DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2014 Proroga dello scioglimento del Consiglio comunale di Polizzi Generosa.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 9 aprile 2013, registrato alla
Corte dei conti il 15 aprile 2013, con il quale sono stati disposti,
ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, lo scioglimento del consiglio comunale di Polizzi Generosa
(Palermo) e la nomina di una commissione straordinaria composta dal
dott. Baldassarre Ingoglia, viceprefetto, dal dott. Salvatore
Giuseppe Ciarcia’, viceprefetto aggiunto e dal dott. Salvatore di
Marca, dirigente di II fascia a.r., per la durata di diciotto mesi;
Constatato che non risulta esaurita l’azione di recupero e
risanamento complessivo dell’istituzione locale, in un territorio
ancora connotato dalla presenza della malavita organizzata;
Ritenuto che le esigenze della collettivita’ locale e la tutela
degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello
Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di
legalita’ e restituisca efficienza e trasparenza all’azione
amministrativa dell’ente;
Visto l’art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 23 luglio 2014, alla quale e’ stato debitamente invitato
il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Polizzi
Generosa (Palermo), fissata in diciotto mesi, e’ prorogata per il
periodo di sei mesi.
Dato a Sesto, addi’ 1° agosto 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Ministro dell’interno

Registrato alla Corte dei conti l’8 agosto 2014
Ministero interno, foglio n. 1787

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 11 agosto 2014, n. 125 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Oggetto e finalita’

1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i
diritti umani e la pace, di seguito denominata «cooperazione allo
sviluppo», e’ parte integrante e qualificante della politica estera
dell’Italia. Essa si ispira ai principi della Carta delle Nazioni
Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La
sua azione, conformemente al principio di cui all’articolo 11 della
Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della
giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i
popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.
2. La cooperazione allo sviluppo, nel riconoscere la centralita’
della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria,
persegue, in conformita’ coi programmi e con le strategie
internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre
organizzazioni internazionali e dall’Unione europea, gli obiettivi
fondamentali volti a:
a) sradicare la poverta’ e ridurre le disuguaglianze, migliorare
le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo
sostenibile;
b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignita’
dell’individuo, l’uguaglianza di genere, le pari opportunita’ e i
principi di democrazia e dello Stato di diritto;
c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione,
di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di
consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.
3. L’aiuto umanitario e’ attuato secondo i principi del diritto
internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialita’,
neutralita’ e non discriminazione, e mira a fornire assistenza,
soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo,
vittime di catastrofi.
4. L’Italia promuove l’educazione, la sensibilizzazione e la
partecipazione di tutti i cittadini alla solidarieta’ internazionale,
alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile.

Art. 2

Destinatari e criteri

1. L’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione allo
sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e
associazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e
le amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza
con i principi condivisi nell’ambito dell’Unione europea e delle
organizzazioni internazionali di cui l’Italia e’ parte.
2. L’Italia si adopera per garantire che le proprie politiche,
anche non direttamente inerenti alla cooperazione allo sviluppo,
siano coerenti con le finalita’ ed i principi ispiratori della
presente legge, per assicurare che le stesse favoriscano il
conseguimento degli obiettivi di sviluppo.
3. Nel realizzare le iniziative di cooperazione allo sviluppo
l’Italia assicura il rispetto:
a) dei principi di efficacia concordati a livello internazionale,
in particolare quelli della piena appropriazione dei processi di
sviluppo da parte dei Paesi partner, dell’allineamento degli
interventi alle priorita’ stabilite dagli stessi Paesi partner e
dell’uso di sistemi locali, dell’armonizzazione e coordinamento tra
donatori, della gestione basata sui risultati e della responsabilita’
reciproca;
b) di criteri di efficienza, trasparenza ed economicita’, da
garantire attraverso la corretta gestione delle risorse ed il
coordinamento di tutte le istituzioni che, a qualunque titolo,
operano nel quadro della cooperazione allo sviluppo.
4. Nelle attivita’ di cooperazione allo sviluppo e’ privilegiato,
compatibilmente con la normativa dell’Unione europea e con standard
di normale efficienza, l’impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi
e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.
5. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non
possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il
finanziamento o lo svolgimento di attivita’ militari.
6. La politica di cooperazione italiana, promuovendo lo sviluppo
locale, anche attraverso il ruolo delle comunita’ di immigrati e le
loro relazioni con i Paesi di origine, contribuisce a politiche
migratorie condivise con i Paesi partner, ispirate alla tutela dei
diritti umani ed al rispetto delle norme europee e internazionali.

Art. 3

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, il numero 1) e’ sostituito dal seguente:
«1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale».
2. La denominazione «Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione «Ministero degli affari esteri».

