DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 giugno 2012 Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 174 del 27-7-2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l’art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto
decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei
Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee
da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per
tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o
Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli
Uffici e dei servizi, restando l’organizzazione interna delle
strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario
generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le
rispettive competenze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo
2011, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
maggio 2012 concernente l’attivita’ di revisione della spesa pubblica
(spending review);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
giugno 2012 che dispone la riduzione del 20% delle dotazioni
organiche dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
del 10% delle dotazioni organiche non dirigenziali;
Ritenuto opportuno, nelle more della complessiva riorganizzazione
delle strutture della Presidenza del Consiglio in coerenza con quanto
previsto dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 15 giugno 2012, procedere in via anticipata alla
ridefinizione dell’organizzazione di talune strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in modo da determinare la
riduzione di parte della dotazione organica dirigenziale;
Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1

Denominazioni

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo
2011, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, di seguito
denominato "D.P.C.M.", sono apportate le modifiche di cui al presente
decreto.

Art. 2

Modifiche all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 2011 concernente le Strutture della Presidenza.

1. All’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri la lettera e) e’ soppressa.
2. All’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lett. a), dopo la parola "regionali" sono inserite le
seguenti parole: ", il turismo e lo sport";
b) alla lettera d), dopo la parola "gioventu’" sono inserite le
seguenti parole: "e del servizio civile nazionale";
c) le lettere j) e p) sono soppresse;
3. All’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: "d) Ufficio
controllo interno, trasparenza e integrita’;";
b) la lettera j) e’ sostituita dalla seguente: "j) Ufficio del
cerimoniale di Stato e per le onorificenze.";
c) la lettera k) e’ soppressa.

Art. 3

Modifiche all’art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 2011 concernente gli Uffici di diretta
collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari.

1. All’art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 11 e’ sostituito dal seguente:
"11. Nei limiti delle risorse assegnate in relazione a quanto
previsto al comma 13, con decreti del Presidente su proposta del
Ministro o del Sottosegretario interessato, ai sensi dell’art. 7,
comma 7, del decreto legislativo, puo’ essere individuata una
composizione degli Uffici di diretta collaborazione diversa da quella
prevista dal presente articolo. Detti decreti cessano di avere
efficacia con la cessazione dell’incarico di Governo.";
b) il comma 13 e’ sostituito dal seguente:
"13. Con decreto del Presidente sono stabiliti i parametri di
riferimento per i trattamenti economici del personale assegnato agli
Uffici di diretta collaborazione. Anche sulla base dei predetti
parametri, con decreto del Segretario generale sono definiti i limiti
di spesa per gli Uffici di diretta collaborazione.".

Art. 4 Soppressione dell’art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 concernente l’Ufficio del Cerimoniale di Stato. 1. L’art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e’ soppresso.

Art. 5 Modifiche all’art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 concernente il Dipartimento per gli affari regionali. 1. All’art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: "Art. 13 (Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport)"; b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "Dipartimento per gli affari regionali" sono aggiunte le seguenti: ", il turismo e lo sport"; c) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole "in materia di sport" sono aggiunte le seguenti: "e per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo"; d) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: "2-bis. Il Dipartimento promuove iniziative di sviluppo e valorizzazione del turismo; attua politiche di sostegno per la realizzazione di progetti strategici per la qualita’ e lo sviluppo dell’offerta turistica e per il miglioramento dei livelli dei servizi; cura le attivita’ di regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il sistema delle autonomie locali e le realta’ imprenditoriali; provvede alla programmazione e gestione di fondi strutturali e promuove gli investimenti di competenza all’estero e in Italia; cura, per quanto concerne la materia del turismo, le relazioni istituzionali con l’Unione europea, le Organizzazioni internazionali e gli altri Stati; gestisce il Fondo per il prestito e il risparmio turistico e il Fondo nazionale di garanzia; svolge attivita’ di vigilanza su Enit – Agenzia nazionale del turismo, ACI e CAI e ogni altra attivita’ non di competenza esclusiva delle regioni; assicura il supporto alla Segreteria permanente del Comitato mondiale di etica del turismo, con funzioni di supporto all’attivita’ dello stesso Comitato e all’Osservatorio nazionale del turismo per lo svolgimento dei compiti previsti nell’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, relativi allo studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse con il turismo."; e) al comma 4, la parola "cinque" e’ sostituita con la parola "sei" e la parola "dodici" e’ sostituita dalla parola "sedici".

Art. 6 Modifiche all’art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 concernente il Dipartimento della gioventu’. 1. L’art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e’ sostituito dal seguente: "Art. 16 (Dipartimento della gioventu’ e del servizio civile nazionale). – 1. Il Dipartimento della gioventu’ e del servizio civile nazionale e’ la struttura di supporto al Presidente per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l’attuazione delle politiche in favore della gioventu’, nonche’ in materia di servizio civile nazionale e di obiezione di coscienza. 2. Il Dipartimento, in particolare, provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio e all’istruttoria degli atti concernenti l’esercizio delle funzioni in materia di gioventu’, con particolare riguardo all’affermazione dei diritti dei giovani all’espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; alla promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all’innovazione tecnologica, nonche’ alla promozione e al sostegno del lavoro e dell’imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle attivita’ creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell’accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e europei alla gestione del Fondo per le politiche giovanili, istituito dall’art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; alla gestione del Fondo di cui all’art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; alla gestione del Fondo di cui all’art. 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; alla gestione del Fondo di cui all’art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127; alla gestione del Fondo di cui all’art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; alla gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente e negli ambiti di competenza di cui al presente articolo; alla rappresentanza del Governo negli organismi internazionali e europei istituiti in materia di politiche giovanili. 3. Il Dipartimento svolge le funzioni dell’Ufficio nazionale del servizio civile, in particolare provvede alle funzioni indicate dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. In particolare cura l’organizzazione l’attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonche’ la programmazione, l’indirizzo, il coordinamento, ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale; cura altresi’, la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza; svolge i compiti inerenti l’obiezione di coscienza nonche’ le eventuali attivita’ di cui all’art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e dagli articoli 2097 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di obiezione di coscienza. 4. Il Dipartimento si articola in non piu’ di tre Uffici e in non piu’ di dieci servizi".

Art. 7 Soppressione dell’art. 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 concernente il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita’ del turismo. 1. L’art. 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e’ soppresso.

Art. 8 Soppressione dell’art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 concernente l’Ufficio nazionale per il servizio civile. 1. L’art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e’ soppresso.

Art. 9 Modifiche all’art. 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 concernente l’Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 1. Il comma 4 dell’art. 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e’ sostituito dal seguente: "4. L’Ufficio si articola in non piu’ di sei servizi e si avvale altresi’ di un ulteriore dirigente di seconda fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca.".

Art. 10

Modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 2011 concernente il Dipartimento per il
coordinamento amministrativo.

1. All’art. 33, comma 1, secondo periodo, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dopo le parole "demandata alla
Presidenza" sono aggiunte le seguenti parole: ", anche relativa a
iniziative di carattere o interesse nazionale".

Art. 11 Modifiche all’art. 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 concernente l’Ufficio per il controllo interno. 1. L’art. 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e’ sostituito dal seguente: "Articolo 35 (Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita’). – 1. L’Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita’ e’ la struttura di supporto agli organi di indirizzo politico-amministrativo nelle attivita’ di pianificazione strategica, di misurazione e valutazione delle performance, di controllo di gestione e di quanto previsto dall’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131, recante "Regolamento di attuazione della previsione dell’art. 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo". L’Ufficio svolge, altresi’, i compiti previsti dall’art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131. 2. L’Ufficio esercita attivita’ di coordinamento, di supporto tecnico e metodologico e di monitoraggio nei confronti delle strutture generali della Presidenza, per il perseguimento degli obiettivi indicati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per l’attuazione delle diverse fasi del ciclo di gestione della perfomance, per lo svolgimento del controllo di gestione e per i processi di valutazione delle prestazioni individuali e organizzative, garantisce la trasparenza dei risultati e la correttezza dei processi di misurazione e di valutazione, promuove sistemi e metodologie finalizzate al miglioramento della performance. L’Ufficio cura, altresi’, il coordinamento degli adempimenti relativi alla trasparenza dell’attivita’ amministrativa ed all’integrita’. L’Ufficio concorre alle attivita’ di referto alla Corte dei Conti sull’azione svolta dall’Amministrazione e coordina le attivita’ conseguenti al controllo sulla gestione esercitato dalla Corte stessa. 3. Alla direzione dell’Ufficio e’ preposto un collegio che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, composto da tre membri, scelti dal Presidente con proprio decreto tra i consiglieri della Presidenza, su proposta del Segretario generale. Con il medesimo decreto e’ nominato il presidente del collegio, che e’ il capo dell’Ufficio. L’Ufficio opera in posizione di autonomia funzionale e riferisce al Segretario generale per quanto attiene al funzionamento delle strutture che compongono il Segretariato generale e ai Ministri e Sottosegretari per le strutture affidate alla responsabilita’ dei medesimi. 4. L’Ufficio si articola in non piu’ di tre servizi.".

Art. 12 Modifiche all’art. 36 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 concernente l’Ufficio del Segretario generale. 1. All’art. 36 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: "2. In particolare l’Ufficio: assiste il Segretario generale nella definizione della normativa e degli atti organizzativi inerenti alla Presidenza e nell’esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente nei rapporti con le Autorita’ amministrative indipendenti, ivi comprese quelle di cui all’art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il sistema delle autonomie e con le altre amministrazioni ed enti; cura le attivita’ redazionali del sito intranet e promuove iniziative per il miglioramento della comunicazione interna; cura la gestione della Biblioteca Chigiana; provvede, in collaborazione con gli Uffici interessati, alla gestione del sistema di protocollo informatico integrato della Presidenza e alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale; cura le attivita’ di accettazione e di smistamento della corrispondenza e del centro di fotoriproduzione; assicura i servizi di anticamera nella sede di Palazzo Chigi."; b) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: "6. Presso l’Ufficio opera altresi’, con autonomia funzionale e gestionale, il servizio per i voli di Stato, di Governo e umanitari che riferisce direttamente al Segretario generale. Il servizio e’ la struttura di supporto al Presidente per la disciplina, il coordinamento, l’autorizzazione, l’effettuazione e il controllo del trasporto aereo di Stato o comunque di interesse dello Stato, ivi compresi il trasporto aereo per ragioni sanitarie d’urgenza ed umanitarie e per finalita’ di sicurezza."; c) dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente comma: "6-bis. Oltre a quanto previsto dai commi 5 e 6, l’Ufficio si articola in non piu’ di cinque servizi e si avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, con incarico di livello dirigenziale generale, nell’ambito del contingente di cui all’art. 5, comma 5, nonche’ di esperti ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo.".

Art. 13

Modifiche all’art. 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 2011 concernente il Dipartimento per le politiche
di gestione e di sviluppo delle risorse umane.

1. All’art. 38, comma 1, secondo periodo, dopo le parole "per il
personale della Presidenza" sono inserite le seguenti: "; assicura i
servizi di anticamera nelle sedi di Governo eccetto che nella sede di
Palazzo Chigi e in quelle in uso al Dipartimento della funzione
pubblica".

Art. 14

Modifiche all’art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 2011 concernente il Dipartimento per le risorse
strumentali.

1. All’art. 39, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri le parole "sei servizi" sono sostituite dalle seguenti:
"quattro servizi".

Art. 15

Modifiche all’art. 41 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 2011 concernente l’Ufficio onorificenze e
araldica.

