Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce 79/2009

Registro Dec.: 79/2009

Registro Generale: 805/2006

nelle persone dei Signori:

ANTONIO CAVALLARI Presidente, relatore

TOMMASO CAPITANIO Primo Ref.

SILVIO LOMAZZI Ref.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell’Udienza Pubblica del 22 Gennaio 2009

Visto il ricorso 805/2006 proposto da:

ARCHITETTO GIANLUCA

rappresentato e difeso da:

CAGGIULA ALFREDO

con domicilio eletto in LECCE

VIA 95 RGT FANTERIA, 9

presso

CAGGIULA ALFREDO
contro

COMUNE DI GALLIPOLI

per l’annullamento

– dell’Ordinanza n. 88 del 17.2.06 (notificata al ricorrente in data 22.2.06) con la quale il dirigente dell’Area delle Politiche Territoriali ed Infrastrutturali del Comune di Gallipoli (Unità Operativa n. 10) ha ingiunto al ricorrente, quale titolare del pubblico esercizio Bar-Pizzeria “Blues Bar Pub” sito alla via Alfieri sn, di demolire tutte le opere abusive realizzate alla Via Alfieri, all’interno del Condominio Parco dei Pini e consistenti nella realizzazione di una struttura in legno, chiusa su tre lati delle dimensioni di c.a. mt 6,60 x 13,20, altezza media mt 3,00, accorpando al locale di esercizio pubblico denominato “Blues Bar Pub” una superficie di mq 87,00 c.a. di uno spazio condominiale e ripristinare lo stato dei luoghi a sua cura e spese, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica dell’ordinanza de qua.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Udito il relatore Consigliere Antonio Cavallari e udito, altresì, per la parte ricorrente l’Avv. Raffaele Pinto, in sostituzione dell’Avv. Alfredo Caggiula

FATTO e DIRITTO

Successivamente all’adozione dell’ordinanza 17 febbraio 2006,con la quale è stata disposta la demolizione delle opere abusive realizzate dal ricorrente in Gallipoli,alla Via Alfieri,all’interno del Condominio Parco dei Pini,il ricorrente ha presentato (in data 11 aprile 2006,istanza volta ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria. Ciò determina il dovere dell’Amministrazione comunale di pronunciarsi sull’istanza e quindi l’inefficacia del pregresso ordine di demolizione.

A tanto consegue l’improcedibilità del gravame.

Sussistono valide ragioni per disporre l’irripetibilità delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Terza Sezione di Lecce definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n. 805/2006 indicato in epigrafe.

Spese irripetibili

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2009

Antonio CAVALLARI – Presidente ed Est.

Pubblicato mediante deposito

in Segreteria il 26.01.2009

N.R.G. «RegGen»

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia Lecce 45/2009

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:

ANTONIO CAVALLARI Presidente

TOMMASO CAPITANIO Primo Referendario, relatore

SILVIA CATTANEO Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio dell’8 gennaio 2009

Visto il ricorso n. 1806/2008, proposto da:

CSS RISVEGLIO A RL

in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv.

TOMMASO MILLEFIORI

con domicilio eletto in LECCE

VIA MANNARINO N. 11/A

presso lo studio del medesimo,

contro

COMUNE DI GALLIPOLI

rappresentato e difeso dagli avv.

FRANCESCA TRALDI

ANITA STEFANELLI

con domicilio eletto in LECCE

VIA G. MANTOVANO, 3

presso lo studio dell’avv.

ANDREA ANGELELLI

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

del bando di gara indetta dal Comune di Gallipoli per l’affidamento del servizio di refezione scolastica nella parte in cui richiede, come requisito di partecipazione, il possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per il settore EA 03;

connesso o consequenziale e specificatamente del Capitolato speciale d’appalto nella parte in cui fissa tra i requisiti di partecipazione il possesso di certificazione per il settore EA 03 nonché della nota prot. n. 0054345 datata 17.11.2008 a firma del dirigente della Città di Gallipoli.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

Visto il decreto presidenziale 6.12.2008, n. 1124, recante l’accoglimento della domanda di concessione di misure cautelari inaudita altera parte;

Udito il relatore, Primo Referendario Tommaso Capitanio, e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Distante, in sostituzione di Millefiori, e Traldi.

Considerato che:

* il ricorso è manifestamente fondato, onde può essere deciso con sentenza resa in forma immediata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205;
* la società ricorrente (sul dichiarato presupposto di essere un’impresa operante nel settore della ristorazione collettiva, anche in favore di enti pubblici, fra i quali lo stesso Comune di Gallipoli) impugna il bando adottato dall’Amministrazione resistente per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo dicembre 2008-maggio 2011, nella parte in cui esso prescrive, fra i requisiti di ammissione alla gara, il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 anche per il settore EA03 (oltre che per il settore EA30).