Art. 4

Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo

1. L’insieme delle attivita’ di cooperazione allo sviluppo, rivolte
ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, di seguito denominato
«cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS)», e’ finalizzato al
sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento,
mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e
materiali, e si articola in:
a) iniziative in ambito multilaterale;
b) partecipazione ai programmi di cooperazione dell’Unione
europea;
c) iniziative a dono, di cui all’articolo 7, nell’ambito di
relazioni bilaterali;
d) iniziative finanziate con crediti concessionali;
e) iniziative di partenariato territoriale;
f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;
g) contributi ad iniziative della societa’ civile di cui al capo
VI.

Art. 5

Iniziative in ambito multilaterale

1. Rientra nell’ambito della CPS la partecipazione anche
finanziaria dell’Italia all’attivita’ di organismi internazionali e
al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali. Le modalita’
di tale partecipazione devono permettere il controllo delle
iniziative, nel rispetto dell’autonomia degli organismi
internazionali stessi.
2. Le iniziative in ambito multilaterale si possono realizzare,
oltre che con contributi al bilancio generale di organizzazioni
internazionali, anche mediante il finanziamento sia di iniziative di
cooperazione promosse e realizzate dalle stesse organizzazioni sia di
iniziative di cooperazione promosse dall’Italia ed affidate per la
loro realizzazione alle organizzazioni internazionali. In tale ultimo
caso i contributi devono essere disciplinati da uno specifico accordo
che determini i contenuti dell’iniziativa, le rispettive
responsabilita’ e le modalita’ per i relativi controlli.
3. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le
iniziative di CPS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni
e organizzazioni di integrazione regionale.
4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale cura le relazioni con le organizzazioni internazionali
e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione
allo sviluppo e stabilisce l’entita’ complessiva dei finanziamenti
annuali erogati a ciascuno di essi. L’Agenzia di cui all’articolo 17
eroga i contributi di cui al comma 2 del presente articolo, previa
approvazione del Comitato di cui all’articolo 21.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere
multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse
di detti organismi, nel rispetto delle finalita’ e degli indirizzi di
cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12.

Art. 6

Partecipazione ai programmi dell’Unione europea

1. L’Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo
sviluppo dell’Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi
dell’Unione europea e armonizza i propri indirizzi e le proprie linee
di programmazione con quelli dell’Unione europea, favorendo la
realizzazione di progetti congiunti.
2. L’Italia contribuisce altresi’ all’esecuzione di programmi
europei di aiuto allo sviluppo, anche partecipando alla gestione
centralizzata indiretta, di norma mediante l’Agenzia di cui
all’articolo 17.
3. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di
programmazione di cui all’articolo 12, il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e’ responsabile delle
relazioni con l’Unione europea con riferimento agli strumenti
finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.
4. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di
programmazione di cui all’articolo 12, al Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale sono altresi’ attribuite
la definizione e l’attuazione delle politiche del Fondo europeo di
sviluppo.

Art. 7

Iniziative a dono nell’ambito di relazioni bilaterali

1. La CPS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale
attraverso progetti, programmi e iniziative a dono, finanziati
interamente o parzialmente dall’amministrazione dello Stato, da enti
pubblici e da enti locali. Tali iniziative, approvate secondo le
procedure di cui alla presente legge, sono finanziate ed attuate
tramite l’Agenzia di cui all’articolo 17. Esse devono corrispondere
ad una specifica richiesta da parte del Paese partner, in linea con i
principi della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte
dei Paesi partner e del coinvolgimento delle comunita’ locali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano anche attraverso
contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese partner.
Per assicurare la qualita’ degli interventi e rafforzare la
responsabilita’ dei Paesi partner secondo i principi sull’efficacia
degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale, tali azioni
di sostegno al bilancio devono rispettare i criteri relativi al
mantenimento della stabilita’ macroeconomica del Paese partner, la
trasparenza e l’affidabilita’ del suo quadro legislativo e
istituzionale e implicano modalita’ di controllo sulla correttezza
dell’impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale provvede alla negoziazione ed alla stipula degli
accordi che regolano le iniziative di cui al presente articolo, avuto
riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle espressioni
della societa’ civile operanti nei Paesi partner nel campo dei
servizi alla persona, in coerenza con il principio di sussidiarieta’.

Art. 8

Iniziative di cooperazione con crediti concessionali

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del
Comitato di cui all’articolo 21, su proposta del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle
procedure stabilite dalla presente legge, autorizza la societa’ Cassa
depositi e prestiti Spa a concedere, anche in consorzio con enti o
banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati di
cui all’articolo 2, comma 1, nonche’ a organizzazioni finanziarie
internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo
fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell’articolo 26
della legge 24 maggio 1977, n. 227.
2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti
concessionali possono essere destinati al finanziamento dei costi
locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori
inerenti alle iniziative di cui al presente articolo.

Art. 9

Partenariato territoriale

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo
sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi contenuti nella
presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili,
nonche’ nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di
politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Ai
fini dell’adozione delle leggi delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano volte a disciplinare le iniziative di
cooperazione e di solidarieta’ internazionale sulla base della loro
potesta’ legislativa, le disposizioni della presente legge sono
principi fondamentali. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5
giugno 2003, n. 131.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo,
previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all’articolo
21 e nei limiti di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo,
di norma avvalendosi dell’Agenzia di cui all’articolo 17. Le regioni,
le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
all’Agenzia di cui all’articolo 17 le attivita’ di partenariato
territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell’applicazione
dell’articolo 11, commi 1 e 2, e dell’inclusione delle attivita’
stesse nella banca dati di cui all’articolo 17, comma 9.

Art. 10

Interventi internazionali di emergenza umanitaria

1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi
nell’ambito della CPS sono finalizzati al soccorso e all’assistenza
delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni
necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati
dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
ed attuati dall’Agenzia di cui all’articolo 17, anche avvalendosi dei
soggetti di cui al capo VI, che abbiano specifica e comprovata
esperienza in materia, avvalendosi, ove possibile, dei soggetti
operanti in loco per gli interventi legati alla primissima emergenza.
2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, puo’ affidare gli
interventi di soccorso nell’ambito degli interventi internazionali di
emergenza umanitaria di cui al comma 1 ad altre amministrazioni, ivi
incluso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che, a tale fine, agiscono secondo le proprie
procedure operative e di spesa e organizzano gli interventi di primo
soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d’intesa con
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
e con l’Agenzia di cui all’articolo 17. Resta ferma la disciplina
vigente in materia di interventi di primo soccorso all’estero del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n.
152.

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Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 24 luglio 2014, n. 131 Regolamento recante modalita’ di svolgimento del concorso pubblico, di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei…

…funzionari amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
"Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", e in
particolare l’articolo 119, disciplinante l’accesso al ruolo dei
funzionari amministrativo-contabili direttori;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante "Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, "Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi", e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 21 novembre 2005,
recante l’individuazione delle classi delle lauree magistrali per
l’accesso alla carriera dei funzionari amministrativo-contabili
direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78,
"Regolamento concernente i requisiti di idoneita’ fisica, psichica e
attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai
ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.";
Visto il decreto del Ministro dell’interno 8 ottobre 2012, n. 197,
"Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di eta’
per l’ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22,
41, 53, 62, 88, 98, 109, 119, e 126 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217.";
Considerato che, a norma dell’articolo 119, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 217 del 2005, con regolamento del Ministro
dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le modalita’ di
svolgimento dei concorsi per l’accesso al ruolo dei funzionari
amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
Effettuata l’informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
"Recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di sezione del 20
febbraio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi’ come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
nota n.6863 del 14 luglio 2014;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione e bando di concorso

1. Il presente regolamento disciplina il concorso pubblico, per
esami, per l’accesso alla qualifica iniziale di funzionario
amministrativo-contabile vice direttore del ruolo dei funzionari
amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217.
2. Il bando di concorso e’ emanato con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, di seguito denominato dipartimento e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche’ sul sito
internet www.vigilfuoco.it. Il decreto, in conformita’ a quanto
stabilito dal presente regolamento, indica le modalita’ di
svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario della
eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, le materie
oggetto delle prove di esame, le modalita’ di presentazione dei
titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonche’
eventuali particolari modalita’ di presentazione delle domande al
concorso medesimo.
3. Nel bando di concorso e’ altresi’ indicata la percentuale dei
posti riservati, ai sensi dell’articolo 119, comma 4, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La riserva di posti di cui
all’articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, non si aggiunge a quella di cui all’articolo 5 del decreto
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 2

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte
il numero dei posti messi a concorso, o comunque superi il numero di
800, l’ammissione dei candidati alle prove d’esame puo’ essere
subordinata al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di
esame.
3. Per la formulazione dei quesiti e l’organizzazione della
preselezione si applica la disposizione dell’articolo 7, comma 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La correzione degli elaborati e’ effettuata anche mediante
procedure automatizzate.
5. La prova si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a 6/10 (sei/decimi). Il numero di candidati
da ammettere alle prove di esame, secondo l’ordine dell’elenco della
prova preselettiva, e’ stabilito nel bando di concorso, sino a un
numero non superiore a venti volte quello dei posti messi a concorso.
Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano
riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi.
6. La commissione redige l’elenco secondo l’ordine della votazione
riportata dai candidati. L’elenco della prova preselettiva e’
approvata con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e’ data
notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della
pubblicazione sul sito internet www.vigilfuoco.it dell’elenco dei
candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.

Art. 3

Prove di esame

1. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, le
prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova
orale.
2. Le due prove scritte vertono sulle seguenti materie:
a) diritto amministrativo;
b) contabilita’ di Stato.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2,
sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale;
b) diritto civile;
c) diritto comunitario;
d) legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni
sul lavoro;
e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai
delitti contro la pubblica amministrazione;
f) elementi di diritto del lavoro;
g) elementi di diritto sindacale, con particolare riferimento al
C.C.N.L. del personale della pubblica amministrazione;
h) lingua straniera, a scelta dal candidato, tra quelle indicate
nel bando di concorso;
i) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu’ diffuse;
l) ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare
riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.
5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, che sovrintende anche alle
operazioni relative all’eventuale prova preselettiva di cui
all’articolo 2, e’ nominata con decreto del Capo del Dipartimento,
nel rispetto dell’equilibrio di genere. Essa e’ presieduta da un
dirigente generale del Dipartimento ed e’ composta da un numero di
componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non
inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente
all’Amministrazione emanante. Con il medesimo decreto e’ nominato,
per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di
assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di
lingua straniera e di informatica, il giudizio e’ espresso dalla
commissione con l’integrazione, ove occorra, di un esperto delle
lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica.
Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
ovvero da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile
dell’interno di equivalente qualifica in servizio presso il
Dipartimento.
3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico
restando il presidente, puo’ essere suddivisa in sottocommissioni,
con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello della
commissione originaria.

Art. 5

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
del concorso

1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle
risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti
conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale.
L’amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo
conto, in caso di parita’ nella graduatoria di merito, dei titoli di
preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza e di
precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto
dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all’amministrazione
dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvo i casi
di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato
dall’amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e’ approvata la
graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli
appartenenti alle categorie riservatarie. Il decreto e’ pubblicato
sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno,
con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonche’ sul sito internet www.vigilfuoco.it .

Art. 6

Accertamento dei requisiti di idoneita’ fisica e psichica

1. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di
idoneita’ fisica e psichica dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria finale si applicano il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, articolo 2, comma 1, numero 3) e il
decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78.

Art. 7

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in
quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2014

Il Ministro: Alfano

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014
Interno, foglio n. 1848

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2014, n. 151 Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute, aventi durata superiore a novanta giorni, a norma…

…dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni recante disciplina dell’attivita’ di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto, in particolare l’articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno
2009, n. 69, secondo cui sono individuati i termini entro i quali
devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni recante riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 di istituzione del
Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 18 novembre 1998, n.
514 con il quale e’ stato adottato il regolamento recante norme di
attuazione dagli articoli 2 e 4 della legge n. 241 del 1990;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per
l’attuazione dell’articolo 7 della legge n. 69 del 2009;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della
salute, nonche’ il decreto ministeriale 12 settembre 2003 di
individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11
febbraio 2014, n. 59, recante regolamento di organizzazione del
Ministero della salute, e in particolare l’articolo 19, che fa salve
le strutture organizzative di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 108 del 2011 fino alla definizione delle procedure di
conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia, relativi
alla nuova organizzazione del Ministero, da concludersi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011,
registrato alla Corte dei conti in data 1° settembre 2011, reg. 11,
foglio 257, concernente la disciplina transitoria dell’assetto
organizzativo del Ministero della salute;
Considerato che sussistono le motivazioni previste dall’articolo 2,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni per le quali i termini per la conclusione dei
procedimenti amministrativi possono essere superiori a novanta
giorni;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 marzo 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli
atti normativi, n. 1512/2014 espresso nell’Adunanza del 17 aprile
2014;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 2014;
Sulla proposta del Ministro della salute e del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

1. I termini superiori a novanta giorni e fino a centottanta
giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti
amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero della salute
che conseguano obbligatoriamente ad iniziative di parte ovvero
debbano essere promossi d’ufficio, sono individuati nell’allegata
Tab. A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero della
salute verifica lo stato di attuazione della normativa e promuove,
nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, le modificazioni
ritenute necessarie.

Art. 2

Abrogazioni

1. Sono abrogate le tabelle allegate al decreto ministeriale 18
novembre 1998, n. 514, recanti norme di attuazione degli articoli 2 e
4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 31 luglio 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Renzi

Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, foglio n. 4660

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