1. L’art. 41 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
e’ sostituito dal seguente:
"Art. 41 (Ufficio del cerimoniale di Stato e per le
onorificenze). – 1. L’Ufficio del cerimoniale di Stato e per le
onorificenze cura il cerimoniale di Stato nazionale e assiste il
Presidente nell’attivita’ di rappresentanza ufficiale, provvedendo
anche all’organizzazione delle sue visite in Italia ed all’estero.
Comunica le opportune disposizioni alle prefetture ai fini del
coordinamento delle attivita’ di cerimoniale. Cura le rappresentanze
e le adesioni governative. Coordina il cerimoniale nazionale delle
visite pastorali del Pontefice ed assiste i Presidenti emeriti della
Repubblica nell’attivita’ di rappresentanza ufficiale.
L’Ufficio altresi’ ha il compito di assistere il Segretario
generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto
al Presidente in attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178,
istitutiva dell’Ordine "Al merito della Repubblica Italiana";
inoltre, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 28 gennaio 2011, cura gli adempimenti connessi
all’autorizzazione a fregiarsi in Italia delle onorificenze
cavalleresche pontificie, nonche’ alla concessione di emblemi
araldici. L’Ufficio provvede, altresi’, alla conduzione dell’alloggio
del Presidente e gestisce le visite guidate nelle sedi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L’Ufficio si articola in 4 servizi e si avvale di un dirigente,
con incarico di livello dirigenziale generale, per lo svolgimento
delle funzioni vicarie del responsabile dell’Ufficio."

Art. 16

Soppressione all’art. 42 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 2011 concernente l’Ufficio per i voli di Stato,
di Governo e umanitari.

1. L’art. 42 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
e’ soppresso.

Art. 17 Disposizioni transitorie e finali 1. Entro sessanta giorni dall’emanazione del presente decreto sono adottati, ove necessario, i decreti di organizzazione interna di cui all’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l’attuale organizzazione delle strutture generali di cui al presente decreto resta comunque ferma sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1. 3. A decorrere dalla data del presente decreto le competenze gia’ esercitate dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita’ del turismo sono svolte dal Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport per il tramite dell’Ufficio per le politiche del turismo. 4. Al comma 3 dell’art. 43 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le parole ", fatta eccezione per l’art. 32, che resta in vigore fino all’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 35 del presente decreto" sono soppresse. 5. Dalla data di registrazione del decreto di organizzazione interna dell’Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze cessa l’efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2012, di disciplina dell’Ufficio del cerimoniale di Stato quale Ufficio di diretta collaborazione del Presidente. 6. Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – in relazione a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2012, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2012, dal presente decreto e da successivi provvedimenti di riorganizzazione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2012 – sono rideterminate le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto e’ trasmesso ai competenti organi di controllo ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 giugno 2012 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Catricala’ Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 347

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Mongiana e nomina della commissione straordinaria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 179 del 2-8-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Mongiana (Vibo Valentia) gli organi
elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del
6 e 7 giugno 2009;
Considerato che dall’esito di approfonditi accertamenti sono emersi
collegamenti diretti ed indiretti tra componenti del consesso e la
criminalita’ organizzata locale;
Ritenuto che la permeabilita’ dell’ente ai condizionamenti esterni
della criminalita’ organizzata arreca grave pregiudizio per gli
interessi della collettivita’ e determina lo svilimento e la perdita
di credibilita’ dell’istituzione locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave
inquinamento e deterioramento dell’amministrazione comunale di
Mongiana, si rende necessario far luogo allo scioglimento del
consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per
rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l’interesse
pubblico ed assicurare il risanamento dell’ente locale;
Visto l’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 luglio 2012;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Mongiana (Vibo Valentia) e’ sciolto per la
durata di diciotto mesi.

Art. 2 La gestione del comune di Mongiana (Vibo Valentia), e’ affidata alla commissione straordinaria composta da: dr.ssa Maria Carolina Ippolito – viceprefetto; dr.ssa Silvana Merenda – viceprefetto aggiunto; dr. Gianfranco Ielo – funzionario economico finanziario.

Art. 3 La commissione straordinaria per la gestione dell’ente esercita, fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche’ ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche. Dato a Roma, addi’ 12 luglio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Cancellieri, Ministro dell’interno Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2012 Registro n. 5, Interno, foglio n. 381

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. 130 Attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto…

