Giudizio di cassazione – relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. – valore non vincolante per il collegio in camera di consiglio

Ordinanza n. 7433 del 27 marzo 2009

(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore M. La Terza)

La relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall’organo giudicante (il collegio in camera di consiglio) che mantiene pieno potere decisorio essendo la decisione camerale consentita anche per ipotesi diverse da quelle ravvisate nella relazione preliminare disattesa.

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Ricorso per regolamento di competenza – mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con il relativo biglietto di cancelleria – improcedibilità – risoluzione di contrasto

Ordinanza n. 9004 del 16 aprile 2009

(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Spirito)

Risolvendo un importante contrasto insorto in seno alle sezioni semplici, le Sezioni unite hanno stabilito il principio in base al quale, in tema di ricorso per regolamento di competenza, l’obbligo del deposito, da parte del ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell’istanza di regolamento (obbligo fissato, a pena di improcedibilità, dal combinato disposto dell’art. 47 cod. proc. civ. e del secondo comma dell’art. 369 cod. proc. civ.) può essere soddisfatto o mediante il deposito del predetto documento contestualmente a quello del ricorso per cassazione (come previsto, per l’appunto, dal citato secondo comma dell’art. 369) oppure attraverso le modalità previste dal secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ. (deposito e notifica mediante elenco alle altre parti), purché nel termine fissato dal primo comma dello stesso art. 369 cod. proc. civ. .

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Ricorso per cassazione – mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica – improcedibilità – risoluzione di questione di massima di particolare importanza

Ordinanza n. 9005 del 16 aprile 2009

(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Spirito)

Risolvendo una importante questione di massima di particolare importanza in tema di ricorso per cassazione, le Sezioni unite hanno stabilito il principio in base al quale nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine, di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione.

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Contratti della pubblica amministrazione – realizzazione all’estero di opere nel quadro delle politiche di cooperazione e sviluppo – natura di appalto pubblico – esclusione – domanda di revisione prezzi – giurisdizione dell’A.G.O. – sussistenza

Sentenza n. 8987 del 16 aprile 2009

(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore R. Rordorf)

I contratti di appalto stipulati dalla P.A. italiana, nel quadro della politica di cooperazione e sviluppo, in vista della realizzazione di opere all’estero, non sono qualificabili come contratti di opera pubblica e, pertanto, ai medesimi non possono essere applicate le relative disposizioni, neppure in ordine al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di revisione prezzi dell’appalto; ne consegue che la pretesa dell’appaltatore in ordine alla revisione del prezzo – avendo un fondamento esclusivamente contrattuale – ha consistenza di diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario.

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a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione.