L’abbaino è uno spazio di dimensioni contenute, cioè una sopraelevazione realizzata su una parte del tetto, che agevola l’accesso al tetto stesso, al fine di permettere le opere di manutenzione relative dei cornicioni o antenne. Inoltre fornisce aria e luce ai locali sottostanti.
Con riguardo alla proprietà dell’abbaino, essa segue lo stesso regime del sottotetto. Se esso è una parte comune dell’edificio condominiale, anche l’abbaino sarà da considerarsi come tale; se, al contrario, il sottotetto è un locale di proprietà esclusiva, il suo proprietario sarà anche proprietario dell’abbaino.
Il proprietario di un locale sottotetto può aprire un abbaino in modo da dare luce ed aria al locale stesso, però l’opera deve essere costruita a regola d’arte e non deve pregiudicare la funzione di copertura del tetto per non ledere i diritti dei condòmini.
Autore: Admin
Rutilio Rufo
Giurista, non molto importante, si distinse per un’intensa scrittura di responsa giuridici.
Xeno valute
Indica le monete che vengono detenute dalle banche in valuta diversa dal paese di residenza della banca stessa.
Ogni banca, infatti, gestisce depositi e concede crediti non solo nella propria valuta nazionale,ma anche in valute non nazionali.
Retentio propter res donàtas
Forma di retentio dotis che permetteva al marito, di trattenere una parte di quello che aveva donato alla moglie, in spregio del divieto di donazione tra coniugi.