La predetta clausola del bando viene censurata dalla ricorrente (la quale è in possesso della certificazione per il settore EA30 – Alberghi, ristoranti e bar) sul presupposto che il requisito in parola – ossia il contemporaneo possesso di entrambe le certificazioni – posseduto, in tutta la Regione Puglia, da una sola impresa, è estraneo all’oggetto dell’appalto. Infatti il settore EA03 riguarda le industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, ossia attività che consistono nella produzione, lavorazione e conservazione di prodotti a livello industriale, mentre nella specie l’appalto riguarda il servizio di mensa scolastica. La scelta del Comune di imporre il possesso di un siffatto requisito ha altresì l’effetto di restringere indebitamente la concorrenza, atteso l’esiguo numero di ditte che posseggono contemporaneamente la certificazione di qualità in entrambi i settori summenzionati;

* il ricorso va accolto, per le ragioni che si vanno ad esporre.

Pur dovendosi convenire con l’Amministrazione resistente circa l’esigenza che il servizio in questione (destinato ad un’utenza “sensibile”, ossia gli alunni delle scuole dell’infanzia) sia svolto da imprese che diano la massima garanzia circa il rispetto delle norme igienico-sanitarie, cionondimeno il requisito richiesto dal bando appare esorbitante rispetto all’obiettivo perseguito dal Comune.

Giova anzitutto evidenziare che la normativa in materia di certificazione di qualità prevede una individuazione delle attività umane certificabili diversa da quella prevista dalla normativa sul sistema HACCP. In effetti, l’art. 2 del D.Lgs. n. 155/1997 (decreto che, peraltro, è stato abrogato in toto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 193/2007) stabilisce che “1. Ai fini del presente decreto si intende per:

[…];

b) industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività; la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari…”;

Ora, come è facile comprendere, la suddetta definizione ha l’obiettivo di estendere il campo di applicazione del sistema HACCP a tutte le attività che prevedano la manipolazione di prodotti alimentari, per cui essa adotta un criterio che si potrebbe definire sostanzialistico (e in questo senso non c’è dubbio che la ditta ricorrente è un’industria alimentare, per cui essa è tenuta ad applicare il sistema HACCP).

Viceversa, la classificazione EA è basata su un’analitica individuazione delle varie attività umane, nella quale, ai fini che qui interessano, le attività industriali (le quali sono racchiuse dal codice EA03 e dai sotto-codici) sono nettamente distinte dalle attività alberghiere (le quali, invece, sono ricomprese dal codice EA30 e dai sotto-codici, che comprendono specificamente: “mense e forniture di pasti”). Questo perché, ai fini della certificazione di qualità, è ben diversa la situazione di un’industria che produce generi alimentari (si pensi ad una ditta che produce insaccati o ad una cantina sociale o ad una fabbrica di biscotti) rispetto ad una ditta che si occupa, ad esempio, di catering oppure ad un ristorante.

Peraltro, in occasione delle verifiche che precedono il rilascio della certificazione di qualità, i tecnici delle società di certificazione osservano tutto il processo produttivo di un’azienda, per cui, nel caso delle ditte che gestiscono mense collettive o alberghi, la verifica riguarda anche quelle attività propedeutiche alla preparazione dei pasti che queste ditte svolgono necessariamente e che sono comuni alle ditte che svolgono attività di carattere industriale.

Per fare un esempio attinente al caso di specie, non c’è dubbio che la ditta che gestisce una mensa scolastica deve, fra le altre cose, provvedere alla conservazione di alcuni generi alimentari che non sono di “pronto impiego” (ad esempio, la frutta o la verdura) e, in questo senso, essa pone in essere operazioni che sono sostanzialmente comuni ad un’industria che produce succhi di frutta (la quale pure deve conservare e manipolare la frutta). Tuttavia, anche questo specifico segmento della filiera è ricompreso nell’ambito del processo produttivo tipico di una ditta che gestisce una mensa, per cui la certificazione di qualità per il settore EA30 “copre” anche queste attività (le quali, come detto, sono propedeutiche alla preparazione e somministrazione dei pasti agli utenti finali).

