Processo civile – ricorso per cassazione – ricorso incidentale condizionato – questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito

Sentenza n. 5456 del 6 marzo 2009

(Sezioni Unite Civili, Presidente S. Mattone, Relatore A. Segreto)

Anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario dello stesso è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale.

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a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione.

Lavoro pubblico – procedura di mobilità – IUS poenitendi dell’amministrazione richiedente

Sentenza n. 5458 del 6 marzo 2009

(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Amoroso)

In tema di procedure di mobilità dei dipendenti pubblici da un’amministrazione ad un’altra, il diritto del dipendente in mobilità alla prosecuzione del rapporto di lavoro si perfeziona con l’assegnazione, e la relativa comunicazione, all’amministrazione che ha deliberato di coprire la vacanza in organico, la quale, completatasi la procedura di mobilità con l’assegnazione del dipendente, non può più revocare la precedente determinazione rifiutando l’iscrizione, nel ruolo del proprio personale, del dipendente trasmigrato.

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a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione.

Quesito di diritto – proposizione cumulativa di plurimi motivi – modalità di formulazione

Sentenza n. 5624 del 9 marzo 2009

(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore F. Felicetti)

In caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinché non risulti elusa la

Giurisdizione – giurisdizione tributaria – provvedimento impositivo – impugnazione di atti prodromici di carattere istruttorio – limiti

Sentenza n. 6315 del 16 marzo 2009

(Sezioni Unite Civili, Presidente S. Mattone, Relatore M. D’Alonzo)

La giurisdizione del giudice tributario, fissata dall’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, non ha ad oggetto solo gli atti finali del procedimento amministrativo di imposizione tributaria (definiti come “impugnabili” dall’art. 19 D.Lgs. citato), ma investe tutte le fasi del procedimento che ha portato all’adozione ed alla formazione di quegli atti, tanto che l’eventuale giudizio negativo in ordine alla legittimità e/o regolarità (formale o sostanziale) di un atto istruttorio prodromico può determinare la caducazione, per illegittimità derivata, di quello finale impugnato. Spetta, quindi, al giudice tributario vagliare i vizi riguardanti gli atti istruttori anche se, inserendosi questi in una sequenza procedimentale, i relativi vizi possono essere dedotti soltanto in uno al provvedimento impositivo che conclude l’iter procedimentale di accertamento. Solo qualora l’attività di accertamento, nel quale l’atto prodromico s’inserisce, si concluda, gli atti istruttori eventualmente lesivi di diritti soggettivi del contribuente sono autonomamente impugnabili davanti al giudice ordinario. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione, del ricorso del contribuente avverso ordini di verifica, emessi da un ufficio ispettivo regionale dell’Agenzia delle Entrate, all’esito dei quali l’Ufficio finanziario aveva espletato l’accertamento ed emesso un provvedimento di natura impositiva).

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a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione.