È un atto scritto con cui la parte o il suo procuratore espongono in precise posizioni, che prendono il nome di conclusioni, i provvedimenti che chiedono al giudice, indicando il fondamento in fatto e in diritto delle loro domande (c.d. motivazione) e gli elementi di prova su cui si fondano (artt. 167, 189, 190 c.p.c.).
(—) di risposta
È il primo atto difensivo del convenuto, con il quale prende posizione sui fatti affermati dall’attore, indica i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, formula le conclusioni (art. 167 c.p.c.).
A pena di decadenza il convenuto deve proporre in (—) le eventuali domande riconvenzionali, chiamare in causa un terzo e proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. Quest’ultimo onere, originariamente previsto dalla L. 353/90 (art. 1802 c.p.c.), era venuto meno in virtù della L. 20-12-1995, n. 534 (di riforma della riforma) e ora nuovamente ripristinato dal D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005 (c.d. decreto competitività), in vigore dal 1 marzo 2006.
(—) conclusionale
È l’atto nel quale il difensore, sulla base delle risultanze dell’istruzione probatoria, riassume e coordina tutte le difese della parte assistita, così come definitivamente formulate in sede di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c.
La L. 353/90, nel regolare lo scambio di tali atti difensivi finali, ha reso facoltativa l’udienza di discussione dinanzi al Collegio, prevedendola nei soli casi in cui essa sia espressamente chiesta da una delle parti, al momento della stessa precisazione delle conclusioni ex art. 275 c.p.c. Anche nel caso di decisione assegnata al Tribunale in composizione monocratica, è previsto lo scambio delle (—) conclusionali e la facoltatività dell’udienza di discussione (artt. 281quinquies e 281sexies c.p.c., aggiunti dal D.Lgs. 51/1998 istitutivo del giudice unico).
Le (—) devono essere depositate ex art. 190 c.p.c. entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa in decisione; ma il giudice istruttore può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.
Entro i successivi venti giorni, devono essere depositate le eventuali memorie di replica [Memorie].
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Comparizione in giudizio (Appearance in court)
A differenza della costituzione delle parti, la (—) indica la presenza di fatto della parte alle singole attività, ed in particolare alle udienze. Di regola, avviene attraverso il difensore che ha la rappresentanza processuale della parte, ma in alcuni casi è richiesta la presenza personale della stessa (es.: quando il giudice dispone l’interrogatorio libero delle parti, ovvero quando alla parte sia deferito l’interrogatorio formale).
In caso di mancata comparizione di entrambe le parti (art. 1811 c.p.c.), il giudice fissa un’udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuno compare, ordina la cancellazione della causa dal ruolo [Ruolo] e il processo si estingue se non è riassunto nel termine di un anno (art. 3071 c.p.c.).
In caso di mancata comparizione del convenuto già costituito il processo può continuare in assenza di esso.
In caso di mancata comparizione dell’attore già costituito (art. 1812 c.p.c.), perché il processo continui, è sempre necessaria la richiesta del convenuto: in mancanza di questa, il giudice fissa una nuova udienza, di cui è data comunicazione all’attore. Se alla nuova udienza l’attore non compare, il giudice dispone che la causa sia cancellata dal ruolo ed il processo si estingue immediatamente (art. 3071 c.p.c.).
In caso di mancata comparizione del convenuto che non si sia costituito prima e neppure alla prima udienza, il giudice istruttore, verificata la regolarità della notifica dell’atto di citazione, ne dichiara la contumacia ed ordina che il processo prosegua in assenza di lui (art. 1713 c.p.c.).
(—) nel processo penale (d. proc. pen.)
È la presentazione fisica dinanzi all’autorità giudiziaria di testimoni, periti, consulenti e parti. La presenza fisica dell’imputato non è, di regola, necessaria, sicché la sua (—) può essere disposta coattivamente solo se occorre assumere atti processuali per i quali la sua presenza è necessaria, quali confronti, ispezioni, ricognizioni (artt. 132 ss. c.p.p.).
Il giudice può ordinare poi l’accompagnamento coattivo del testimone, del perito, del consulente tecnico che, regolarmente convocati, omettano la (—) senza un legittimo impedimento.
Commutazione (Switching)
Potere attribuito al Presidente della Repubblica che gli conferisce la possibilità di trasformare una pena detentiva in altra meno afflittiva.
Rappresenta, insieme alla grazia, uno dei poteri residuali discrezionali precedentemente attribuiti alla corona, ed oggi ascrivibili alla figura del Capo dello Stato.
Si noti che anche l’amnistia e l’indulto in passato costituivano prerogativa del Presidente della Repubblica, mentre oggi sono di competenza del Parlamento (ex L. Cost. 1/92, che ha modificato l’art. 79 della Costituzione).
(—) nel diritto ereditario (d. civ.)
È la facoltà attribuita ai figli legittimi [Filiazione], in concorso con figli naturali [Filiazione], di soddisfare in denaro o in beni immobili la porzione di eredità spettante ai figli naturali che non si oppongono.
In caso di opposizione, la decisione è riservata al giudice, che valuterà le circostanze personali e patrimoniali del caso (artt. 537, 542, 566 c.c.).
Il diritto di (—) è l’unica residua discriminazione tra figli naturali e legittimi; esso trova applicazione solo nella successione legittima, non in quella testamentaria [Testamento].
Commorienza (d. civ.) (Simultaneous)
Si ha (—) quando più persone muoiono a causa dello stesso evento e non si può stabilire la priorità della morte dell’una o dell’altra.
Questa ipotesi ha rilievo giuridico poiché è importante ai fini ereditari stabilire esattamente il momento della morte dei soggetti e l’ordine di sopravvivenza degli stessi.
L’art. 4 c.c. ha stabilito una presunzione generale di (—), disponendo che i soggetti si presumono morti tutti nello stesso istante, ma è consentito di provare, a chi ne abbia interesse, la sopravvivenza di un commoriente rispetto ad un altro, secondo le regole sull’onere della prova.