4/1991 lungo la SP Taverna di Montecolombo, direzione monte mare, allorquando l’autovettura Lancia Dedra 1600 tg. F0812582- di proprietà del marito sig. R. (in sentenza a volte indicato come B.) M. e dal medesimo condotta- a bordo della quale viaggiava come trasportata, nell’affrontare una curva destrorsa usciva di strada finendo contro un’abitazione.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la B. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la società Allianz s.p.a., che ha presentato anche memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il 1° motivo la ricorrente denunzia «violazione e

falsa applicazione» degli artt. 2054 c.c., 113 c.p.c., 3 Direttiva CEE n. 84/5 del 30 dicembre 1983, in riferimento all’art. 360, 1° cc. n. 3, c.p.c.; nonché «omesso esame di fatto decisivo per il giudizio», in riferimento all’art. 360, 1° cc. n. 5, c.p.c.
Si duole che la corte di merito non abbia considerato che «l’incidente avvenne quando la predetta Direttiva CEE era efficace mancando però ancora la conformazione normativa che sarebbe poi stata data con la novella 1992 n. 142, la quale avrebbe poi eliminato la disparità di trattamento operata nei confronti del coniuge in regime di comunione legale espressamente prevedendo anche a favore di costui la possibilità di chiedere il risarcimento del danno».
Lamenta che, come riconosciuto anche nella giurisprudenza di legittimità, «a partire dalla scadenza del termine entro il quale le norme di attuazione della direttiva avrebbero dovuto acquistare efficacia (31 dicembre 1988) l’assicuratore del vettore è tenuto a risarcire i danni alla persona patiti dal coniuge dell’assicurato trasportato sul mezzo e comproprietario del veicolo, in virtù della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale, anche se il sinistro si sia verificato anteriormente alla legge con la quale l’Italia ha dato tardiva attuazione alla suddetta direttiva) l. n. 142 del 1992)».
Ilmotivo è fondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la modifica apportata dal d.l. n. 857 del 1976, (conv. in L. n. 39 del 1977) al 2° co. dell’art. 1 L. n. 990 del 1969, ha introdotto -in base ad un’interpretazione compatibile con le direttive comunitarie in materia e che tenga conto dell’evoluzione giurisprudenziale relativa all’art. 2054 c.c.- la regola generale dell’estensione dell’assicurazione stessa ai danni prodotti alle persone dei trasportati, già prima dell’entrata in vigore dell’ulteriore modifica introdotta dalla L. n. 142 del 1992 (v. Cass., 26/10/2009, n. 22605).
Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), giusta il principio solidaristico vulneratus ante omnia reficiendus, il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente (“clausola di guida esclusiva”) (v. Cass., 30/08/2013, n. 19963, e,conformemente da ultimo Cass., 19/6/2015, n. 12687).
A tale stregua, debbono considerarsi pertanto coperti (nel menzionato periodo) dall’assicurazione obbligatoria anche í danni sofferti dal coniuge, trasportato sulla vettura assicurata, comproprietario del veicolo in regime di comunione legale di beni con il conducente (v. Cass., 26/10/2009, n. 22605).
Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza del tutto disatteso il suindicato principio, in particolare là dove si è limitata a confermare la decisione del giudice di prime cure circa la mancata prova da parte dell’odierna in ordine all’irrilevante circostanza che il bene non fosse di esclusiva proprietà del marito bensì ricadente in comunione legale.
Della medesima, assorbiti gli altri motivi, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1° motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.