Parere legale motivato di diritto civile. Morte sul lavoro: è risarcibile il danno patrimoniale e morale ai genitori, e il danno morale alla sorella.

a cura del dott. Domenico CIRASOLE

La questione giuridica in esame vede interessati i genitori e la sorella di TIZIO, ventenne che moriva mentre lavorava alle dipendenze della ditta VENUSIO&C. s.n.c..
La VENUSIO&C. s.n.c. era assicurata dalla VENEZIA ASSICURAZIONI s.p.a..
I genitori e la sorella possono avanzare domanda risarcitoria (iure hereditatis) del danno morale, patrimoniale e biologico.
La sorella si era sposata già da oltre un anno, trasferendosi col marito in un’altra città.
Condizione questa che non può limitare, o far presumere l’assenza di dolore per la tragica perdita del suo unico fratello, di così giovane età, insieme al quale era cresciuta e vissuta sino all’anno prima.
Infatti, tale dolore non può essere stato per lei meno intenso per il solo fatto che da un anno abitava sotto un altro tetto (Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-01-2010, n. 1529).
Il danno morale può essere riconosciuto anche in relazione ad un’ipotesi di responsabilità contrattuale pur se nei limiti di recente fissati da Cass., sez. un., n. 26972/2008.
Il danno patrimoniale patito dai genitori va calcolato equitativamente (1226 c.c.), e non aritmeticamente, considerato il reddito del defunto, ed il rilievo che la capacità lavorativa di un giovane di venti anni è in fase di rafforzamento.

Parere legale motivato di diritto civile. L’uso di una fotocopia di permesso per disabili, non è reato di uso di atto falso.

a cura del dott. Domenico CIRASOLE

La questione giuridica in esame vede interessato CAIO, proprietario di un’autovettura parcheggiata in un posto riservato a portatori di handicap, che esponeva una fotocopia in bianco e nero di un permesso per invalidi.
Detto permesso era stato rilasciato al padre, già deceduto da tempo.
Dall’art. 489 c.p. si evince che chiunque fa uso di un falso, soggiace, alle pene stabilite.
La corte di cassazione in merito a casi analoghi si è ripetutamente espressa ( Cass. Civ. Sez. V n. 5401/2004 ; Cass. Civ. Sez. V n. 14308/2008).
Afferma la Corte che se la riproduzione fotostatica apparisse e venisse utilizzata come documento originale, mediante occultamento delle caratteristiche di quest’ultimo, o costituisse un fotomontaggio con l’apparenza di atto originale, i detti casi la contraffazione e/o l’uso sarebbero penalmente sanzionabili solo se la “copia” del documento “vero” si presenti con caratteristiche tali, da volere sembrare come l’ originale, averne l’apparenza, e venga usata come originale.
Una tale situazione, di rilievo penale, si sarebbe potuto ritenere solo se la “copia” fosse stata realizzata a colori, in modo del tutto simile all’originale, così da apparire prima facie come originale.
In tal caso è ravvisabile il reato di falsità materiale del privato in autorizzazioni amministrative ex articoli 477 e 482 c.p. ovvero, in difetto di prova dell’essere il soggetto, l’autore materiale della contraffazione, il reato di uso di atto falso ex articolo 489 c.p. (Cass. Pen. 22578/2010).
Viceversa nel caso di specie la fotocopia era stata realizzata in bianco e nero, pertanto non poteva simulare l’originale.
Era chiara la sua natura di riproduzione fotostatica.
Dunque detta fotocopia non è atto "falso", ma di mera fotocopia, che come tale non ha natura né di contraffazione né di falsificazione dell’atto vero, il cui uso pertanto non può costituire il reato sanzionato dall’art. 489 c.p. (cass. Pen. 22578/2010).
Infatti, CAIO che si avvale, pur se a fini di profitto, della riproduzione fotostatica di permesso di parcheggio per invalidi, non integra alcun reato di falso, poiché una mera riproduzione fotostatica è atto privo di rilevanza e, come tale, inidoneo a produrre effetti giuridici di qualsiasi genere.
Diversamente se la fotocopia fosse stata autenticata, era configurabile il reato previsto dall’articolo 492 c.p..
All’evidenza, per CAIO residua solo i profili di una mera violazione amministrativa per divieto di sosta in una zona consentita solo ai legittimi possessori di un permesso per invalidi.

Parere legale motivato di diritto civile. L’intermediario di viaggi e l’organizzatore rispondono dei danni nella stessa misura, qualora manchino informazioni relative ai prestatori dei servizi.

a cura del dott. DOMENICO CIRASOLE

La questione giuridica in esame vede interessati alcuni turisti che avevano acquistato un soggiorno presso il Residence OMEGA.
Il pacchetto turistico comprendeva alloggio, pulizie, biancheria letto, luce e gas, ecc, e diversi servizi accessori, quali spiaggia, piscina, attività sportive e ricreative: prestazioni rimaste inadempiute od offerte con qualità largamente inferiori a quelle promesse.
Detti turisti chiedono, ovviamente il risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento contrattuale.
Va premesso che il mero intermediario di viaggi non può essere ritenuto in linea di principio responsabile degli inadempimenti dell’organizzatore, o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, se non quando si possa dimostrare che – considerata la natura degli inadempimenti lamentati dal turista – egli conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza tipica dell’attività esercitata, l’inaffidabilità dei soggetti a cui si è rivolto (Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-01-2010, n. 696).
Ciò non esclude che l’intermediario di viaggi non sia responsabile per colpa nella scelta dei prestatori dei servizi turistici.
Ed invero l’intermediario di viaggi assume infatti verso il viaggiatore sia le responsabilità tipiche del mandatario, sia quelle di cui alla Convenzione di Bruxelles ( D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111).
In forza del primo tipo di responsabilità è tenuto ad eseguire le operazioni richieste dal viaggiatore (prenotazioni, pagamenti, consegna della documentazione di viaggio, ecc., con la diligenza di cui all’art. 1710 cod. civ.).
In quest’ambito rientrano doveri di attenzione e oculatezza anche nella scelta dell’organizzatore del viaggio e dei prestatori dei servizi turistici.
Per quest’ultimo aspetto, tuttavia, la responsabilità per gli eventuali inadempimenti non può essere addebitata automaticamente all’intermediario, ma solo previa dimostrazione da parte del viaggiatore o del turista dei fatti idonei a dimostrare che l’intermediario era a conoscenza, od avrebbe potuto conoscere, facendo uso della diligenza tipica dell’attività esercitata, l’inaffidabilità dell’organizzatore del viaggio o dei prestatori dei servizi, ai quali ha indirizzato i suoi clienti, o la non rispondenza alla realtà delle prestazioni promesse tramite i depliants ed il materiale pubblicitario. (Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-01-2010, n. 696)
In altri termini l’intermediario è tenuto a rendere nota ai clienti la sua qualità e l’inerente mancata conoscenza dell’organizzatore del viaggio o dei prestatori dei servizi ed a renderla nota non in termini generici, ma specificamente, tramite i documenti di viaggio.
Dette dichiarazioni dell’intermediario allerta i viaggiatori sia del fatto, che rischi ed incognite circa l’adempimento delle prestazioni turistiche saranno a loro carico, sia dell’identità dei soggetti, direttamente responsabili, nei confronti dei quali potranno rivalersi per gli eventuali inadempimenti e danni (Cass. civ. Sez. 3^, 21 aprile 2006 n. 9360) e, qualora non vi adempia, l’intermediario assume la stessa responsabilità dell’organizzatore (art. 19, comma 2, Conv. Bruxelles).
Dunque in mancanza delle predette dichiarazioni, l’intermediario, è pertanto tenuto a rispondere dei danni nella stessa misura in cui ne risponde l’organizzatore. (Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-01-2010, n. 696)

Parere legale motivato di diritto civile.La maggiorazione del contributo fisso di mantenimento, legata alla crescita del figlio.

a cura del dott. Domencio CIRASOLE

La questione giuridica in esame vede interessato il sig. SEMPRONIO, resistere alla revisione delle condizioni della separazione consensuale omologata, proposta dalla sig.ra CAIA.
SEMPRONIO aveva inizialmente concordato l’importo della somministrazione in lire 300.000, tali accordi separatizi in merito al contributo in argomento, prevedevano un annuale aggiornato in proporzione agli aumenti stipendiali del sig. SEMPRONIO.
Infatti, lo stesso SEMPRONIO aveva spontaneamente e gradualmente aumentato l’importo per poi invece, ridurre il suo apporto.
Tale comportamento era dovuto al presumibilmente dissenso dall’iniziativa del figlio d’iscriversi all’università.
Gli accordi separatizi, all’epoca della separazione consensuale, avevano valutato le esigenze economiche del figlio della coppia, che allora aveva due anni, mentre ora aveva più di venti e frequentava l’università.
Dette esigenze economiche dovevano ritenersi certamente aumentate, e comportavano l’aumento del contributo economico dovuto dal sig. SEMPRONIO per il mantenimento del figlio delle parti (oltre rivalutazione annuale in base Istat) ormai maggiorenne, con lei convivente e non economicamente autonomo.

SEMPRONIO era proprietario dell’immobile in cui abitava (oltre che della quota di altro immobile), e dopo la separazione non vi era stato alcun peggioramento delle condizioni economiche dello stesso.
La maggiorazione del contributo fisso di mantenimento, consegue all’aumento delle esigenze economiche ordinarie del figlio ormai maggiorenne, verificando, sempre ineccepibilmente, anche la perdurante assenza di indipendenza economica da parte del ragazzo, ancora dedito agli studi universitari, e per plausibili ragioni, in luogo diverso da quello di residenza.
D’altra parte detto aumento delle esigenze del figlio a) è notoriamente legato alla sua crescita, anche in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della sua personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, b) non ha bisogno di specifica dimostrazione (Cass. 2007/17055) e c) di per sé legittima (Cass. 2006/10119), pure in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione ( Cass. civ., Sez. I, Sent. 13 gennaio 2010, n. 400).
Conclusivamente in occasione della revisione delle condizioni della separazione consensuale, a parere di chi scrive, sembra inevitabile l’aumento del contributo fisso di mantenimento legato alla crescita del figlio.