Ratifica ed esecuzione del II protocollo relativo alla convenzione dell’aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto all’aja il 26 maggio 1999

Testo: LEGGE 16 aprile 2009, n. 45

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2009)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare il II Protocollo relativo alla Convenzione de L’Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L’Aja il 26 marzo 1999.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 43 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «Convenzione», la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata a L’Aja il 14 maggio 1954, ratificata ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 279;

b) «Protocollo», il II Protocollo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmato a L’Aja il 26 marzo 1999, di cui la presente legge autorizza la ratifica;

c) «illecitamente», in violazione del diritto nazionale del territorio occupato o del diritto internazionale;

d) «beni culturali», i beni culturali di cui all’articolo 1 della Convenzione, ovunque essi si trovino;

e) «protezione rafforzata», il sistema di protezione stabilito dagli articoli 10 e 11 del Protocollo.

Art. 4.

Salvaguardia dei beni culturali

1. Ai fini dell’adozione delle misure propedeutiche di salvaguardia dei beni culturali ai sensi e per gli effetti stabiliti dall’articolo 5 del Protocollo, si applicano:

a) le norme riguardanti l’obbligo di catalogazione dei beni culturali previsto dalle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio;

b) le norme tecniche dettate dalla disciplina legislativa e regolamentare in materia di sicurezza e di prevenzione degli incendi;

c) le disposizioni regolamentari di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali che individuano gerarchicamente e territorialmente le strutture competenti in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, nell’ambito delle cui attribuzioni sono da intendere comprese le attivita’ di salvaguardia dei beni culturali in caso di conflitto armato;

d) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che individuano enti e strutture cui sono attribuite competenze in materia di sicurezza e tutela del patrimonio culturale.

Art. 5.

Criteri per l’applicazione dell’articolo 10 del Protocollo

1. Nell’ambito dei beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale, sottoposti alle misure di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attivita’ culturali individua i beni, di proprieta’ pubblica e privata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10 del Protocollo da inserire nella lista indicata all’articolo 11, paragrafo 1, del Protocollo, in quanto meritevoli di tutela rafforzata in virtu’ della loro massima importanza per l’umanita’, sentito il Ministero della difesa in ordine al requisito di cui all’articolo 10, lettera c), del Protocollo.

Art. 6.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni penali della presente legge si applicano a chiunque commette il fatto in danno di beni situati nel territorio dello Stato nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali.

2. Le disposizioni penali della presente legge si applicano altresi’ quando nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali:

a) il fatto e’ commesso dal cittadino italiano in danno di beni situati in territorio estero;

b) il fatto e’ commesso in danno di beni situati in territorio estero dallo straniero, qualora lo stesso si trovi nel territorio dello Stato.

Art. 7.

Attacco e distruzione di beni culturali

1. Chiunque attacca un bene culturale protetto dalla Convenzione e’ punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

2. Se il fatto previsto dal comma 1 e’ commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena e’ della reclusione da cinque a quindici anni.

3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene.

Art. 8.

Utilizzo illecito di un bene culturale protetto

1. Chiunque utilizza un bene culturale protetto dalla Convenzione ovvero la zona circostante a sostegno di un’azione militare e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se il fatto previsto dal comma 1 e’ commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena e’ della reclusione da due a sette anni.

3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene.

Art. 9.

Devastazione e saccheggio di beni culturali protetti

1. Chiunque commette fatti di devastazione ai danni di beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo, e’ punito con la reclusione da otto a quindici anni.

2. Le pene stabilite dal comma 1 si applicano anche a chiunque saccheggia beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo.

Art. 10.

Impossessamento illecito e danneggiamento di un bene culturale protetto

1. Chiunque illecitamente si impossessa di un bene culturale protetto dalla Convenzione, ovvero, avendone a qualunque titolo la disponibilita’, se ne appropria, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Chiunque illecitamente distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile un bene culturale protetto dalla Convenzione, e’ punito con la reclusione da due a otto anni.

3. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono commessi su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena e’, rispettivamente, della reclusione da due a otto anni o da quattro a dieci anni.

Art. 11.

Esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti

1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque esporta, rimuove o trasferisce illecitamente la proprieta’ di beni protetti dalla Convenzione o dal Protocollo e’ punito con la reclusione da due a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni se il bene culturale e’ sottoposto a protezione rafforzata.

2. La pena stabilita dal comma 1 e’ aumentata se al fatto consegue la distruzione del bene.

Art. 12.

Alterazione o modificazione d’uso di beni culturali protetti

1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque altera o modifica arbitrariamente l’uso di un bene protetto dalla Convenzione ovvero illecitamente effettua scavi archeologici, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Se il fatto previsto dal comma 1 e’ commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena e’ della reclusione da due a sette anni.

3. La pena stabilita dai commi 1 e 2 e’ aumentata se al fatto consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene.

Art. 13.

Causa di esclusione della punibilita’

1. Non e’ punibile chi commette i fatti di cui agli articoli 7 e 8 per esservi costretto da una necessita’ militare imperativa ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo.

Art. 14.

Reati militari, giurisdizione e competenza

1. I reati di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono reati militari. Si applica l’articolo 27, primo comma, del codice penale militare di pace.

2. Nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi all’estero e la giurisdizione e’ attribuita all’autorita’ giudiziaria militare, e’ competente il tribunale militare di Roma.

3. Nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi all’estero e la giurisdizione e’ attribuita all’autorita’ giudiziaria ordinaria, e’ competente il tribunale di Roma.

Art. 15.

Norma di coordinamento

1. Le disposizioni della presente legge si osservano anche quando e’ disposta l’applicazione del codice penale militare di guerra.

Art. 16.

Copertura finanziaria

1. Per l’attuazione della presente legge, e’ autorizzata la spesa di euro 8.980 per l’anno 2008, di euro 4.890 per l’anno 2009 e di euro 8.980 a decorrere dall’anno 2010. Al relativo onere si provvede, per l’anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, a decorrere dall’anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia dell’Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009

Testo: DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 9 aprile 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e’ stato istituito il Ministero dell’economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche’ delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi in pari data;

Considerato che, a seguito dei citati eventi, per i soggetti residenti nel territorio della provincia di L’Aquila sussiste l’impossibilita’ di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari, ferma l’eventuale rilevazione di analogo impedimento per altri comuni della regione Abruzzo;

Ritenuta la necessita’ di sospendere i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita’ di sostituti d’imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano la residenza nel territorio della provincia di L’Aquila, sono sospesi dalla stessa data del 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia’ versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi’, nei confronti dei soggetti, anche in qualita’ di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della provincia di L’Aquila.

3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute gia’ operate devono comunque essere versate.

4. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione disposta con il presente decreto.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi in base al comma 1, anche mediante rateizzazione.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo

Testo: DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2009, n. 24

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee (legge comunitaria 2007) ed, in particolare, l’articolo 3, comma 1, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilita’ e delle persone a mobilita’ ridotta nel trasporto aereo;

Visto il Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 24 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2007, afferente alla designazione dell’ENAC quale organismo responsabile dell’applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2006;

Visto il contratto di programma tra il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della difesa, e l’ENAC, sottoscritto il 14 febbraio 2008, ed in particolare gli articoli 8, 10 e 20;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari opportunita’;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 1174 del Codice della navigazione, il presente decreto detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilita’ e delle persone a mobilita’ ridotta nel trasporto aereo, di seguito denominato: «Regolamento».

Art. 2.

Organismo responsabile dell’applicazione delle disposizioni

1. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e’ responsabile dell’accertamento delle violazioni ed irroga le sanzioni previste agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le finalita’ di cui all’articolo 16 del regolamento.

Art. 3.

Negata prenotazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico, che rifiuta per motivi di disabilita’ o di mobilita’ ridotta di accettare una prenotazione per un volo, fatte salve le deroghe previste dall’articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.

Art. 4.

Negato imbarco

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila ad euro centoventimila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che rifiuta l’imbarco a una persona con disabilita’ o a mobilita’ ridotta al di fuori dei casi di deroga di cui all’articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila ad euro ottantamila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che, rifiutato l’imbarco a causa di una delle ragioni di deroga di cui all’articolo 4, lettere a) e b) del regolamento, non provvede al rimborso del biglietto o all’offerta di un volo alternativo anche all’eventuale accompagnatore, non rispettando le procedure previste dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004.

Art. 5.

Obbligo di informazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il vettore aereo, un suo agente o l’operatore turistico che:
a) non mette a disposizione del pubblico, in formati accessibili e almeno nelle stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le norme di sicurezza che applica al trasporto di persone con disabilita’ e di persone a mobilita’ ridotta, nonche’ le eventuali restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la mobilita’ a causa delle dimensioni dell’aeromobile;
b) non informa la persona con disabilita’ o a mobilita’ ridotta delle ragioni in base alle quali si e’ avvalso delle deroghe previste dall’articolo 4, lettere a) e b), del regolamento e non risponde per iscritto, entro cinque giorni lavorativi, ad una richiesta in tale senso;
c) non trasmette almeno trentasei ore prima dell’ora di partenza, purche’ abbia ricevuto una notifica di assistenza almeno 48 ore prima dell’ora stessa, le informazioni in merito a tale notifica di assistenza ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito nonche’ al vettore aereo effettivo;
d) non comunica, non appena possibile dopo la partenza del volo, al gestore dell’aeroporto di destinazione, qualora sia situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il Trattato, il numero di persone con disabilita’ e di persone a mobilita’ ridotta, presenti su detto volo, che richiedono l’assistenza di cui all’allegato 1 al presente decreto, specificando la natura dell’assistenza necessaria.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro ventimila il gestore aeroportuale che non adotta tutte le misure necessarie per ricevere le notifiche di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilita’ o a mobilita’ ridotta presso tutti i punti vendita presenti nel territorio degli Stati membri cui si applica il Trattato, ivi compresa la vendita per telefono o via internet.

Art. 6.

Designazione di punti di arrivo e di partenza

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il gestore aeroportuale che non designa in modo chiaro i punti di arrivo e di partenza per le persone con disabilita’ o a mobilita’ ridotta, sia all’interno che all’esterno dei terminal, mettendo a loro disposizione, in formati accessibili, le informazioni di base sull’aeroporto.

Art. 7.

Mancata assistenza da parte del gestore e norme di qualita’

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il gestore aeroportuale che non adempie agli obblighi di assistenza indicati nell’ allegato 1 al presente decreto. Nel caso di subappalto del servizio, la sanzione si applica unicamente al gestore.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro diecimila il gestore aeroportuale che non fissa e rende pubbliche le norme di qualita’ per l’assistenza di cui all’allegato 1 al presente decreto, ad eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo di passeggeri inferiore a centocinquantamila.

Art. 8.

Obblighi di formazione del personale

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro diecimila il vettore aereo e il gestore aeroportuale che:
a) non garantiscono personale, compreso quello alle dipendenze di un subappaltatore, adeguato alle esigenze delle persone con disabilita’ o a mobilita’ ridotta;
b) non provvedono affinche’ tutto il personale che lavora in aeroporto a diretto contatto con i viaggiatori, abbia frequentato corsi di formazione finalizzata alla conoscenza delle problematiche afferenti alla disabilita’ in modo di essere idoneo all’assistenza alle persone con disabilita’ o a mobilita’ ridotta;
c) non garantiscono che tutti i nuovi dipendenti frequentino corsi di formazione sulla disabilita’ e che tutto il personale segua corsi di aggiornamento in materia.

Art. 9.

Mancata assistenza da parte dei vettori aerei

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il vettore aereo che non adempie alle disposizioni di cui all’ allegato 2 del presente decreto.

Art. 10.

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli importi delle sanzioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono aggiornati mediante applicazione dell’incremento pari all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettivita’, rilevato dall’ISTAT nel biennio precedente.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Art. 11.

Istituzione fondo speciale

1. E’ istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo speciale per le iniziative di ricerca e di informazione a favore dei passeggeri con disabilita’ o a mobilita’ ridotta, da finanziarsi con le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari opportunita’, sono definite le modalita’ di destinazione al fondo speciale e di impiego delle predette entrate.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne’ minori entrate per la finanza pubblica.

2. L’ENAC provvede ai compiti, di cui all’articolo 2, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (G.U.U.E.).

Note alle premesse:

– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

– Si riporta il testo dell’art. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, supplemento ordinario:

«1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e’ delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano gia’ previste sanzioni penali o amministrative.».

– Il regolamento (CE) n. 1107/2006 e’ pubblicato nella G.U.U.E. 26 luglio 2006, n. L 204.

– Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942, n. 93, edizione speciale, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2005, n. 131, supplemento ordinario e 15 marzo 2006, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88.

– La legge 24 novembre1981, n. 689, e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.

– La legge 5 febbraio 1992, n. 104, e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.

– Il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.

– Il decreto-legge dell’8 settembre 2004, n. 237, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 settembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 2004.

– Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, supplemento ordinario.

– Si riporta il testo dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2003:

«Art. 7 (Riassetto in materia di tutela dei consumatori). – 1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla, nonche’ di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;

b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;

c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni piu’ favorevoli per i consumatori, previste dall’art. 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del Parlamento europeo e del Consiglio, e rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;

d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell’intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunita’ europee.».

– Il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2006, n. 54. – Il regolamento (CE) n. 261/2004 e’ pubblicato nella G.U.U.E. 17 febbraio 2004, n. L 46.

– Il decreto del Ministro dei trasporti 24 luglio 2007, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2007.

Nota all’art. 1:

– Si riporta il testo dell’art. 1174 del codice della navigazione:

«Art. 1174 (Carattere patrimoniale della prestazione). – La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse [codice civile nn. 1255, 1256, 1288, 1321, 1322, 1324, 1379, 1384, 1411, 1421, 1457, 1464], anche non patrimoniale, del creditore.».

– Per il regolamento (CE) n. 1107/2006, si veda nelle note alle premesse.

Nota all’art. 2:

– Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse.

Nota all’art. 4:

– Il regolamento (CE) 11 febbraio 2004, n. 261, e’ pubblicato nella G.U.U.E. 17 febbraio 2004, n. L 46.

Allegato 1
(Previsto dall’articolo 7, comma 1)

ASSISTENZA SOTTO LA RESPONSABILITA’ DEI GESTORI AEROPORTUALI

Assistenza e misure necessarie per consentire alle persone con disabilita’ e alle persone a mobilita’ ridotta di:
1) comunicare il loro arrivo all’aeroporto e la richiesta di assistenza ai punti designati all’interno e all’esterno dei terminal;
2) spostarsi da un punto designato al banco dell’accettazione;
3) adempiere alle formalita’ di registrazione del passeggero e dei bagagli;
4) procedere dal banco dell’accettazione all’aeromobile, espletando i controlli per l’emigrazione, doganali e di sicurezza;
5) imbarcarsi sull’aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;
6) procedere dal portellone dell’aeromobile al posto a sedere;
7) riporre e recuperare il bagaglio a bordo;
8) procedere dal posto a sedere al portellone dell’aeromobile;
9) sbarcare dall’aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;
10) procedere dall’aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli, completando i controlli per l’immigrazione e doganali;
11) procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato;
12) prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra, all’interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche;
13) recarsi ai servizi igienici in caso di necessita’.
Quando una persona con disabilita’ o una persona a mobilita’ ridotta e’ assistita da un accompagnatore, questa persona deve, qualora ne sia richiesta, poter prestare la necessaria assistenza in aeroporto nonche’ per l’imbarco e lo sbarco.
Gestione a terra di tutte le necessarie attrezzature per la mobilita’, comprese le sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell’aeromobile nonche’ nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.
Sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilita’ danneggiata o smarrita, tenendo presente che la sostituzione con presidi comparabili potrebbe non essere fattibile.
Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti.
Comunicazione delle informazioni sui voli in formato accessibile.

Allegato 2
(Previsto dall’articolo 9)

ASSISTENZA DA PARTE DEI VETTORI AEREI

Trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale.
Oltre agli apparecchi medici, trasporto di al massimo due dispositivi di mobilita’ per persona con disabilita’ o persona a mobilita’ ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell’aeromobile nonche’ nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.
Comunicazione delle informazioni essenziali sul volo in formato accessibile.
Realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle singole persone con disabilita’ o a mobilita’ ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilita’.
Se necessario, assistenza alle persone affinche’ possano raggiungere i servizi igienici.
Qualora una persona con disabilita’ o una persona a mobilita’ ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilita’ o alla persona a mobilita’ ridotta.

Individuazione del soggetto indipendente di cui alla deliberazione n. 244/08CSP

Testo: COMUNICATO AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2009)

Ai fini dell’individuazione del soggetto indipendente di cui alla delibera n. 244/08/CSP, si invitano i soggetti interessati a inviare specifica comunicazione all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione Tutela dei Consumatori – Centro Direzionale, isola B5 – 80143 Napoli – entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La manifestazione di interesse di cui sopra dovra’ contenere la dichiarazione da parte del soggetto interessato di possedere i requisiti di cui alla delibera n. 244/08/CSP, art. 9, commi 1 e 2.

Nella comunicazione dovra’ altresi’ essere specificata l’eventuale partecipazione di soggetti terzi e i loro rispettivi ruoli, nonche’ allegate le relative dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui al comma 1, punti ii) e iii) e comma 2.

Il legale rappresentante del soggetto indipendente assume ogni responsabilita’ sulla completezza e veridicita’ delle informazioni fornite e sulla completezza e conformita’ all’originale dei documenti trasmessi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, nella consapevolezza delle sanzioni in cui incorrono i soggetti che forniscono dichiarazioni mendaci.