…riguarda i poteri dell’Autorita’ bancaria europea, dell’Autorita’ europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorita’ europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 184 del 8-8-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive
98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE,
2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per
quanto riguarda i poteri dell’Autorita’ bancaria europea,
dell’Autorita’ europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali
e professionali e dell’Autorita’ europea degli strumenti finanziari e
dei mercati;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di attuazione
della direttiva 98/26/CE sulla definitivita’ degli ordini immessi in
un sistema di pagamento o di regolamento titoli;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione
della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare
sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese
di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante
codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di
attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2010, ed in particolare
l’articolo 15 contenente principi e criteri direttivi per
l’attuazione della direttiva 2010/78/UE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 luglio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico e del lavoro
e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, dopo la lettera h) e’ inserita la seguente:
«h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria
composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita’ bancaria europea, istituita con regolamento
(UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita’ europea delle assicurazioni e delle pensioni
aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n.
1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita’ europea degli strumenti finanziari e dei
mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita’
europee di vigilanza, previsto dall’articolo 54 del regolamento (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE)
n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal
regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita’ di vigilanza degli Stati membri": le autorita’
competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti
dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento
(UE) n. 1095/2010;».
2. All’articolo 4, comma 3, secondo periodo, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «intendendosi
attribuiti al Governatore della Banca d’Italia i poteri per
l’adozione degli atti amministrativi generali previsti da dette
disposizioni» sono soppresse.
3. L’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione
nel SEVIF). – 1. Le autorita’ creditizie esercitano i poteri loro
attribuiti in armonia con le disposizioni dell’Unione europea,
applicano i regolamenti e le decisioni dell’Unione europea e
provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e
finanziaria.
2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione
europea, le autorita’ creditizie adempiono agli obblighi di
comunicazione nei confronti delle autorita’ e dei comitati che
compongono il SEVIF e delle altre autorita’ e istituzioni indicate
dalle disposizioni dell’Unione europea.
3. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza,
e’ parte del SEVIF e partecipa alle attivita’ che esso svolge,
tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di
vigilanza in ambito europeo.
4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione
europea, la Banca d’Italia puo’ concludere accordi con l’ABE e con le
autorita’ di vigilanza di altri Stati membri che prevedano anche la
ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonche’ ricorrere
all’ABE per la risoluzione delle controversie con le autorita’ di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».
4. All’articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 le parole: «la COVIP, l’ISVAP e l’UIC» sono
sostituite dalle seguenti: «la COVIP e l’ISVAP»;
b) al comma 6 le parole: «le autorita’ competenti degli Stati
comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «le autorita’ e i
comitati che compongono il SEVIF»;
c) il comma 10 e’ sostituito dal seguente:
«10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni
dell’Unione europea, la Banca d’Italia scambia informazioni con tutte
le altre autorita’ e soggetti esteri indicati dalle disposizioni
medesime.».
5. All’articolo 53, comma 2-bis, lettera b), secondo periodo, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e sempre che, entro il medesimo termine,
il caso non sia stato rinviato all’ABE ai fini della procedura per la
risoluzione delle controversie con le autorita’ di vigilanza degli
altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».
6. All’articolo 67, comma 2-bis, lettera b), secondo periodo, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e sempre che, entro il medesimo termine,
il caso non sia stato rinviato all’ABE ai fini della procedura per la
risoluzione delle controversie con le autorita’ di vigilanza degli
altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».
7. All’articolo 69, comma 1-ter, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «informa tempestivamente»
sono inserite le seguenti: «l’ABE, il CERS,».
8. All’articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, le parole: «dandone comunicazione all’autorita’
competente» sono soppresse.

Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera d) e’ inserita la seguente: «d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "ABE": Autorita’ bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) "AEAP": Autorita’ europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) "AESFEM": Autorita’ europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita’ europee di vigilanza, previsto dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorita’ di vigilanza degli Stati membri": le autorita’ competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;». 2. L’articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e’ sostituito dal seguente: «Art. 2 (Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione nel SEVIF). – 1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e la Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell’Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto. 2. La Banca d’Italia e la Consob, nell’esercizio delle rispettive competenze, sono parti del SEVIF e partecipano alle attivita’ che esso svolge, tenendo conto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza. 3. La Banca d’Italia e la Consob, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilita’ del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l’AESFEM, il Comitato congiunto, il CERS e le autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri.». 3. All’articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «, l’Isvap e l’Ufficio italiano cambi» sono sostituite dalle seguenti: «e l’Isvap»; b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. La Banca d’Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita’ e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorita’ e istituzioni indicate dalle disposizioni dell’Unione europea.»; c) il comma 2-bis e’ sostituito dal seguente: «2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d’Italia possono concludere con le autorita’ competenti degli Stati membri dell’Unione europea e con l’AESFEM accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d’Italia possono ricorrere all’AESFEM per la risoluzione delle controversie con le autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».