Tra l’altro, se si dovesse seguire il criterio indicato dal Comune nei suoi atti difensivi, si dovrebbe affermare che le imprese partecipanti alla presente gara debbono essere in possesso della certificazione di qualità anche per il settore EA31 – Trasporti, visto che anche il trasporto dei generi alimentari è menzionato dall’art. 2, let. b), del D.Lgs. n. 155/1997 e che l’art. 1 del capitolato d’appalto, nell’elencare le prestazioni che definiscono l’oggetto del servizio per cui è causa, prevede anche il trasporto degli alimenti: tale conclusione, però, appare francamente eccessiva.

Non bisogna infine dimenticare che il possesso della certificazione di qualità e l’osservanza del sistema HACCP non esauriscono certo gli obblighi di carattere igienico-sanitario che debbono osservarsi da parte del gestore di una mensa scolastica (si pensi alle prescrizioni che possono essere impartite dall’Ufficio Tecnico del Comune o dall’ASL territoriale, oppure ai controlli da parte dei N.A.S. dei Carabinieri, e così via), il che dovrebbe fugare ogni preoccupazione in capo al Comune di Gallipoli circa la tutela dei piccoli utenti del servizio in argomento;

* la previsione del requisito di capacità tecnica contestato dalla ricorrente, invece, ha il solo risultato di restringere eccessivamente la concorrenza fra le imprese del settore (senza arrecare particolare beneficio alla stazione appaltante), il che è contrario alla normativa sugli appalti pubblici;
* in ragione di quanto precede, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della clausola del bando oggetto di gravame, nella parte in cui prescrive che le imprese concorrenti alla presente gara debbono essere in possesso della certificazione di qualità anche per la categoria EA03.

Le spese di giudizio possono tuttavia essere integralmente compensate fra le parti, sussistendo giuste ragioni.

Sentiti i difensori delle parti in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, accoglie il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2009.

Dott. Antonio Cavallari – Presidente

Dott. Tommaso Capitanio – Estensore

Pubblicato mediante deposito

in Segreteria il 14.01.2009

N.R.G. «1806/2008»

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce nr. 107/09

Composto dai Sigg.ri Magistrati:

Luigi Costantini Presidente

Enrico d’Arpe Consigliere

Giuseppe Esposito Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al R.G. n. 2005/1994 proposto dal Sig. MIGONI CESARE, rappresentato e difeso dagli avvocati A. Wilma Massaro e Vincenzo Greco ed elettivamente domiciliato in Lecce alla Via Col. Costadura n. 56,

contro

– il Comune di San Donato di Lecce, in persona del legale rappresentante Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Oronzo Rampino ed elettivamente domiciliato in Lecce alla Via Trinchese n. 63,

per l’annullamento

– del provvedimento del Segretario comunale del 2/5/1994, con il quale è stata irrogata la sanzione della censura, e di tutti gli atti e provvedimenti connessi, precedenti e conseguenti, e in particolare della deliberazione della Giunta Municipale n. 46 del 4/2/1994;

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Donato di Lecce, in persona del legale rappresentante Sindaco p.t.;

Vista l’ordinanza n. 1159 del 27 giugno 1994, con la quale è stata respinta l’istanza cautelare;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore Ref. Giuseppe Esposito e udito altresì, all’udienza pubblica del 29 gennaio 2009, l’avv. Angelo Vantaggiato, in sostituzione degli avv.ti Massaro e Greco;

Considerato che è deceduto l’avv. Oronzo Rampino, difensore del Comune di San Donato di Lecce;

Ritenuto che ciò determina l’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 24 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce dichiara l’interruzione del processo, per la morte del difensore del Comune di San Donato di Lecce avv. Oronzo Rampino.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2009.

Luigi Costantini – Presidente

Giuseppe Esposito – Estensore

Pubblicata il 29 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 554/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Marco Morgantini Primo Referendario, relatore

Brunella Bruno Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 484/2009 proposto da TURSI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rodio e Bianchini, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Piazzale Roma 464;

CONTRO

il Comune di Verona in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Caineri, Squadroni e Michelon, con elezione di domicilio presso la segreteria del T.A.R.;

il Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, la Questura di Verona in persona del Questore pro tempore e la Commissione Medica del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 30 posti di Agente di Polizia Locale del Comune di Verona in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia, S.Marco 63;

PER

l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della determina dirigenziale 5/12/2008 n. 6886 comunicata con nota del 5/12/2008 prot. n. 286189, con la quale il Dirigente del Centro di Responsabilità Personale del Comune di Verona ha dichiarato la non idoneità del ricorrente al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 30 posti di agente di polizia locale, del verbale conclusivo del 28/11/2008 con il quale la Commissione Medica per l’accertamento dei requisiti psico-fisici attitudinali e di laboratorio dei candidati alla selezione pubblica di cui sopra ha dichiarato il ricorrente Tursi Alessandro non idoneo per