Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità Legge n. 18 del 3 Marzo 2009, G.U. n. 61 del 14 Marzo 2009

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto previsto, rispettivamente, dall’articolo 45 della Convenzione e dall’articolo 13 del Protocollo medesimi.

Art. 3.

(Istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)

1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei princìpi sanciti dalla Convenzione di cui all’articolo 1, nonché dei princìpi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I componenti dell’Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, disciplina la composizione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell’attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l’Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. L’Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità, designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in numero non superiore a cinque.

4. L’Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l’Osservatorio presenta una relazione sull’attività svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell’organismo e dell’eventuale proroga della durata, per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

5. L’Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) promuovere l’attuazione della Convenzione di cui all’articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all’articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;

b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;

c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all’articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;

e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

6. Al funzionamento dell’Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All’articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «entro il 15 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni due anni, entro il 15 aprile».

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Legge Regionale n. 4 del 19-03-2009 Regione Abruzzo. Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 20
del 27 marzo 2009

ARTICOLO 1

(Interventi di riordino)
1. La Regione Abruzzo, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi
di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, procede al riordino
degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non, dei consorzi e dei
consorzi degli enti locali a partecipazione regionale, delle agenzie, delle
aziende e delle società controllate e partecipate dalla Regione.

ARTICOLO 2

(Riordino degli Enti regionali)
1. Gli enti di cui all’art. 1 sono riordinati, fusi o soppressi mediante
l’adozione di uno o più atti legislativi o amministrativi, secondo criteri di
economicità, efficacia ed efficienza e nel rispetto delle norme contenute
nella presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di indirizzo per
il riordino delle società controllate e partecipate dalla Regione, nel
rispetto della disciplina civilistica in materia.

ARTICOLO 3

(Principi generali e modalità di erogazione dei servizi pubblici)
1. I servizi pubblici, aventi per oggetto la produzione di beni e l’esercizio
di attività volte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo
economico e civile della comunità regionale, sono erogati attraverso una delle
seguenti modalità organizzative, nei soli casi in cui tali servizi non possono
essere gestiti in maniera efficace ed economicamente conveniente dagli enti
locali, ovvero la cui gestione diretta da parte dell’Amministrazione
regionale, o mediante l’affidamento a terzi, con le modalità stabilite dalla
vigente legislazione in materia di appalti, non risulti efficiente sotto il
profilo dei risultati:
a) agenzia regionale, quando l’oggetto consiste nello svolgimento di attivit
specifiche di interesse pubblico;
b) azienda regionale, anche consortile quando l’oggetto consiste nella
produzione e gestione di beni e servizi rivolti al consumo collettivo e
destinati al soddisfacimento di finalità pubbliche. Le aziende hanno natura di
ente pubblico economico;
c) istituto regionale, quando le funzioni e le attività attribuite sono
caratterizzate prevalentemente da contenuti di alta specializzazione tecnico-
scientifica ed orientate alla ricerca ed alla sperimentazione;
d) costituzione e partecipazione a società, per lo svolgimento dei servizi
pubblici aventi rilevanza economica.
2. Gli enti regionali di cui al comma 1, lett. A), b) e c) non possono
detenere partecipazioni azionarie, né rilasciare fideiussioni, né svolgere
attività che non costituiscano svolgimento di pubblico servizio.

ARTICOLO 4

(Organi degli enti regionali)
1. Gli organi delle Agenzie regionali sono:
a) Direttore;
b) Collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi delle Aziende regionali sono:
a) Consiglio di amministrazione costituito da tre componenti;
b) Collegio dei revisori dei conti.

3. Gli organi degli Istituti regionali sono:
a) Presidente;
b) Comitato tecnico scientifico;
c) Collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 5

(Requisiti, nomine e compensi)
1. In applicazione dell’art. 42, commi 3 e 4, dello Statuto, le nomine degli
organi di vertice collegiali ed individuali, di amministrazione e di controllo
degli Enti regionali sono effettuate dal Consiglio regionale secondo le
modalità contenute nel regolamento interno.
2. In applicazione dell’art. 55, comma 3, dello Statuto, le nomine dei
Direttori delle Agenzie regionali di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), sono
effettuate dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite dalla legge.
3. Le nomine di cui ai commi 1 e 2 rispondono a requisiti di professionalit
ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del
nominato e dell’assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato
per delitti contro la pubblica amministrazione. Per i Direttori delle Agenzie
sono richiesti, all’atto della nomina, i requisiti del Dirigente regionale.
4. Prima di procedere alle nomine di cui ai commi 1 e 2, la Regione provvede a
pubblicare il relativo bando o avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo e sul sito web istituzionale della Regione.
5. Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e
collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che
rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale.
6. Il compenso lordo stabilito per gli incarichi relativi alle nomine di cui
ai commi 1 e 2 è espressamente indicato, per ciascun ente regionale, nelle
singole leggi di riordino, in considerazione dei livelli di complessità della
gestione e della relativa professionalità richiesta. Una parte variabile della
retribuzione, non inferiore al 30 per cento, è correlata ai risultati
raggiunti appositamente valutati dagli organi preposti al controllo di
gestione di cui all’art. 8.
7. Le indennità di carica degli amministratori degli enti locali, oltre a non
poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere e
del Parlamento europeo, non sono cumulabili con nessun altro emolumento fisso
o variabile derivante da nomina politica di competenza regionale, anche presso
enti pubblici economici. Il divieto di cumulo non vale per gli Amministratori
dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti.
8. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta
all’amministratore l’indennità di carica a lui più favorevole e, in
sostituzione della seconda o delle altre indennità di carica, gli può essere
corrisposto un rimborso spese identico a quello che viene corrisposto ai
dipendenti regionali per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute
degli organi istituzionali dell’ente e delle relative commissioni previste
dalla legge o dallo statuto dell’ente.
9. La corresponsione del rimborso spese di cui al comma 8 non è cumulabile nel
caso di partecipazione a sedute di organi diversi nella stessa giornata e
nella stessa città.

ARTICOLO 6

(Revoca e scioglimento)
1. L’Assessore regionale competente per materia, qualora riscontri gravi e
persistenti irregolarità ovvero difformità rispetto alle finalit
istituzionali dell’ente ed alle direttive della Giunta regionale, propone alla
Giunta regionale la revoca del Direttore dell’Agenzia. La Giunta dispone con
provvedimento motivato la revoca, dandone comunicazione al Consiglio Regionale
nella prima seduta utile. All’atto della revoca, la Giunta regionale nomina un
commissario per la gestione straordinaria dell’ente regionale. Il Commissario
esercita le funzioni per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per una
sola volta, per dare luogo alla ricostituzione degli organi ordinari
dell’ente, trascorso il quale decade.
2. Qualora siano riscontrate gravi e persistenti irregolarità ovvero
difformità rispetto alle finalità istituzionali dell’ente ed alle direttive
della Giunta regionale da parte del Presidente dell’Istituto ovvero del
Consiglio di amministrazione dell’Azienda, il Consiglio regionale, anche su
proposta della Giunta, ne dispone con provvedimento motivato la revoca ovvero
lo scioglimento, previo parere della competente Commissione per materia
formulato con procedura d’urgenza. Il Consiglio stesso provvede ad indicare un
Commissario per la gestione straordinaria dell’Ente. In caso di inerzia del
Consiglio, trascorsi quindici giorni dalla data della revoca, o dello
scioglimento, il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi del potere
sostitutivo e nominare il Commissario, riferendone all’Assemblea nella prima
seduta utile. Il Commissario esercita le funzioni per un periodo massimo di
sei mesi, prorogabile per una sola volta, per dare luogo alla ricostituzione
degli Organi gestionali, trascorso il quale decade.
3. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni
da parte del collegio dei revisori dei conti, il Consiglio regionale, anche su
proposta della Giunta regionale, ne dispone con provvedimento motivato lo
scioglimento, previo parere della competente Commissione per materia formulato
con procedura d’urgenza.

ARTICOLO 7

(Controllo del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale, in applicazione dell’art. 26 dello Statuto,
esercita la funzione di controllo sugli enti dipendenti dalla Regione, le
aziende, le agenzie, gli istituti e le società controllate e partecipate dalla
Regione per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il
raggiungimento dei risultati previsti.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite delle Commissioni
consiliari competenti per materia.
3. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono alla Commissione consiliare
competente per materia:
a) ogni due mesi, l’elenco delle deliberazioni adottate dagli organi di
vertice, specificando l’oggetto di ciascun atto;
b) ogni sei mesi, una relazione sull’attività svolta, nonché sulle linee
generali dell’attività prevista per il semestre successivo.
4. Ciascuna Commissione può richiedere agli enti di cui al comma 1, per le
attività di rispettiva competenza, la documentazione necessaria allo
svolgimento delle attività di controllo, convocando, se necessario, gli organi
degli enti regionali.
5. Ciascuna Commissione presenta al Consiglio regionale, entro il quindici
ottobre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta dagli enti di cui al
comma 1 ed una relazione sull’attività di controllo svolta ogni qualvolta lo
ritenga necessario.
6. Nell’esercizio della funzione di controllo, la Commissione non può emanare
direttive agli uffici, o procedere ad imputazione di responsabilità o
sindacare l’attività di organi, enti e uffici fuori dalle relazioni di cui al
comma 5.
7. Le relazioni di cui al comma 5 sono trasmesse agli enti sottoposti al
controllo.

ARTICOLO 8

(Controllo di gestione)
1. Gli organi di amministrazione e i dirigenti degli enti regionali sono
responsabili, nei rispettivi ambiti di competenza, dei risultati dell’attivit
dell’ente in relazione agli obiettivi programmati, alla realizzazione dei
programmi e dei progetti loro affidati ed ai risultati della gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa la gestione del personale.
2. Gli enti regionali adottano, sulla scorta di direttive approvate dalla
Giunta regionale, misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e
l’analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta da
ciascun ente, con l’istituzione di specifici uffici, ai fini del controllo di
gestione da parte di apposito servizio regionale.
3. Il Collegio dei revisori dei conti di ciascun ente regionale collabora con
il servizio regionale di controllo di gestione di cui al comma 2, nonché con
gli uffici di controllo interno degli enti regionali, per il miglior
adempimento dei loro compiti di istituto. Collabora altresì mettendo a
disposizione informazioni e documenti richiesti a scopo informativo e
valutativo dalla commissione consiliare competente per materia.
4. Il Collegio dei revisori dei conti ha l’obbligo di segnalare e comunicare
le irregolarità riscontrate al Servizio regionale preposto al controllo di
gestione ed agli Uffici di controllo interno degli enti regionali di cui al
comma 2.

ARTICOLO 9

(Controlli sociali a tutela dell’utenza)
1. Nei casi nei quali sussiste l’esigenza di un controllo sociale sulla
qualità dell’erogazione dei servizi resi dagli enti regionali o dai
concessionari, possono essere previste forme di partecipazione dell’utenza ad
organismi di monitoraggio della domanda sociale e del grado di soddisfacimento
della medesima, a supporto dell’attività di vigilanza sugli enti regionali e
sui concessionari.

ARTICOLO 10

(Personale degli enti soppressi, fusi o incorporati)
1. Le singole leggi di riordino disciplinano l’assegnazione o trasferimento
del personale in servizio presso gli enti regionali per i quali si procede al
riordino, nel rispetto dell’art. 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”.
2. Il personale di cui al comma 1 mantiene in ogni caso la posizione giuridica
ed economica maturata presso l’Ente di appartenenza.

ARTICOLO 11

(Disposizioni transitorie)
1. Nelle more dell’approvazione delle singole leggi di riordino, il Presidente
della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio il quale ne d
immediata comunicazione ai Capigruppo consiliari, può disporre il
commissariamento degli organi amministrativi di vertice, collegiali ed
individuali, degli enti per i quali si procede al riordino, facendo ricorso,
ove possibile, al personale dipendente della Regione o di enti dipendenti
economici e non economici.
2. Nelle more dell’approvazione delle singole leggi di riordino, gli enti
regionali di cui all’art. 1 non possono modificare in aumento le piante
organiche, assumere personale, rilasciare fideiussioni, alienare beni immobili
e comunque compiere atti di straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 12

(Modifiche alla L.r. n. 29/2006 ed Abrogazioni)
1. Sono abrogati i commi da 43 a 50 dell’art. 1 della L.R. 31 dicembre 2007,
n. 47 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale
2008 e pluriennale 2008-2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria
regionale 2008)”.
2. E’ abrogata la L.R. 11 agosto 1977, n. 41 recante “Disciplina per le nomine
di competenza della Regione e per il conferimento di incarichi” ad eccezione
dell’art. 2 che resta in vigore fino a quando il Consiglio regionale non
provveda a disciplinare la materia con il regolamento interno.
3. Al comma 4 dell’art. 47 della l.r. 25 agosto 2006, n. 29 recante

Legge Regionale n. 12 del 28-04-2009 Regione Basilicata. Rendiconto per l’esercizio finanziario 2007 dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (ARDSU).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 22
del 2 maggio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata
(A.R.D.S.U.)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 52 secondo comma dello
Statuto Regionale e dell’articolo 83 della L.R. 6 settembre 2001 n. 34, è
approvato il rendiconto per l’esercizio finanziario 2007 dell’Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata
(A.R.D.S.U.), allegato alla presente legge.

ARTICOLO 2

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Basilicata.

Potenza, 28 aprile 2009

DE FILIPPO

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 4 del 27-03-2009 Regione Campania. Legge elettorale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 23
del 14 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Principi

1. Il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale sono eletti a
suffragio universale e diretto. Le elezioni del Presidente della Giunta
regionale e del Consiglio regionale si svolgono contestualmente, sono indette
con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e possono aver
luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del
quinquennio, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla
cessazione stessa.
2. All’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio
regionale si applicano la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e la legge 23
febbraio 1995, n. 43, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge, così come integrate dall’articolo 5 della legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto
disposto negli articoli che seguono o da questi ultimi derogate.
3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le
altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti
in materia.
4. I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale
sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un
premio di maggioranza. Le disposizioni relative alla lista regionale per
l’elezione del Consiglio regionale contenute nella legge n. 108/1968 e nella
legge n. 43/1995, comprese quelle di cui all’articolo 7 di quest’ultima,
s’intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta
regionale.

ARTICOLO 2

Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale

1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono
presentate all’Ufficio centrale regionale nel rispetto delle forme e dei
termini fissati dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995 e
dall’articolo 9 della legge n. 108/1968.
2. La presentazione della candidatura è accompagnata, a pena di esclusione,
dal certificato d’iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un
qualsiasi comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato,
di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo
di liste ovvero di una coalizione di liste. Tale dichiarazione è efficace solo
se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai presentatori
delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla
coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della
Giunta ha dichiarato il collegamento.
3. La candidatura non è ammessa se non è accompagnata dalla dichiarazione di
accettazione del candidato e dalle dichiarazioni di cui al comma 2,
autenticate nelle forme stabilite dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990,
n. 53.
4. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano,
in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108/1968, e successive
modificazioni, intendendosi sostituito l’Ufficio centrale regionale
all’Ufficio centrale circoscrizionale.
5. L’Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla
presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla
presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici
circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun Ufficio centrale
circoscrizionale l’avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle
liste aventi medesimo contrassegno; esso, subito dopo, effettua il sorteggio
tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di
stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici
centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in
applicazione dell’articolo 11 della legge n. 108/1968.

ARTICOLO 3

Presentazione delle liste provinciali. Gruppi di liste e coalizioni di liste

1. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all’articolo
9 della legge n. 108/1968 deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla
dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente
della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con
analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della
sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo
contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e se sussistono le
ulteriori condizioni di legge.
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge n.
108/1968, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste
espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi
costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data della
indizione delle elezioni.
3. Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse
circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste
provinciali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste;
il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esse
collegato è a capo del gruppo di liste.
4. Più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato
Presidente sono riuniti in una coalizione di liste; il candidato alla carica
di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della
coalizione. I gruppi di liste appartenenti alla coalizione del Presidente
eletto partecipano all’attribuzione del premio di maggioranza.

ARTICOLO 4

Scheda elettorale

1. La votazione per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e per
l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca
i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un
apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio
rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei
gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato.
Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica
di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul
contrassegno di una di tali liste.
2. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di
una lista, il voto s’intende espresso anche a favore del candidato Presidente
a essa collegato. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla
carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un
segno sul relativo rettangolo.
3. L’elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due
voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due
candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due
preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un
candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della
seconda preferenza.
4. Qualora l’elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la
preferenza per più di una lista, viene ritenuto valido il solo voto al
candidato Presidente e nulli i voti di lista.
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il
modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente
articolo.

ARTICOLO 5

Elezione del Presidente della Giunta regionale

1. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha
conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 27 dello
Statuto, è membro del Consiglio regionale.
3. È altresì membro del Consiglio regionale il candidato alla carica di
Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi
immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

ARTICOLO 6

Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

1. Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente
della Giunta regionale ottengono almeno il sessanta per cento dei seggi del
Consiglio attribuiti alle singole liste.
2. Alle liste di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere attribuito più
del sessantacinque per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole
liste.
3. Ai fini del calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio, stabilite dai
commi 1 e 2, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto, spetta
al Presidente eletto.

ARTICOLO 7

Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale e dell’Ufficio centrale
regionale

1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento
degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti
contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni
riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide,
ai fini della proclamazione, sull’assegnazione o meno dei voti relativi. Un
estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla
segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede
contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi
dell’articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 108/1968, a richiesta del
presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle
operazioni di cui alla presente lettera, all’Ufficio stesso altri magistrati,
nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale
fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate,
in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell’Ufficio
medesimo, è allegato all’esemplare del verbale di cui al comma 4.
3. Compiute le suddette operazioni, l’Ufficio centrale circoscrizionale:
a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1,
lett. b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta
regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;
b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è
data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi
del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni
della circoscrizione;
c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista
provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei
voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1,
lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della
circoscrizione;
d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda
delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale
l’ordine di presentazione nella lista;
e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella
circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa,
aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione
costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale.

4. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in
duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i
documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e
documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente
dell’Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell’Ufficio centrale
regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è
depositato nella cancelleria del tribunale.
5. L’Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti
gli Uffici centrali circoscrizionali:
a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il
candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il
maggior numero di voti validi; inoltre, per ciascun candidato Presidente,
determina la percentuale dei voti ottenuti sul totale dei voti conseguiti da
tutti i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Individua,
altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei
voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini
della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 7,
lettera c);
b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste
provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle
liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);
c) determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla
coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con
cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre
elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste provinciali che ne
fanno parte;
d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui
gruppo ha ottenuto, nell’intera Regione, meno del tre per cento dei voti
validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il
cinque per cento dei voti nella relativa elezione;
e) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre
elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto,
ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, …, e
forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero
uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi
spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente
eletto e a ciascun gruppo di liste provinciali non collegato al Presidente
eletto. L’Ufficio verifica che il gruppo di liste o la coalizione di liste
collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno trentasei
seggi in Consiglio; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l’Ufficio
attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale
consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi
tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla
coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di
Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell’articolo 6, comma 2,
più di trentanove seggi in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano
questo limite, l’Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste
collegate al Presidente eletto un numero di seggi strettamente necessario al
raggiungimento dei trentanove seggi in Consiglio e li assegna in numero
corrispondente ai gruppi di liste concorrenti;
g) se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di
liste, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che
fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale
regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione
stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione
costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra
elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per
il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il
numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale
divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono
assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a
tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti
attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente
intero.
6. Successivamente, l’Ufficio centrale regionale:
a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale
di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente
elettorale circoscrizionale ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di
seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I
seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a
norma del comma 7, lettera b);
b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati
ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi
a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti
anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione
di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa
operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna
lista provinciale.
7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l’Ufficio centrale regionale:
a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a
quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 6, lettera a). Se
tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di
cui al comma 5, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi
eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno
avuto assegnati più seggi, seguendo l’ordine decrescente del numero dei seggi
assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a
carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in
cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui,
secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
b) dispone in un’unica graduatoria regionale decrescente, le cifre
elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce
tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori
cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti
ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di
seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito
delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a
ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei
seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del
gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta
e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi
riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;
c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione
o del gruppo di liste non riunito in coalizione che ha ricevuto sul piano
regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato
proclamato eletto Presidente. A tale scopo riserva l’ultimo dei seggi
spettanti alle liste provinciali collegate in applicazione della lettera b).
Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano stati
assegnati a quoziente intero, l’Ufficio riserva al candidato Presidente il
seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale collegata che ha
riportato la minore cifra elettorale;
d) verifica il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 11, applicando
quanto in esso previsto se ne ricorrono le condizioni.
8. Successivamente, l’Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi
spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per
ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 6, lettera a) e i seggi
residui spettanti a norma del comma 7, lettere b) e c). Quindi il Presidente
dell’Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere regionale il candidato
Presidente che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi
immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente e i
candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti,
seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).
9. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale regionale è redatto, in
duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è
consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima
adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l’altro è depositato
nella cancelleria della Corte di appello.

ARTICOLO 8

Surrogazioni

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa, si rende vacante un seggio
del Consiglio regionale, questo è attribuito al candidato che nella
graduatoria delle cifre individuali della medesima lista provinciale cui il
seggio era stato assegnato, segue immediatamente l’ultimo eletto. Se i
candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il
seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra
circoscrizione, individuato all’esito delle operazioni disciplinate
dall’articolo 7, commi 7 e 8.
2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell’articolo
7, comma 7, lettera c), quest’ultimo è attribuito alla lista e al candidato
cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di
indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che
segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista
provinciale. Se i candidati di tale ultima lista provinciale sono esauriti, il
seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra
circoscrizione, individuato all’esito delle operazioni disciplinate
dall’articolo 7, commi 7 e 8.

ARTICOLO 9

Supplenza

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi
dell’articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto
dall’articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, o per qualunque
altra causa prevista dall’ordinamento, il Consiglio nella prima adunanza
successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non
oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea
sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni al
consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell’articolo 8.
2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora
sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell’articolo
8.

ARTICOLO 10

Rappresentanza di genere

1. Le disposizioni dell’articolo 1 della legge n. 108/1968, così come recepite
dalla presente legge, si intendono integrate, nella regione Campania, dalle
ulteriori disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
superiore ai due terzi dei candidati.
3. Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 2 non
è ammessa.
4. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono
assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei
programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive
pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti
dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto
con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste
presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

ARTICOLO 11

Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali

1. E’ garantita l’elezione di almeno un consigliere regionale per ogni
circoscrizione elettorale.
2. Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l’applicazione dei criteri
di legge comporti il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1, in quella
circoscrizione è attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra
individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al
riparto. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è
attribuito alla lista che partecipa al gruppo cui è stato attribuito il
maggior numero di seggi in consiglio. Il seggio così assegnato si sottrae
all’ultimo attribuito al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più
votata appartiene.
3. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione
fa parte di un gruppo di liste che abbia non più di un consigliere eletto per
circoscrizione, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano alla lista che
nella medesima circoscrizione segue nell’ordine delle maggiori cifre
elettorali circoscrizionali.

ARTICOLO 12

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Le Leggi Regionali

Fonte:http://camera.ancitel.it