Art. 3 Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: «c-bis) "AESFEM": Autorita’ europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; c-ter) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;»; b) alla lettera r), numero 3), le parole: «alla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «all’AESFEM». 2. All’articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. La Banca d’Italia comunica immediatamente l’apertura di una procedura d’insolvenza in Italia alla Consob e ai sistemi italiani, nonche’ al CERS, alle autorita’ designate dagli altri Stati membri dell’Unione europea, all’AESFEM e alla Banca centrale europea. La Banca d’Italia comunica immediatamente l’apertura di una procedura d’insolvenza in un altro Stato membro dell’Unione europea alla Consob e ai sistemi italiani, notificata ai sensi del comma 5.». 3. All’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le parole: «alla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «all’AESFEM». 4. Dopo l’articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e’ inserito il seguente: «Art. 11-bis (Collaborazione con l’AESFEM). – 1. La Banca d’Italia e la Consob, nell’esercizio delle rispettive competenze, collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con l’AESFEM per le finalita’ previste dal presente decreto.».

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 142, dopo la lettera ff) e’ aggiunta, in fine, la seguente:
«ff-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria
composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita’ bancaria europea, istituita con regolamento
(UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita’ europea delle assicurazioni e delle pensioni
aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n.
1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita’ europea degli strumenti finanziari e dei
mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita’
europee di vigilanza, previsto dall’articolo 54 del regolamento (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE)
n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con
regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita’ di vigilanza degli Stati membri: le autorita’
competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti
dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento
(UE) n. 1095/2010.».
2. All’articolo 5, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 142, le parole: «la Commissione europea» sono
sostituite dalle seguenti: «il comitato congiunto».
3. All’articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Cooperazione e scambio
di informazioni tra le autorita’ competenti e con il comitato
congiunto»;
b) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli
stessi fini cooperano con il comitato congiunto e forniscono senza
indugio ad esso tutte le informazioni necessarie per l’espletamento
dei suoi compiti.»;
c) al comma 8 le parole: «e la Banca centrale europea» sono
sostituite dalle seguenti: «la Banca centrale europea e il CERS»;
d) il comma 9 e’ sostituito dal seguente:
«9. Le imprese e le persone fisiche e giuridiche, regolamentate o
meno, cui si applica la vigilanza supplementare possono scambiare
informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare
reciprocamente e con l’ABE, l’AESFEM, l’AEAP, ove necessario tramite
il comitato congiunto.».
4. All’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 142, dopo la lettera c) e’ aggiunta, in fine, la seguente:
«c-bis) accordi conclusi per contribuire e sviluppare, ove
necessario, adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione
delle crisi. Tali accordi sono aggiornati su base regolare.».
5. All’articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. L’autorita’ di vigilanza italiana, di cui al comma 2, consulta
le altre autorita’ competenti rilevanti e tiene conto, nei modi
previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, degli orientamenti
forniti dal comitato congiunto. Se l’autorita’ di vigilanza italiana
e’ in disaccordo con la decisione adottata da un’altra autorita’
competente rilevante puo’ ricorrere rispettivamente all’ABE,
all’AESFEM o all’AEAP per la risoluzione delle controversie in
situazioni transfrontaliere prevista dalle disposizioni dell’Unione
europea.».

