Rogatoria

È la richiesta fatta da un giudice ad altro giudice di compiere un atto processuale (generalmente, l’assunzione di un mezzo di prova) che esula dal suo ambito di competenza territoriale o dalla sua sfera di giurisdizione. Per i mezzi di prova che, nell’ambito del territorio dello Stato, devono essere assunti fuori della circoscrizione del Tribunale, il giudice delegava a procedervi il pretore del luogo salvo che il presidente del Tribunale, su richiesta concorde delle parti, lo autorizzava a recarvisi. La competenza è del giudice istruttore del Tribunale del luogo ove la prova viene assunta.
La (—) al giudice straniero è trasmessa per via diplomatica.
L’assunzione si compie ad opera del giudice straniero e in conformità con la sua legge processuale, ma l’atto, rimesso al giudice della causa, avrà la stessa efficacia che se fosse stato fatto in Italia, purché non abbiano fatto difetto le forme e le garanzie che si ravvisano indispensabili per poterlo utilizzare nel nostro processo.
Quando la persona che deve essere interrogata o deve rendere una dichiarazione è un cittadino italiano residente all’estero, il giudice istruttore può invece rivolgere la (—) al console italiano competente, il quale provvede a norma della legge consolare e con l’osservanza degli artt. 202 ss. c.p.c.
In ogni caso il giudice istruttore, nel disporre la (—), provvede per l’assunzione della prova e per la prosecuzione del processo a norma dell’art. 203 c.p.c.
(—) e processo penale
La (—) va inserita nell’ambito dei rapporti di collaborazione giudiziaria tra Stati, sotto forma di assistenza giudiziaria tra le diverse autorità giudiziarie (giudici per le indagini preliminari o dibattimentali, P.M.). La (—) è regolata dalle norme della convenzione europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20-4-59, dalle altre norme di diritto internazionale, anche convenzionali (art. 696), ed in via suppletiva dal codice di procedura penale (artt. 723-729). La (—) differisce dalle estradizioni perché queste hanno ad oggetto la consegna di imputati o condannati, da ridurre in vinculis, mentre la (—) riguarda il mero compimento di attività: comunicazioni, notificazioni di atti, attività di istruzione probatoria.
Si individuano due tipi di (—):
— dall’estero in Italia: è contemplato un doppio sindacato: politico, rimesso al Ministro della giustizia che ha un potere di veto della (—) per ragioni politiche o di indole giuridica; giudiziario, di competenza della Corte d’Appello;
— all’estero: in tal caso, la richiesta proviene da giudici italiani, per cui è necessario il solo vaglio politico del Ministro della giustizia, abilitato a decretare di non dare corso alla (—) per motivi attinenti alla sicurezza o ad altri interessi nazionali. Se la richiesta è ritenuta inoltrabile dal Ministro, la (—) è trasmessa all’autorità estera, valendosi dei canali diplomatici.
Nel caso in cui la (—) riguardi diversi atti di competenza di più distretti della Corte d’Appello, la domanda viene inoltrata direttamente dall’autorità straniera, o successivamente dal Ministro della giustizia, alla Corte di Cassazione che provvede a determinare il distretto competente in base alla tipologia ed alla natura degli atti da compiere. Sul tema del regime di utilizzabilità degli atti assunti per (—) è recentemente intervenuta la L. 5-10-2001, n. 367 stabilendo l’inutilizzabilità:
— di documenti o mezzi di prova acquisiti o trasmessi (in seguito a (—) all’estero) in violazione delle norme internazionali;
— degli atti compiuti dall’autorità straniera, se la (—) viene eseguita dallo Stato estero con modalità differenti da quelle indicate dall’autorità giudiziaria italiana;
— delle dichiarazioni, comunque e da chiunque rese, riguardanti gli atti come da sopra inutilizzabili.

Riunione (Meeting)

La libertà di (—), garantita ai soli cittadini dall’art. 17 Cost., consiste nella facoltà di darsi convegno, temporaneamente e volontariamente, in un luogo determinato ed in seguito a preventivo accordo, indipendentemente dalle ragioni per cui ci si riunisce (politiche, ricreative, religiose). Tale libertà costituisce lo strumento attraverso cui i gruppi e le formazioni sociali perseguono i propri fini.
La libertà di (—) è sottoposta a determinati limiti, in quanto le riunioni devono svolgersi in forma pacifica e senza armi; inoltre per quelle pubbliche è richiesto un preavviso alle autorità di polizia, mentre per quelle private o in luoghi aperti al pubblico il preavviso non è necessario [Luogo (pubblico, aperto al pubblico, esposto al pubblico)].
A tal proposito la Corte Costituzionale ha ritenuto che il preavviso non è condizione di legittimità della riunione, ma un onere giuridicamente sanzionabile a carico dei soli promotori: pertanto non è sufficiente la mancanza di preavviso per procedere allo scioglimento della riunione in assenza di comprovati motivi di sicurezza. La libertà di (—) differisce dalla libertà di associazione, essendo la (—) un associarsi temporaneo.
(—) dei processi civili
Si realizza allorché più procedimenti riguardanti la stessa causa pendano davanti allo stesso giudice o allo stesso ufficio giudiziario, anche se in quest’ultimo caso dinanzi a giudici diversi o a sezioni diverse.
Nella prima ipotesi, la (—) è disposta, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice procedente. Nella seconda, invece, il presidente del Tribunale, informato dal giudice istruttore o dal presidente della sezione che ha rilevato la sussistenza di due procedimenti relativi alla stessa causa, ordina con decreto la (—), individuando la sezione o il giudice dinanzi a cui il processo deve proseguire.
La stessa procedura si segue allorché debba disporsi la (—) relativi a cause connesse [Connessione], salvo che esse pendano davanti a giudici o sezioni diverse dello stesso tribunale, nel cui caso il presidente del tribunale, sentite le parti, non è legittimato a disporre la (—), ma soltanto a ordinare con decreto la chiamata delle cause alla stessa udienza davanti al medesimo giudice o alla medesima sezione per i provvedimenti opportuni.
Nel fenomeno della (—) si fanno rientrare anche le figure della litispendenza, della continenza e della connessione, anche se in questi casi sussistono più procedimenti dinanzi a giudici (nel senso di uffici giudiziari) diversi.
(—) dei processi penali
Ai sensi dell’art. 17 c.p.p., la riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella loro decisione:
— nei casi di connessione;
— nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une dalle altre;
— nei casi di reati commessi in occasione di altri; per conseguire il profitto o l’impunità di altro reato; in danno reciproco; quando vi è un vincolo probatorio (art. 371, lett. b).
La riunione è disposta dal giudice con ordinanza, anche d’ufficio, sentite le parti (art. 18 c.p.p.).
(—) delle Camere (d. cost.)
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo di ottobre.
In via straordinaria ciascuna Camera può essere convocata per iniziativa del Presidente della Repubblica, oppure del suo Presidente o di un terzo dei suoi membri. Inoltre la Costituzione prevede che quando una Camera si riunisce in via straordinaria, venga convocata di diritto anche l’altra.
È da rilevare che la prima riunione delle Camere dopo l’elezione deve avvenire entro 20 giorni.

Reticenza (d. proc. pen.)

Si verifica se il testimone, escusso dal giudice, tace in tutto o in parte ciò di cui egli è a conoscenza e che deve riferire.
La reticenza completa il delitto di falsa testimonianza (art. 372 c.p.p.).
Nel corso del dibattimento le parti, quando un teste è reticente, possono contestare le precedenti dichiarazioni raccolte nelle indagini (art. 500 c.p.p.).