Art. 5 Modifiche al decreto legislativo7 settembre 2005, n. 209 1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la lettera g) e’ inserita la seguente: «g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "AEAP": Autorita’ europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 2) "ABE": Autorita’ bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 3) "AESFEM": Autorita’ europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita’ europee di vigilanza, previsto dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorita’ di vigilanza degli Stati membri": le autorita’ competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;». 2. All’articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. L’ISVAP, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, e’ parte del SEVIF e partecipa alle attivita’ che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo. 1-ter. L’ISVAP, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, prende in considerazione le eventuali ricadute della sua azione sulla stabilita’ del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l’AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri. »; b) il comma 4 e’ abrogato. 3. All’articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione nel SEVIF»; b) al comma 1 le parole: «Ministero delle attivita’ produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico» e le parole: «le disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell’Unione europea». 4. All’articolo 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: «7. L’ISVAP, secondo le modalita’ e alle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l’AEAP e le altre autorita’ di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell’Unione europea e le autorita’ di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. L’ISVAP adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell’Unione europea. Le informazioni ricevute dall’ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorita’ italiane o a terzi senza il consenso dell’autorita’ che le ha fornite.»; b) dopo il comma 7 e’ inserito il seguente: «7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, l’ISVAP puo’ concludere con l’AEAP e con le autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono prevedere anche la delega di compiti; puo’, inoltre, ricorrere all’AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».

Art. 6 Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 1. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la lettera c) e’ inserita la seguente: «c-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "AEAP": Autorita’ europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 2) "ABE": Autorita’ bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 3) "AESFEM": Autorita’ europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita’ europee di vigilanza, previsto dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorita’ di vigilanza degli Stati membri": le autorita’ competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;». 2. All’articolo 15-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «La COVIP informa tempestivamente l’AEAP, secondo le modalita’ dalla stessa definite, circa l’avvenuto rilascio di detta autorizzazione.». 3. All’articolo 15-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: «6-bis. La COVIP comunica all’AEAP, secondo le modalita’ dalla stessa definite, le norme di cui ai commi 4, 5 e 6, nonche’ i relativi aggiornamenti.». 4. All’articolo 15-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica dell’articolo e’ sostituita dalla seguente: «Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorita’»; b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell’esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.»; c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. I dipendenti della COVIP, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d’ufficio e hanno l’obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarita’ constatate, anche quando configurino fattispecie di reato. 1-ter. Il segreto d’ufficio non puo’ essere comunque opposto nei confronti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze. 1-quater. La COVIP collabora con l’Isvap, la Banca d’Italia e la Consob, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni e tutelare la stabilita’ del mercato. La COVIP collabora altresi’ con l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, anche mediante scambio di informazioni. Dette Autorita’ non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio. 1-quinquies. Accordi di collaborazione e scambi di informazioni possono intervenire tra la COVIP e le Autorita’, anche estere, preposte alla vigilanza sui gestori di cui all’articolo 6 e sulle banche depositarie di cui all’articolo 7, al fine di accrescere l’efficacia dell’azione di controllo. 1-sexies. Nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni dell’Unione europea, la COVIP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le istituzioni dell’Unione europea e con le autorita’ e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni e adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell’Unione europea. Le informazioni ricevute dalla COVIP da parte dei predetti soggetti non possono essere trasmesse ad altre Autorita’ italiane o a terzi senza il consenso dell’Autorita’ che le ha fornite. 1-septies. Ai fini indicati al comma 1-sexies, la COVIP puo’ concludere con le autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri e con l’AEAP accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La COVIP puo’ ricorrere all’AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.». 5. Dopo l’articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e’ inserito il seguente: «Art. 18-bis (Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione nel SEVIF). – 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’economia e delle finanze e la COVIP esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell’Unione europea. La COVIP si conforma ai regolamenti e alle decisioni dell’Unione europea e provvede in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto legislativo. 2. La COVIP, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, e’ parte del SEVIF e partecipa alle attivita’ che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.». 6. All’articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. La COVIP fornisce informativa all’AEAP, secondo le modalita’ dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti all’Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate.»; b) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Nell’esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni.»; c) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri atti sulla stabilita’ del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l’AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri.»; d) dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente: «7-bis. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati di un pubblico servizio.». 7. All’articolo 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: «6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 1 istituite all’interno di enti o societa’ diversi da quelli sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che risultino rivolte a soli pensionati, devono presentare alla COVIP, con cadenza triennale, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la continuita’ nell’erogazione delle prestazioni. La COVIP verifica la sussistenza delle predette condizioni.».

Art. 7 Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera g) e’ inserita la seguente: «g-bis) "Autorita’ di vigilanza europee" indica: 1) "ABE": Autorita’ bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) "AEAP": Autorita’ europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) "AESFEM": Autorita’ europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;». 2. All’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Le autorita’ di vigilanza di settore cooperano con le Autorita’ di vigilanza europee e forniscono tutte le informazioni necessarie all’espletamento dei loro compiti.».

Art. 8 Disposizioni finanziarie 1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorita’ interessate provvedono agli adempimenti del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 30 luglio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Grilli, Ministro dell’economia e delle finanze Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri Severino, Ministro della giustizia Passera, Ministro dello sviluppo economico Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2012 23/08/2012 Riduzioni di imposta previste dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2…

…relative al periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2012

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 193 del 20-8-2012

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
che aveva previsto che nell’anno 2009, nel limite complessivo di
spesa di 60 milioni di euro, fosse riconosciuta una riduzione
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali
regionali e comunali sul trattamento economico accessorio del
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare
di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore,
nell’anno 2008, a 35.000 euro;
Visto l’articolo 33, comma 13, della legge 12 novembre 2011, n.
183, che ha confermato, nel limite complessivo di spesa annuo di 60
milioni di euro, anche per l’anno 2012 le agevolazioni fiscali
riconosciute agli appartenenti alle Forze armate e di polizia e al
Corpo nazionale dei vigili dei Cuoco dall’articolo 4, comma 3, del
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 2 del 2009, precisando che il limite di reddito di lavoro
dipendente di 35.000 euro, per l’attribuzione dei benefici fiscali
nell’anno 2012, va riferito all’anno 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2009 e in particolare l’articolo 2, comma 1, che, in
attuazione del citato articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 185
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009,
ha riconosciuto, per l’anno 2009, la riduzione per ciascun
beneficiario sull’imposta lorda determinata sul trattamento economico
accessorio corrisposto al personale del comparto sicurezza e difesa e
del soccorso pubblico, tenuto conto del citato limite di spesa e del
numero complessivo dei destinatari del beneficio, risultante dalla
certificazione unica dipendente (CUD) rilasciata dai sostituti di
imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente percepiti
nell’anno 2008;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
febbraio 2010 e del 19 maggio 2011, recanti le riduzioni di imposta
previste dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
2008, n. 185, rispettivamente, per gli anni 2010 e 2011;
Visto il numero complessivo del personale del comparto sicurezza,
difesa e soccorso pubblico, in servizio alla data del 1° gennaio
2012, che, in base alla certificazione unica dipendente (CUD)
rilasciata dai sostituti di imposta, risulta avere avuto un reddito
di lavoro dipendente riferito all’anno 2011 non superiore a 35.000
euro, pari a 411.552 unita’;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, recante l’approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
l’istituzione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche;
Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
l’istituzione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche;
Considerata la necessita’ di rideterminare, per l’anno 2012, il
valore massimo della detrazione di imposta per ciascun beneficiario
di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2009, nel rispetto del limite di spesa di 60 milioni di
euro, tenuto conto del citato numero massimo del personale in
possesso dei requisiti di reddito per l’accesso al beneficio fiscale;
Sulla proposta dei Ministri della difesa, dell’interno, della
giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali e di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Misura della riduzione di imposta

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, la
misura della riduzione dell’imposta lorda di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2009, determinata sul trattamento economico accessorio
corrisposto al personale di cui all’articolo 1 del medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri il cui reddito complessivo
di lavoro dipendente nell’anno 2011 sia stato non superiore a 35.000
euro, e’ rideterminata, per ciascun beneficiario, nell’importo
massimo di 145,75 euro.
2. Continuano a essere applicate le disposizioni recate dagli
articoli 1 e 2, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009.
3. Fermo restando il limite massimo di 60 milioni di euro, qualora
la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda
relativa alle retribuzioni di cui all’articolo 2, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009,
la parte eccedente puo’ essere fruita in riduzione dell’imposta
dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2012 e
assoggettate all’aliquota a tassazione separata di cui all’articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
Roma, 25 maggio 2012

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell’economia
e delle finanze
Monti

Il Ministro della difesa
Di Paola

Il Ministro dell’interno
Cancellieri

Il Ministro della giustizia
Severino

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Catania

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 52

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.